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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 21/03/2000, n. 39
L. R. Toscana 21/03/2000, n. 39
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 31/07/2024, n. 32
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- L.R. 28/12/2021, n. 52
- L.R. 11/12/2019, n. 77
- L.R. 07/01/2019, n. 3
- L.R. 20/03/2018, n. 11
- L.R. 31/03/2017, n. 15
- L.R. 12/04/2016, n. 26
- L.R. 27/01/2016, n. 4
- L.R. 30/10/2015, n. 70
- L.R. 15/04/2014, n. 22
- L.R. 24/12/2013, n. 77
- L.R. 09/08/2013, n. 47
- L.R. 27/12/2012, n. 80
- L.R. 29/12/2010, n. 65
- L.R. 14/12/2009, n. 75
- L.R. 27/07/2007, n. 45
- L.R. 27/12/2004, n. 77
- L.R. 03/01/2005, n. 1
- L.R. 02/08/2004, n. 40
- L.R. 03/10/2003, n. 40
- Avviso di rettifica in B.U. 21.2.2003, n. 9
- L.R. 02/01/2003, n. 1
- Delib. G.R. 21/10/2002, n. 1142
- Delib. G.R. 17/12/2001, n. 1367
- L.R. 31/01/2001, n. 6
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Oggetto1. La presente legge unifica, coordina e modifica la normativa regionale vigente in materia forestale, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato in materia di boschi, territori montani, vincolo idrogeologico, difesa del suolo e tutela delle zone di particolare interesse ambientale. 2. La presente legge, in particolare: a) disciplina un regime di incentivazioni per le attività forestali, regola gli interventi di competenza della Regione e degli enti locali e stabilisce i vincoli e le prescrizioni cui sottoporre le forme d'uso dei boschi, per la conservazione e la valorizzazione di tutti i boschi, di proprietà sia pubblica che privata; |
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Art. 2 - Finalità1. La Regione Toscana riconosce il bosco come bene di rilevante interesse pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazion |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete. N1 |
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Art. 3-bis - Sistema informativo per le procedure amministrative |
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Art. 3-ter - Enti competenti1. Le funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, sono di compete |
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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E INVENTARIO DELLE RISORSE FORESTALI |
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Art. 4 - Programmazione forestale regionale1. Le linee di sviluppo e di tutela del patrimonio forestale della Toscana sono definite nel Piano forestale regionale che costituisce attuazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). 2. Il piano forestale regiona |
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Art. 5 - Art. 6 Omissis
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Art. 8 - Art. 9 Omissis
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TITOLO III - INTERVENTI PUBBLICI E PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA |
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Capo I - Interventi pubblici |
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Art. 10 - Ambito degli interventi1. Gli interventi pubblici forestali realizzano opere e servizi volti a tutelare, migliorare e ampliare i boschi della Toscana ed a garantirne la funzione sociale. 2. Sono interventi pubblici forestali: a) i rimboschimenti finalizzati a difendere il suolo, regimare le acque, preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e del paesaggio, prevenire o contenere i danni da valanghe e altre calamità, consolidare le dune e le zone litoranee; b) le sistemazioni idraulico-forestali volte agli stessi fini di cui alla lettera a); c) le cure colturali ai rimboschimenti di cui alla lettera a) fino alla loro completa affermazione e la manutenzione straordinaria delle sistemazioni di cui alla lettera b) per mantenerne le funzionalità; d) il miglioramento di boschi degradati e di quelli danneggiati o distrutti dal fuoco o da altre cause avverse; e) le conversioni e le trasformazioni boschive volte a conferire una maggiore stabilità biologica ed un migliore assetto ambientale e paesaggistico all'area forestale interessata; |
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Art. 10-bis - Convenzioni con i consorzi i bonifica nei territori montani |
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Art. 10-ter - Controllo regionale sull'attuazione dei piani annuali degli interventi pubblici1. Gli enti competenti d |
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Art. 11 - Pubblica utilità1. L'approvazione del progetto esecutivo degli interventi di cui all'articolo 10 equivale, a tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità. 2. Il proprietario o possessore dei terreni interessati dagli interventi sottoscrive un verbale di accordo per la loro cessione temporanea a favore dell'ente competente all'attuazione degli interventi stessi. Il verbale identifica i terreni e lo stato in cui inizialmente si trovano e fissa le condizioni della cessione. N1 3. Qualora non sia possibile raggiungere l’accordo di cui a |
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Art. 12 - Attuazione degli interventi pubblici1. Gli interventi pubblici, finanziati dalla Regione o che fruiscono di un suo contributo finanziario, sono attuati per amministrazi |
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Art. 13 - Albo regionale delle imprese agricolo-forestali1. Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), è istituito l’albo regionale delle imprese agricolo-forestali che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle atti |
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Art. 14 - Convenzioni con le pubbliche amministrazioni1. Interventi per importi fino a 50.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, tramite convenzione, a imprenditori agricoli, singoli od associati, che conducono aziende agricole. 2. Per l’attuazione degli interv |
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Art. 15 - Ulteriori interventi in affidamento1. Oltre agli interventi di cui all'articolo 10: a) ai coltivatori diretti di cui all'articolo 14 s |
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Art. 16 - Formazione professionale1. Al fine di formare e migliorare la professionalità degli addetti all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 10, la Regione, tenuto conto delle indicazioni contenute negli atti della programmaz |
