Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 30/12/1998, n. 38
L. R. Liguria 30/12/1998, n. 38
L. R. Liguria 30/12/1998, n. 38
L. R. Liguria 30/12/1998, n. 38
- Delib. C.R. 12/10/1999, n. 61
- Delib. C.R. 03/10/2000, n. 51
- Delib. G.R. 19/01/2001, n. 57
- Delib. C.R. 12/11/2002, n. 59
- Delib. C.R. 05/08/2004, n. 19
- Delib. G.R. 10/02/2006, n. 113
- Delib. C.R. 15/03/2006, n. 7
- L.R. 29/05/2007, n. 22
- Delib. G.R. 13/01/2012, n. 9
- Delib. G.R. 11/05/2012, n. 537
- Delib. C.R. 24/07/2012, n. 14
- L.R. 10/08/2012, n. 32
- Delib. C.R. 27/11/2012, n. 25
- L.R. 14/05/2013, n. 14
- Delib. C.R. 07/05/2013, n. 10
- Sentenza C. Cost. 04/07/2013, n. 178
- L.R. 29/12/2014, n. 41
- L.R. 07/04/2015, n. 12
- L.R. 18/11/2016, n. 28
- L.R. 06/04/2017, n. 7
Scarica il pdf completo | |
---|---|
CAPO I - PRINCIPI GENERALI |
|
Articolo 1 - (Finalità della legge)1. In attuazione della normativa statale vigente in materia nonché delle direttive della Unione Europea, la Regione Liguria con la presente legge disciplina la valutazione di impatto ambientale, di seguito definita VIA, al fine di: |
|
Articolo 2 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i progetti di opere e di impianti ricompresi negli allegati 1, 2 e 3. 2. Sono sottoposti alla procedura statale i progetti di opere e di impianti ricompresi nell'allegato 1, nonché le opere o gli impianti di cui agli allegati 2 e 3 che costituiscono modifica di progetti già sottoposti a procedura di VIA nell'ambito del Ministero dell'Ambiente. 3. Sono sottoposti alla procedura regionale i progetti di opere e di impianti ricompresi nell'allegato 2. 4. Sono altresì sottoposti alla procedura regionale i progetti di opere e di impianti ricompresi nell'allegato 3 qualora: |
|
CAPO II - VIA SU PIANI E PROGRAMMI |
|
CAPO III - VIA SUI PROGETTI |
|
Articolo 6 - (Studio di impatto ambientale relativo a progetti assoggettati a procedura statale)1. Lo studio di impatto ambientale, di seguito denominato SIA, dei progetti assoggettati alla procedura statale di cu |
|
Articolo 7 - (Studio di impatto ambientale relativo a progetti assoggettati a procedura regionale)1. Lo SIA dei progetti assoggettati alla procedura regionale di cui all'articolo 2 commi 3 e 4 deve avere i |
|
CAPO IV - PROCEDIMENTO |
|
Articolo 9 - (Fase preliminare - scoping)1. Al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere contenute nello studio di impatto ambientale, è facoltà del proponente richieder |
|
Articolo 10 - (Procedura di verifica-screening)1. Sono sottoposti alla procedura di screening, relativa alla verifica sulla necessità della VIA, i progetti di cui all'allegato 3, salvo quanto disposto dall'articolo 2 comma 4. La richiesta del proponente contiene una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente, secondo quanto indicato nell'allegato 5. 1 bis. Dell’avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito web della Regione. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 e all’articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 R (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di |
|
Articolo 11 - (Avvio del procedimento e partecipazione pubblica)1. Lo SIA è depositato dal proponente presso la struttura regionale competente in materia di VIA, per la formulazione del parere di competenza, nel caso di procedura statale, o per la pronuncia di VIA, nel caso di procedura regionale. Per la procedura regionale una copia del SIA è depositata presso la segreteria del Comune o dei Comuni interessati al progetto soggetto a VIA, una presso la Provincia interessata dall'intervento ed una presso gli Enti gestori di aree naturali protette qualora l'intervento ricada in tali aree. 2. Il procedimento si |
|
Articolo 13 - (Istruttoria e procedimento)1. L'istruttoria sullo SIA è condotta dalla Regione tramite il responsabile del procedimento che dispone gli accertamenti ed acquisisce i pareri necessari. La mancata espressione del parere non è a causa ostativa alla prosecuzione dell'istruttoria. 1 bis. Entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza il responsabile del procedimento verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi del regolamento regionale 12 ottobre 2012, n. 5 (Regolamento di attuazione dell’articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) e dell’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)). Qualora l’istanza risulti incompleta, il responsabile del procedimento richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della compless |
|
Articolo 13-bis - (Impatti ambientali interregionali)1. Nel caso di progetti sottopo |
|
Articolo 14 - (Funzioni dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure)1. L'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure, di seguito definita ARPAL, fornisce supporto tecnico per l'espletamento dell'istruttoria in attuazione “dell’articolo 4 d |
