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Determ. Dirig.R. Piemonte 05/04/2016, n. 94

Decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2016, n.1/R. Regolamento regionale recante: "Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo)" - Rettifica allegato A mediante sostituzione del punto 11.
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Testo del provvedimento


(omissis)


IL DIRIGENTE


(omissis)


determina


- di accogliere per le motivazioni espresse in premessa le modifiche relative al punto 11 dell’allegato A recante “Linee guida per l’attribuzione della classificazione in agriturismo nella Regione Piemonte” del regolamento regionale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2016, n. 1/R R;

- di recepire tali modifiche formalizzandole in allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale e di seguito rappresentarle:

11. Procedura di classificazione delle aziende agrituristiche”

La classificazione delle aziende agrituristiche si riferisce, come peraltro previsto per la classificazione di altri settori dell’offerta turistica, ai casi in cui è offerta possibilità di soggiorno e pernottamento (in camere, alloggi e/o spazi all’aperto). Il pernottamento, infatti, presuppone una soglia minima di permanenza sul posto e di consistenza d’uso dei servizi, tale da attribuire significato alla funzione orientativa e selettiva della classificazione. Questa è articolata in cinque categorie ed è evidenziata dalla esposizione al pubblico di altrettanti simboli rappresentati da “girasoli”.

I requisiti per la classifica sono ordinati in 7 sezioni tematiche:

1. contesto aziendale e paesaggistico;

2. requisiti generali e di gestione;

3. Servizi e dotazioni degli alloggi;

4. Servizi e dotazioni dell’agricampeggio;

5. Servizi di ristorazione e somministrazione;

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Allegato A

11. Procedura di classificazione delle aziende agrituristiche

La classificazione delle aziende agrituristiche si riferisce, come peraltro previsto per la classificazione di altri settori dell’offerta turistica, ai casi in cui è offerta possibilità di soggiorno e pernottamento (in camere, alloggi e/o spazi all’aperto). Il pernottamento, infatti, presuppone una soglia minima di permanenza sul posto e di consistenza d’uso dei servizi, tale da attribuire significato alla funzione orientativa e selettiva della classificazione. Questa è articolata in cinque categorie ed è evidenziata dalla esposizione al pubblico di altrettanti simboli rappresentati da “girasoli”.

I requisiti per la classifica sono ordinati in 7 sezioni tematiche:

1. contesto aziendale e paesaggistico;

2. requisiti generali e di gestione;

3. Servizi e dotazioni degli alloggi;

4. Servizi e dotazioni dell’agricampeggio;

5. Servizi di ristorazione e somministrazione;

6. Servizi ed attività ricreative;

7. Attività agricole e di produzione tipica.

Le sezioni tematiche 1, 2, 6, 7 sono in realtà delle sottosezioni in quanto, ai fini dell’applicazione delle soglie di punteggio, rappresentano un unico ambito tematico definito “requisiti generali” caratterizzante il contesto aziendale complessivo a prescindere dai servizi principali di accoglienza, rappresentati quest’ultimi dalle sezioni tematiche 3, 4 e 5 rispettivamente in alloggio, campeggio e ristorazione.

Per ciascuna sezione tematica sono stabiliti punteggi compresi tra 0,5 e 5 che consentono l’accesso alle categorie di classificazione da “due” a cinque” girasoli. La categoria di classificazione “uno” è attribuibile comunque con la trasmissione della SCIA inerente l’attività agrituristica effettuata ai sensi di legge.

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