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Capo II - Promozione della selvicoltura |
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Art. 17 - Misure di incentivazione1. Al fine di migliorare ed ampliare l'area forestale, la Regione promuove interventi attuati da soggetti pubblici e privati volti: a) alla formazione di nuovi boschi; b) alla ricostituzione di boschi degradati o danneggiati; c) alle opere di prevenzione e repressione incendi boschivi; |
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Art. 18 - Soggetti beneficiari |
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Art. 19 - Forme di gestione attiva del bosco1. La Regione promuove la gestione attiva del bosco, intesa come l'insieme de |
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Art. 19-bis - Comunità del bosco per la gestione attiva1. Per comunità del bosco si intende l'insieme dei soggetti pubblici e privati che |
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Art. 19-ter - Forme associate per la gestione attiva del bosco |
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Art. 20 - Contributi finanziari1. Al fine di promuovere gli interventi previsti dall'articolo 17, gli atti della programmazione regionale prevedono premi, contribu |
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Art. 21 - Ecocertificazione forestale1. La certificazione dei sistemi di gestione forestale sostenibile, di seguito indicata come "ecocertificazione forestale", può essere inclusa fra gli interventi di cui all'articolo 17, comma 2. 2. L'ecocertificazione forestale è rilasciata da un organismo ind |
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Art. 21-bis - Mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio |
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TITOLO IV - FORESTE DI PROPRIETÀ PUBBLICA E COLLETTIVA |
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Capo I - Patrimonio agricolo-forestale della Regione |
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Art. 22 - Beni del patrimonio agricolo-forestale1. Nell'ambito della disciplina generale di cui “alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regi |
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Art. 23 - Inalienabilità1. I beni immobili che fanno parte del patrimonio agricolo-forestale sono inalienabili e sono coltivati e utilizzati secondo i piani di gestione di cui all'articolo 30. |
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Art. 24 - Acquisti ed espropri1. Allo scopo di dare idonee dimensioni ai complessi agricolo-forestali di cui all'articolo 28, di costituire altri complessi agricolo-fore |
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Art. 25 - Affidamento di beni1. Beni agricolo-forestali di proprietà dello Stato, di enti pubblici diversi dalla Regione o di privati possono essere affidati alla Regione per essere gestiti insieme con que |
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Art. 27 - Finalità dell'amministrazione1. L'amministrazione del patrimonio agricolo-forestale della Regione e dei beni in affidamento ai sensi dell'articolo 25 persegue i seguenti fini: a) difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico; b) tutela dell'ambiente, del paesaggi |
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Art. 28 - Complessi agricolo-forestali1. L'amministrazione del patrimonio agricolo-forestale, ivi compresi i beni in affidamento ai sensi dell'articolo 25, avviene distin |
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Art. 29 - Amministrazione dei complessi agricolo-forestali |
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Art. 30 - Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale1. Le funzioni di cui all’articolo 29, comma 1, sono svolte sulla base di un piano di gestione conforme agli indirizzi approvati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012. 2. Il piano di gestione definisce: a) la coltura e l’assestamento dei boschi; |
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Art. 30-bis - Utilizzazione del patrimonio agricolo-forestale a fini faunistico-venatori1. Il patrimonio agricolo-forestale è utilizzato ai fini faunistici e faunistico-venatori in coerenz |
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Art. 31 - Proventi della gestione1. I proventi ricavati dalla gestione dei beni agricolo-forestali sono incassati dagli enti gestori che trasmettono trimestr |
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Capo II - Patrimoni silvo-pastorali degli enti locali e di altri enti pubblici |
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Art. 32 - Piani di gestione dei patrimoni di altri enti pubblici1. L'amministrazione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni, degli altri enti locali e pubblici è effettuata sulla base di piani di gestione, riferiti ad un periodo minimo di dieci anni. 2. Il piano di gestione prevede fra l'altro: a) la coltura e l'assestamento dei boschi; |
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Art. 33 - Gestione associata1. Gli enti locali e gli enti pubblici possono amministrare i beni silvo-pastorali di loro proprietà in forma associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 2 |
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TITOLO IV - FORESTE DI PROPRIETÀ PUBBLICA E COLLETTIVA |
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Capo III - Patrimoni collettivi |
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Art. 34 - Art. 36 Omissis
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TITOLO V - TUTELA DEL BOSCO |
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Capo I - Vincoli e Prescrizioni |
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Art. 37 - Vincoli sui territori coperti da boschi1. Tutti i territori copert |
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Art. 38 - Vincolo idrogeologico sugli altri territori1. Oltre ai terreni coperti da boschi, sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e |
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Art. 39 - Regolamento forestale1. Ai fini della tutela e del corretto uso del bosco e dell'area forestale, la Regione Toscana approva il regolamento di attuazione della presente legge, denominato regolamento forestale. N6 2. Il regolamento forestale disciplina anche le attività che interessano i terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. 3. Il regolamento forestale integra le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previsti dalla presente legge, si conforma alle prescrizioni dei piani di bacino di cui “all’articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)” N23 N39e tiene altresì conto delle esigenze di tutela della fauna selvatica e dei suoi habitat. 4. Il regolamento forestale disciplina in particolare: a) per quanto riguar |