|
Articolo 15 - (Effetti della Valutazione di Impatto Ambientale)1. La Giunta regionale N81 determina il periodo di validità della decisione di VIA per i progetti di cui agli allegati 2 e 3. “Tale periodo è pari a cinque anni, salvo che il provvedimento finale preveda un termine più lungo in considerazione delle caratteristiche progettuali dell’intervento, e può essere prorogato con espresso prov |
|
Articolo 16 - (Norme tecniche e modifiche degli allegati)1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce le norme tecniche contenenti i criteri e le metodo |
|
Articolo 17 - (Semplificazione delle procedure)1. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui alle norme in attuazione degli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi d |
|
Articolo 18 - (Opposizione)1. Avverso la delibera della Giunta regionale relativa alla VIA sui progetti di opere di cui agli al |
|
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
|
Articolo 19 - (Sanzioni)1. Chiunque realizza un'opera o un impianto oggetto della presente legge senza aver ottenuto la prescritta valutazione positiva di impatto ambientale è punito, fatte salve le sanzioni disposte in materia edilizia, con una sanzione amminist |
|
Articolo 21 - (Abrogazione di leggi e modifica dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987 n. 7)1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) 20 aprile 1994 n. 22 (disciplina della valutazione di imp |
|
Articolo 22 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui all'articolo 12 comma 4 |
|
Allegato 1 - Opere ed impianti sottoposti a via di competenza statale (art. 2, comma 2)1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. 2) Installazioni relative a: - centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW; - centrali per la produzione dell’energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti; - impianti per l’estrazione dell’amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell’amianto e dei prodotti contenenti amianto; - centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smaltellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica). 3) Impianti destinati: - al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; - alla produzione o all’arricchimento di combustibili nucleari; - al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi; - allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati; - esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi; - esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione. 4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri. |
|
Allegato 2 - Opere e impianti sottoposti a v.i.a. regionale (art. 2, comma 3)a) Recupero di suoli dal mare per una quantità che superi i 10.000 mc.. b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo, comprese le ricariche artificiali delle acque freatiche. c) Impianti industriali destinati: 1) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; 2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno. d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione e recupero di prodotti chimici, produzione di pesticidi, di antiparassitari, di prodotti farmaceutici, di elastomeri e perossidi, di mastici, di pitture e vernici, di inchiostri da stampa, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. e) N41. f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974 n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 mc. |
|
Allegato 3 - Opere ed impianti soggetti a v.i.a. regionale in relazione alle caratteristiche del progetto e della zona interessata (art. 2, comma 4 lett. a, b e c)1. Agricoltura, silvicoltura ed acquacoltura. 1a) Progetti di ricomposizione rurale che interessano una superficie superiore a 200 ha; 1b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni naturali o seminaturali alla coltivazione agricola intensiva con superficie superiore a 10 ha; 1c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre; 1d) Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo; 1e) Impianti di allevamento intensivo di animali, tranne quanto indicato nell'allegato 2; 1f) Pescicoltura intensiva. 2. Industria estrattiva. 2a) Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere, tranne quanto indicato in allegato 2; 2b) Attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie; 2b) bis attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma; 2c) Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale; 2d) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi. 2e) Trivellazioni in profondità in particolare: - trivellazioni geotermiche, - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua , escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo N47. 