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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 30/12/2015, n. 20
L. P. Trento 30/12/2015, n. 20
L. P. Trento 30/12/2015, n. 20
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Capo I - Disposizioni in materia di contabilità, programmazione, contenimento della spesa e attività amministrativa |
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Art. 1 - Art. 5 - Omissis
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Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)1. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è sostituito dal seguente: "8. Per favorire da parte degli enti locali la gestione uniforme dei procedimenti amministrativi nelle materie disciplinate dalle leggi provinciali, la relativa modulistica è approvata dalla struttura provinciale competente per materia, sentito il Consorzio dei comuni trentini. Questi moduli e formulari sono resi disponibili nei siti istituzionali." 2. All'articolo 23 della legge |
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Art. 7 - Omissis |
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CAPO II - Disposizioni in materia di personale e contratti |
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Art. 9 - Omissis
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Art. 10 - Integrazione dell'articolo 30 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990).1. Nel comma 2 dell'articolo 30 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990, dopo le parole: "vertenze sui dan |
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CAPO III - Disposizioni in materia di enti locali |
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Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).1. Nel comma 9 dell'articolo 9-bis della legge provinciale n. 3 del 2006, dopo le parole: "o che ha interessato tre o più comuni." sono inserite le seguenti: "L'esonero è disposto anche per i comuni in cui sono avviate le procedure per la fusione, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento regionale, con altre amministrazioni comunali che hanno deliberato per le medesime finalità entro il termine previsto dal secondo periodo di questo comma." 2. Alla fine del comma 9 d |
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Art. 12 - Omissis
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Capo IV - Disposizioni in materia di salute, politiche sociali e di edilizia abitativa |
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Art. 13 - Art. 16 - Omissis
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Art. 17 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente: |
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Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: "almeno due anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno tre anni". 2. Dopo l'articolo 38 della legge provinciale n. 21 del 1992, nel titolo III, capo I, sezione I della legge, è inserito il seguente: "Art. 3 |
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Capo V - Omissis
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Capo VI - Disposizioni in materia di turismo, commercio, lavoro e cave |
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Art. 22 - Omissis
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Art. 23 - Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)1. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sul commercio 2010, dopo le parole: "la viabilità di accesso diversa da quella pubblica" sono inserite le seguenti: "nonché da quella destinata a uso pubblico, quando è ric |
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Art. 24 - Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)1. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge pro |
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Art. 25 - Modificazioni della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale) |
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Art. 26 - Inserimento dell'articolo 9-ter nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).1. Dopo l'articolo 9-bis della legge provinciale n. 3 del 2006, nel capo III della legge, è inserito il seguente: "Art. 9-ter (D |
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CAPO VII - Disposizioni in materia di urbanistica, energia, ambiente, foreste, protezione civile e lavori pubblici |
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Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è abrogata. 2. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è abrogato. 3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: ", dando evidenza sul sito della comunità delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse". 4. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente: "9. Quando le disposizioni planivolumetriche e i contenuti tipologici e formali dei piani attuativi presentano un grado di dettaglio tale da consentire la compiuta individuazione della configurazione di ogni singolo edificio o manufatto contenuto nel piano, nella sua veste architettonica e nella sua relazi |
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Art. 28 - Modificazione dell'articolo 91-ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)1. La lettera c) del comma 6 dell'arti |
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Art. 29 - Inserimento dell'articolo 1-bis 4 nella legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7) |
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Art. 30 - Modificazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)1. Nel comma 3-bis dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia 2012 le parole: "trentasette mesi" sono sostituite dalle se |
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Art. 31 - Integrazioni del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)1. Alla fine del comma 4-bis dell'articolo 44 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono inserite le parole: "Se la Provincia, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, affida a soggetti terzi la manutenzione e la gestione degli impianti di depurazione, le autorizzazioni integrate ambientali relative alla gestione di impianti di depurazione di pubblica fognatura che trattano anche rifiuti sono aggiornate, volturate o richieste dai nuovi gestori, secondo quanto previsto d |
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Art. 32 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)1. Nel comma 8 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: "dei propriet |
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Art. 33 - Modificazioni della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)1. Nel comma 6 dell'articolo 23 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: "sono determinate le modalità" sono sostituite dall |
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Art. 34 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)1. Il comma 10 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente: |
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Art. 35 - Modificazione dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 41. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2009 le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguent |
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CAPO VIII - Disposizioni finali |
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Art. 36 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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