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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 18/05/1999, n. 9
L. R. Emilia Romagna 18/05/1999, n. 9
L. R. Emilia Romagna 18/05/1999, n. 9
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 16/11/2000, n. 35
- L.R. 06/07/2009, n. 6
- L.R. 20/04/2012, n. 3
- L.R. 26/07/2012, n. 9
- L.R. 30/07/2013, n. 15
- L.R. 18/07/2017, n. 16
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa alla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d’impatto ambientale. |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) procedura di verifica (screening): procedura preliminare, disciplinata dal Titolo II, volta a definire se il progetto può avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente e deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A.; b) provvedimento di verifica (screening): il provvedimento obbligatorio e vincolante dell’autorità competente, disciplinato dall’articolo 10, che conclude la procedura di verifica (screening); |
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Art. 3 - Informazione e partecipazione1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, l’autorità competente assicura l |
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Art. 4 - Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di V.I.A.1. Sono assoggettati alla procedura di V.I.A., ai sensi del Titolo III: a) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3; b) i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 che ricadono, anche parzialmente, all’interno delle seguenti aree individuate al punto 2 dell’allegato D: 1) zone umide; |
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Art. 4 bis - Ambito di applicazione delle norme sulla procedura di verifica (screening)1. Al fine di verificare se possano produrre impatti significativi e negativi per l’ambiente e vadano sottoposti alla procedura di V.I.A., sono assoggettati alla procedura di verifica (screening), i seguenti progetti: |
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Art. 4 ter - Soglie dimensionali1. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte |
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Art. 5 - Autorità competenti1. La Regione è competente per le procedure relative ai progetti: a) elencati negli Allegati A.1 e B.1; b) elencati negli Allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province; c) N18 d) inferiori alle sog |
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Art. 6 - Norme in materia di Sportello unico per le attività produttive1. Per i progetti relativi alle attività produttive assoggettati al procedimento di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con mo |
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Art. 7 bis - Documentazione connessa al segreto industriale |
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Art. 8 - Direttive1. Le modalità ed i criteri di attuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge sono stabiliti dalla Giunta regionale con direttive vincolanti, pubblicate nel “BURERT” N7. Le direttive, in particolare, per tipologia di progetto, specificano: a) i contenuti e le me |
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TITOLO Il - PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) |
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Art. 9 - Procedura di verifica (screening)1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) ai sensi dell’articolo 4 bis, il proponente presenta domanda all’autorità competente ovvero al SUAP, ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. “La domanda è presentata secondo le modalità informatiche definite dalla Giunta regionale con le direttive di cui all’articolo 8.” N21 Alla domanda sono allegati i seguenti documenti: a) il progetto preliminare; b) lo studio ambientale preliminare relativo all’individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto, che evidenzi tra l’altro motivazioni, finalità e possibili alternative di localiz |
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Art. 10 - Esiti della procedura di verifica (screening)1. L’autorità competente conclude con provvedimento motivato ed espresso la procedura di verifica (screening), sulla base dei criteri indicati nell’allegato D, valutando se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull’ambiente e debba essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A.. I |
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TITOLO III - PROCEDURA DI VIA |
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Art. 11 - Studio di impatto ambientale (SIA)1. I progetti assoggettati alla procedura di V.I.A. sono corredati da un S.I.A. elaborato a cura e spese del proponente, che contiene gli elementi e le informazioni indicati nell’allegato C ed è redatto nel rispetto degli esiti dell’eventuale fase di definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping) di cui all’articolo 12. |
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Art. 12 - Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping)1. Per i progetti di cui all’articolo 11, comma 1, è facoltà del proponente richiedere all’autorità competente l’effettuazione di una fase preliminare, volta: a) all’accertamento dell’assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti nell’area interessata; b) alla puntuale definizione dei contenuti del S.I.A.; c) alla puntuale definizione della documentazione e degli elaborati di cui all’articolo 13, comma 3. |
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Art. 13 - Presentazione della domanda di V.I.A.1. Alla domanda di attivazione della procedura di V.I.A., presentata al SUAP ovvero all’autorità competente, sono allegati: a) il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo, predisposti in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 11 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping) di cui all’articolo 12; |
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Art. 15 - Partecipazione1. Chiunque può, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nel BURERT di cui all’articolo 14, comma 2, prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all’autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. N6 |
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Art. 15 bis - Integrazioni e modifiche1. L’autorità competente può richiedere al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 15, comma 1, in un’unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l’indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del p |
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Art. 16 - Provvedimento di valutazione d’impatto ambientale1. L’autorità competente conclude la procedura di V.I.A., con provvedimento motivato ed espresso, sulla base degli esiti della |
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Art. 17 - Effetti del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)1. N24 2. Il provvedimento di V.I.A. positivo, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990, comprende ed acquisisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli atti di assenso comunque necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto in base alla vigente normativa. N19 3. Il provvedimento positivo di V.I.A. ha altresì il valore di titolo abilitativo edilizio qualora il Comune territorialmente competente, valutata la sussistenza di tutti i requisiti ed ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta cui è subordinato il suo rilascio, si sia espresso positivamente. 4. La procedura di V.I.A., effettuata ai sensi della presente legge, acquisisce e sostituisce in particolare: N25 a) la valutazione d’incidenza di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE e all’articolo 5 del dec |