3. Industria Energetica. 3a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda ; 3b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore a 20 km; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree con tensione nominale d'esercizio superiore a 100 KV e lunghezza superiore a 3 Km; 3c) Stoccaggio in superficie di gas naturale superiore a 1000 mc istantanei; 3d) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei superiori a 5000 tonnellate istantanee; 3e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili superiori a 5000 tonnellate istantanee; 3f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite; 3g) Impianti per la produzione di energia idroelettrica “con potenza superiore a 100 kW” N48; 3 h) Impianti per la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento con potenza nominale superiore a 1 MW, al di fuori delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico; N |
|
Allegato 4 - Informazioni che possono essere definite nella fase preliminare (art. 7)1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: - una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento; - una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati; |
|
Allegato 5 - Criteri di selezione di cui all'articolo 2 comma 4 punto c) e articolo 101. Caratteristiche del progetto Devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi: - dimensione del progetto (superfici, volumi, potenzialità) - utilizzazione delle risorse naturali - produzione di rifiuti - inquinamento e disturbi ambientali - rischio di incidenti |
|
Allegato 6 - Definizioni (articoli 9 e 10)1) Lo "screening" è l'operazione in base alla quale viene valutato se le caratteristiche del progetto, le sue dimensioni, la sua localizzazione, rispetto a criteri predefiniti, possano produrre un impatto ambientale significativo. Utilizzando tale strumento metodologico la struttura regionale competente assume sullo specifico piano o progetto, caso per caso, la decisione se debba essere effettuato lo svolgimento della procedura di V.I.A., sulla base di una relazione con i contenuti di cui all'allegato 5. 2) lo "scoping" è la fase successiva allo screening, che si attua una volta definita la necessità dello svolgimento di una procedura di V.I.A., al fine di identificare gli argomenti che devono essere considerati nello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.). Lo strumento scoping è quindi teso ad individuare, in contraddittorio tra struttura regionale competente e proponente, quali informazioni devono essere fornite nello SIA, ed in particolare l'individuazione degli impatti ambientali, specialmente quelli importati, i tipi di alternative da considerare, le misure per mitigare gli impatti. Nella fase di scoping vengono considerate informazioni relative a: il tipo di progetto che si intende realizzare; le caratteristiche e le motivazioni dell'opera; la relazione con gli strumenti di pianificazione e di programmazione esistenti; le aree interessate con una breve descrizione dello stato di fatto delle risorse e dei vincoli; le alternative (progettuali e di localizzazione) da analizzare; i metodi di analisi e prevenzione degli impatti che si intendono utilizzare; |
Dalla redazione
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Tutela ambientale
- Impatto ambientale - Autorizzazioni e procedure
L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
- Alfonso Mancini
- Studio Groenlandia
- Beni culturali e paesaggio
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
Le norme per la tutela degli alberi monumentali
- Alfonso Mancini
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Beni culturali e paesaggio
- Edilizia privata e titoli abilitativi
- Titoli abilitativi
Interventi edilizi e vincolo paesaggistico
- Dino de Paolis
- Studio Groenlandia
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Rifiuti
Rifiuti, non rifiuti e sottoprodotti: definizione, classificazione, normativa di riferimento
- Alfonso Mancini
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Beni culturali e paesaggio
Il Restauratore dei beni culturali: figura, qualifica, attività riservate
- Dino de Paolis
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
18/12/2024
- Casa, stop agli sconti fiscali sulle caldaie a gas dal 2025 da Il Sole 24 Ore
- Rinnovabili, disco verde di Bruxelles: 9,7 miliardi per le tecnologie mature da Il Sole 24 Ore
- Pedemontana, via libera al finanziamento da 1,7 mld Costi in aumento del 30% da Il Sole 24 Ore
- Nuove regole sul lavoro autonomo dal 2024 da Il Sole 24 Ore
- Spalma detrazioni 110% per il 2022 solo per intero da Il Sole 24 Ore
- Appalti, sui contratti Parlamento con le parti sociali da Il Sole 24 Ore