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Art. 39-bis - Provvedimenti urgenti per la tutela del bosco |
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Art. 40-bis - Norma transitoria |
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Art. 41 - Trasformazione del bosco1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale, al fine di utilizza |
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Art. 42 - Autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli1. La trasformazione dei boschi è soggetta ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e secondo le disposizioni del d.lgs. 42/2004 all'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico. N80 1-bis. Sono escluse dall’autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico di cui al comma 1 le trasformazioni effettuate: a) nelle aree assimilate a bosco di cui all’articolo 3, comma 4; b) nei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione quando oggetto di recupero a fini produttivi, per l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento forestale. N81 2. L'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico è rilasciata secondo la disciplina di cui al titolo VI, capo IV della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del te |
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Art. 43 - Divieti di trasformazione1. È vietata, per un periodo di 20 anni dall'impianto, la trasformazione dei terreni rimboschiti con finanziamento o contributo finanziario pubblico, fat |
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Art. 44 - Rimboschimento compensativo1. La trasformazione del bosco, di cui agli articoli 41 e 42, che comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 2000 metri quadrati, è compensata dal rimboschimento di terreni nudi di pari superficie. Il rimboschimento è soggetto alle disposizioni di cui al “d.lgs. 42/2004” N54. |
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Art. 45 - Conversione del bosco e sostituzione di specie1. È vietata la conversione dei boschi d'alto fusto in boschi cedui. Il divieto comprende anche le fustaie transitorie provenienti dalle conversioni dei cedui. 2. È vietata la conversione dei cedui composti in cedui se |
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Art. 47 - Autorizzazione al taglio1. Il regolamento forestale disciplina i tagli boschivi. 2. I tagli boschivi, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinati, sono subordinati ad autorizzazione “degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1” N54. L'autorizzazione può contenere vincoli e prescrizioni ed è rilasciata entro quarantacinque giorni dalla richiesta. 3. L'autorizzazione non è richiesta per il taglio del soprassuolo boschivo connesso all'attuazione di trasformazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 42. 4. Il regolamento forestale individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 può avvenire tramite silenzio-assenso, quelli in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione di taglio e i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione. 4-bis. Il regolamento forestale di cui all’articolo 39 individua i casi per i quali può essere richiesta la comunicazione di inizio e fine lavori. N25 N39 5. Sono comunque soggetti a |
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Art. 47-bis - Taglio colturale1. Per taglio colturale s'intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico. 2. Per tagli colturali si intendono, in particolare quelli di seguito indicati, purché non comportino trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 41 e non siano eseguiti in sostanziale difformità dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio: a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti; b) i tagli fitosanitari; c) i tagli di ricostituzione e riconversione dei c |
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Art. 48 - Piano di gestione e piano dei tagli1. Il taglio del bosco può essere attuato sulla base di un piano di gestione della durata minima di dieci anni che preveda fra l'altro: a) la coltura e l'assestamento dei boschi; |
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Art. 49 - Opere connesse al taglio dei boschi1. Sono opere connesse al taglio dei boschi quelle necessarie all'esecuzione dei lavori di taglio e d'esbosco dei prodotti legnosi. Esse comprendono: a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adattamento funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle opere necessarie alla regimazione delle acque superficiali; b) la realizzazione di piste temporanee d'esbosco, che non comportino rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno e che siano oggetto di ri |
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Art. 50 - Art. 51 Omssis
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Art. 52 - Boschi in situazioni speciali1. Sono considerati in situazione speciale i boschi di qualunque specie, governo e trattamento e di qualsiasi estensione che assolvono a specifiche funzioni ambientali e paesaggistiche. Rientrano, tra gli altri, nei boschi in, situazioni speciali quelli ubicati: a) su terreni instabili, su terreni in forte pendenza o comunque particolarmente esposti a fenomeni di erosione o in aree soggette a valanghe; |
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Art. 53 - Art. 60 Omissis
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Art. 62 - Art. 67 Omissis
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Art. 68 - Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturali1. Nell'ambito di un parco nazionale l'ente competente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente capo, anche nel caso di autorizzazioni rilasciate tramite silenzio-assenso, acquisisce il nulla osta dell'Ente parco, ai sensi della l. 394/1991, articolo 13. N1 2. N3 3. Sono fatte salve le pr |
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Art. 68-bis - Interventi ricadenti sul territorio di competenza di più enti |