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Art. 18 - Conferenza di servizi1. Nell’ambito della procedura di V.I.A. l’autorità competente indice, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito degli elaborati nel BURERT, una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990, per l’acquisi |
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TITOLO IV - PROCEDURE DI VIA INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI |
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Art. 19 - Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali”1. Nel caso di progetti, soggetti a procedur |
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Art. 20 - Partecipazione della Regione alla procedura di V.I.A. di competenza statale |
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TITOLO V - MONITORAGGIO E CONTROLLI |
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Art. 22 - Monitoraggio1. Il provvedimento di V.I.A. contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio degli |
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Art. 23 - Controllo sostitutivo1. N29 |
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Art. 24 - Vigilanza e sanzioni |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 25 - Informazione e sistema informativo1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge. |
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Art. 26 - Clausola valutativa1. L’Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente |
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Art. 27 - Formazione culturale e aggiornamento professionale1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di valutazione di impatt |
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Art. 28 - Spese istruttorie1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell’opera o dell’intervento, in una misura comunque non superiore a 0,05 per cento, con un minimo di 500 euro per le procedure di verifica (screening) e di 1.000 euro per le procedure di V.I.A., secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all’articolo 8. Dalle spese istruttorie per la procedura di V.I.A. sono detratte quelle eventualmente corrisposte per lo svolgimen |
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Art. 29 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 25 ed al comma 1 |
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Art. 30 - Disposizioni abrogative ed interpretative1. Le modalità di valutazione di impatto ambientale, comunque denominate, previste dalla legislazione regionale ovvero dagli strumenti di pianificazione sono sostituite: a) per i |
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Art. 31 - Modifiche degli allegati1. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, atti integ |
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Allegato A.1 - Progetti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a)A.1. 1) utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo; A.1. 2) Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi; |
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Allegato A.2 - Progetti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a)A.2. 1) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; A.2. 2) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; A.2. 3) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11 e all’allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); A.2. 4) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006; A.2. 5) Impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, |
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Allegato A.3 - Progetti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a)A.3. 1) |
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Allegato B.1 - Progetti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b) e 4 bis, comma 1, lett. a)Agricoltura B.1. 1) Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha; Industria estrattiva B.1. 2) Attività di ricerca di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie; N30 B.1. 3) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi; N30 |
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Allegato B.2 - Progetti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b) e 4 bis, comma 1, lett. a)Agricoltura B.2. 1) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha; B.2. 2) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha; B.2. 3) Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura compresi i progetti di irrigazione e drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ha; B.2. 4) Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha; B.2. 5) Impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: - “1000” N13 avicoli; - 800 cunicoli; - 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, - 300 ovicaprini; - 50 posti bovini; Industria estrattiva B.2. 6) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerarie di miniera di cui all’art. 2, comma 2, del regio decreto n. 1443 del 1927; B.2. 7) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all’art. 2, comma 2, del regio decreto n. 1443 del 1927, mediante dragaggio marino o fluviale; Industria energetica B.2. 8) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW; B.2. 9) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell’acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km; B.2. 10) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato superiore a 3 km; B.2. 11) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite; B.2. 12) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW; B.2. 13) Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW; Produ |
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Allegato B.3 - Progetti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b) e 4 bis, comma 1, lett. a)Agricoltura B.3. 1) Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha; Industria estrattiva B.3. 2) Cave e torbiere; Progetti di infrastrutture B.3. 3) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha; B.3. 4) |
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Allegato C - Contenuti del S.I.A. relativo a progetti di cui all’articolo 11, comma 1Il S.I.A. relativo a progetti di impianti, opere o interventi contiene: a) la descrizione delle condizioni iniziali dell’ambiente fisico, biologico ed antropico; b) la descrizione del progetto di impianti, opere o interventi proposti, delle modalità e tempi di attuazione, ivi comprese la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto, delle sue interazioni con il sottosuolo e delle esigenze di utilizzazione del suolo, durante le fasi di costruzione e funzionamento a impianti, opere o interventi ultimati nonché la descrizione delle principali caratteristiche dei process |
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Allegato D - Criteri per la procedura di verifica (screening) di cui all’articolo 101. Caratteristiche Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi: a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità). Tali elementi sono considerati in particolare in rapporto alla durata ed alla dimensione spaziale e temporale degli impatti; b) cumulo con altri progetti; c) utilizzazione delle risorse naturali; d) produzione di rifiuti; e) inquinamento e disturbi ambientali; f) rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate; g) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole). |
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