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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Liguria 11/05/2012, n. 537
Deliberaz. G.R. Liguria 11/05/2012, n. 537
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TESTO DEL DOCUMENTOLA GIUNTA REGIONALE VISTI - il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 avente ad oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’articolo 40, comma 1, della Legge n.146/1994 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale; - la direttiva n.97/11/CEE del 3 marzo 1997 che modifica la precedente n.85/377/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; - il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante Norme in materia ambientale, che alla Parte seconda definisce le procedure per la valutazione di impatto ambientale, a recepimento delle direttive europee in materia; - il D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed il successivo D. Lgs. n. 128 del 25 giugno 2010 di modifica alle parti prima, seconda e quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; - la legge n. 99 del 23 luglio 2009, che all’art. 42 comma 1 e 3 inserisce una nuova voce 7 bis nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm.; - il D. Lgs. n. 162 del 14 settembre 2011, che all’art. 35 comma 4 e 6 e all’art. 37 comma 1 inserisce rispettivamente le nuove voci 7 ter e 17 bis nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm.; - la legge regionale 30.12.98 n. 38 ad oggetto la disciplina della valutazione di impatto ambientale, e specificamente: - l’art. 16 che dispone, in caso di modifiche o integrazioni della normativa nazionale in materia di VIA, al comma 2 che la modifica dell’allegato 1 è stabilita con deliberazione della giunta regionale; - l’allegato 1, recante l’elenco delle opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale; CONSIDERATO che: - negli allegati alla normativa nazionale, come risultanti dalle recenti modifiche sopra richiamate, risulta delegata alle regioni la competenza alla valutazione ambientale di determinate tipologie di intervento, e riassunte alla competenza nazionale altre; - l’elenco delle tipologie di intervento che rientrano nelle competenze nazionali deve essere conseguentemente riscritto; RILEVATO che, a seguito di apposito approfondimento effettuato dai competenti uffici, è necessario riscrivere l’Allegato 1 alla l.r. n. 38/98 R come segue: “Opere ed impianti sottoposti a VIA di competenza statale (art. 2, comma 2) 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazio |
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