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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Emilia Romagna 05/07/1999, n. 13
L.R. Emilia Romagna 05/07/1999, n. 13
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- L.R. 18/11/2014, n. 24
- L.R. 23/07/2014, n. 20
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Art. 1 - Finalità1. La Regione riconosce lo spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico. |
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Art. 2 - Disposizioni generali1. La Regione, in concorso con gli Enti locali, definisce la programmazione regionale e contribuisce alla definizione dei programmi nazionali delle attività di spettacolo, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti co |
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Art. 3 - Funzioni dei Comuni1. I Comuni o le loro Unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di spettacolo siano esercitate in forma associata, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla presente legge e dal programma regionale di cui all'articolo 5: |
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Art. 4 - Tipologie di intervento regionale1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti ai sensi dell'art. 7 mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo di norma senza fini di lucro, relative a: a) attività di produzione e distribuzione di spettacoli, da parte di soggetti pubblici e privati con sede nella regione; b) organizzazione di festival e rassegne sul territorio emiliano-romagnolo; |
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Art. 5 - Programma regionale1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di spettacolo dal vivo. La Giunta nella predisposizione della proposta tiene conto |
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Art. 6 - Comitato scientifico1. È istituito il Comitato scientifico per lo spettacolo, composto da un massimo di cinque esperti. Il Comitato è strumento della Giunta regionale co |
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Art. 7 - Convenzioni, accordi e contributi1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi del programma pluriennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al presente articolo. 2. La Regione può stipulare convenzioni, di no |
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Art. 9 - Interventi per spese di investimento1. La Regione concede contributi a Enti locali e a soggetti pubblici e privati operanti nel settore dello spettacolo per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4. |
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Art. 10 - Norme finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'Istituzione di appositi capitoli nella pane spesa del bilancio reg |
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Art. 11 - Disposizioni transitorie1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le leggi regiona |
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Art. 12 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) L.R. 4 aprile 1985, n. 11 "Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche"; |
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