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Capo II - Difesa dei boschi dagli incendi |
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Art. 69 - Definizioni relative all'attività antincendi boschiva regionale (AIB) |
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Art. 70 - Competenze della Regione |
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Art. 70-bis - Competenze degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 2 |
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Art. 70-ter - Competenze dei Comuni1. I Comuni, sulla base delle indicazioni contenute nel piano AIB, svolgono le seguenti attività: |
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Art. 70-quater - Interventi nell'ambito dell'AIB |
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Art. 71 - Coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi1. Il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi è esercitato dalla Regione tramite: a) la sala operativa unificata permanente (SOUP) e i coordinatori di sala operativa antincendi boschivi; b) i direttori delle operazioni AIB (DO AIB); |
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Art. 72 - Obblighi degli Enti locali e degli Enti parco |
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Art. 73 - Art. 75 - Omissis
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Art. 75-bis - Catasto delle aree percorse dal fuoco1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. |
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Art. 75-ter - Banca dati delle aree percorse dal fuoco1. È istituita sul SIGAF la banca dati dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro cinquanta metri dal bosco percorso |
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Art. 76 - Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi1. Il regolamento forestale definisce: a) le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe; b) i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica “e le modalità per la definizione di tali periodi” N26; |
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TITOLO V - TUTELA DEL BOSCO |
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Capo III - Materiale forestale di propagazione |
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Art. 76-bis - Art. 79-bis Omissis |
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Capo IV - Sanzioni |
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Art. 81 - Vigilanza ed accertamento delle infrazioni1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, l'accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente. 1-bis. Le violazioni alla presente legge sono registrate nel SIGAF dal soggetto accertatore l’infrazione entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della sanzione ammin |
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Art. 82 - Sanzioni1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge o previste dal regolamento forestale, dall’autorizzazione o dal piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative: a) pagamento di una somma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d’uso in deroga ai divieti di cui all’articolo 76, comma 5 e all’articolo 43; b) pagamento di una somma minima di euro 240,00 e massima di euro 1.440,00 per: 1) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d’uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimenti di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale; 2) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d’autorizzazione o in difformità della stessa; 3) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata una conversione o sostituzione di specie di cui all’articolo 45, in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa; 3-bis) ogni unità di personale presente nel cantiere forestale privo di tesserino d’identificazione ai sensi dell’articolo 47, comma “6-quinquies” N40 N30 c) pagamento di una somma minima di euro 120,00 e massima di euro 720,00 per le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio definiti ai sensi del comma 1, lettera b) N46 dello stesso articolo; d) N31 pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per: |
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Art. 83 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento forestale |
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Art. 84 - Sanzioni aggiuntive1. Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli, o prescri |
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Art. 85 - Ripristino1. Nel caso di violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli o delle disposizioni stabilite a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico può prescrivere i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque. 2. Qualora non vi sia coincidenza tra il trasgressore e il possessore a qualun |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 86 Omissis
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TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 88 - Disciplina transitoria per la tutela e il corretto uso del bosco e dell'area forestale |
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Art. 89 Omissis
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Art. 90 - Procedimenti sanzionatori in corso1. I procedimenti sanzionatori per le violazioni accertate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi da |
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Art. 91 - Programmi e piani in corso1. Fino all’approvazione del piano di cui all’articolo 4 restano in vigore le disposizioni del "piano"N73 regionale agricolo fore |
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Art. 92 Omissis
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Art. 93 - Affidamento degli interventi nelle zone montane1. Fino alla compilazione degli elenchi dei coltivatori e delle cooperative di cui all'articolo 14, l'affidamento dei lavori di cui |
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Art. 94 - Terreni rimboschiti in occupazione temporanea1. Le province N56, entro il 31 dicembre 2003, redigono i seguenti tre elenchi, relativi ai terreni rimboschiti in occupazione temporanea ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 |
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Art. 95 - Art. 97 Omissis
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Allegati A, B, C, DOmissis
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