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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Molise 04/08/1998, n. 12
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- D.P.G.R. 03/12/2004, n. 245
- D. Ass. 22/10/2002, n. 900
- D.P.G.R. 27/04/2001, n. 48
- L.R. 26/06/2001, n. 17
- L.R. 12/01/2000, n. 4
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Articolo 1 - Ambito di applicazione1. Le presenti norme, emanate in conformità ai criteri generali approvati con deliberazione CIPE 19 marzo 1995, pubblicati sulla G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, si applicano a tutti gli alloggi acquistati, realizzati e recuperati dallo Stato, da Enti pubblici territoriali e dagli II.AA.CC.PP. a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione o di Enti pubblici territoriali, nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi: a) realizzati, acquistati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata. Tale esclusione non è valida per gli II.A |
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Articolo 2 - Requisiti per l'assegnazione1. I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti: a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea. Sono ammessi i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nonché i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, nonché i relativi familiari in regola con il soggiorno; N2 b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abita |
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Articolo 4 - Norme per la emanazione dei bandi di concorso1. Le assegnazioni, che, a norma dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, sono di competenza dei Comuni, debbono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti comunali o sovracomunali. 2. I bandi sono emanati entro tre mesi dell’Ente gestore e aggiornati con cadenza almeno annuale. Gli aggiornamenti previsti dall’articolo |
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Articolo 5 - Contenuto del bando1. Il bando deve indicare: a) l'ambito territoriale di assegnazione; b) la localizzazione di interventi costruttivi speciali p |
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Articolo 6 - Contenuti e presentazione delle domande1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi allo stesso nei termini indicati dal bando, deve indicare: a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente ed il luogo in cui lo stesso presta la pr |
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Articolo 7 - Istruttoria delle domande1. In applicazione del disposto di cui all'art. 95 del D.P.R. 616/77, all'istruttoria delle domande pervenute a ciascun Comune provvedono gli Uffici del Comune stesso che attribuiscono provvisoriamente il punte |
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Articolo 8 - Punteggi di selezione della domanda1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo. La selezione della domanda comporta l'attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto nell'allegata tabella "A". |
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Articolo 9 - Commissioni per la formazione della graduatoria1. La graduatoria è predisposta da commissioni nominate con decreto dell'Assessore regionale competente per materia. 2. Le Commissioni con competenza territoriale provinciale hanno sede presso gli Istituti Autonomi Case Popolari, quelle con competenza territoriale comunale presso i Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti. Le segreterie operative delle Commissioni sono formate da due dipendenti degli Istituti Autonomi Case Popolari o de |
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Articolo 10 - Formazione della graduatoria1. Le Commissioni entro 30 giorni dal ricevimento delle domande, già istruite dagli uffici del Comune competente per il territorio cui si riferisce il bando e con l'attribuzione provvisoria del punteggio, forma la graduatoria provvisoria che entro 15 giorni è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune interessato per 30 giorni consecutivi con l'indicazione del punteggio riportato da ciascun concorrente e con la motivazione di eventuale esclusione. |
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Articolo 11 - Accertamento del reddito1. Ai fini della valutazione del possesso, da parte del concorrente, del requisito del reddito di cui alla lettera e) dell'articolo 2 della presente legge, nonchè della relativa determinazione, la Commissione, |
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Articolo 12 - Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione1. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dai successivi commi. 2. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate biennalmente mediante bandi di concorso integrati |
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Articolo 13 - Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione1. In sede di assegnazione degli alloggi, deve essere verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione. |
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Articolo 14 - Assegnazione e standard dell'alloggio1. L'assegnazione degli alloggi degli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva è effettuata dal Sindaco del Comune territorialmente competente. 2. Ogni Ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente |
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Articolo 15 - Scelta e consegna degli alloggi1. Il Sindaco, con lettera raccomandata, comunica, agli aventi diritto, l'assegnazione ed il giorno per la scelta dell'alloggio presso la casa comunale. La scelta degli alloggi, nell'ambito di qu |
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Articolo 16 - Riserva di alloggi per particolari situazioni di emergenza abitativa1. I Comuni sono autorizzati a riservare, dandone comunicazione alla Regione, un'aliquota non superiore al 20 per cento degli alloggi disponibili annualmente, al di fuori della graduatoria, da destinare a nuclei familiari che si trovino in specifiche e documentate situazioni di particolare emergenza abitativa individuate dai Comuni. Al fine di definire l'entità degli alloggi ammessi a riserva ai sensi del presente comma, l'arrotondamento è consentito all'unità superiore. |
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Articolo 17 - Subentro nella domanda e nell'assegnazione ospitalità temporanea1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, o dell'assegnatario, subentrano, rispettivamente, nella domanda o nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito dal precedente articolo 2 e secondo l'ordine ivi indicato. Il diritto al subentro è riconosciuto a favore del nucleo anche in caso di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario limitatamente agli appartenenti al nucleo originario o a quello modificatosi per accrescimenti naturali, matrimonio e convivenza more uxorio, purché tale |
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Articolo 18 - Norme per la gestione della mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica1. La gestione della mobilità dell'utenza è disciplinata da apposito regolamento predisposto dall'Ente gestore secondo i criteri s |
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Articolo 19 - Programmazione della mobilità1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, l'Ente gestore predispone biennalmente un programma di mobilità dell'utenza da effettuarsi sia attraverso il cambio degli al |
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Articolo 19-bis - Mobilità straordinaria1. Qualora la realizzazione di programmi di recupero e di manutenzione straor |
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Articolo 20 - Cambio di alloggio1. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggio, indirizzate all'Ente gestore e corredate dalle motivazioni della richiesta e dai dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, vengono valutate ed autorizzate dall'Ente gestore sulla base delle motivazioni indicate e secondo il seguente |
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Articolo 21 - Annullamento dell'assegnazione1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del Comune competente: a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima; |
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Articolo 22 - Revoca dell'assegnazione1. La revoca dell'assegnazione viene effettuata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario: a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli; |
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Articolo 23 - Modalità di revoca in caso di superamento del reddito1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che nel corso del rapporto superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione fino ad un massimo pari al 70%. Gli assegnatari con redditi superiori a tale limite ricevono dall'Ente gestore preavviso che la revoca verrà att |
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Articolo 24 - Occupanti senza titolo1. L'Ente gestore dispone, con provvedimento del proprio legale rappresentante, il rilascio degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica occupati senza titolo. A tal fine diffida, preventivamente, con lettera raccomandata l' |
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Articolo 25 - Criteri per la determinazione dei canoni definizione del canone1. Il canone di locazione degli alloggi è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, nonché a consentire i |
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Articolo 26 - Determinazione del canone di locazione1. A norma della delibera CIPE 13 marzo 1995 così come modificata dalla delibera CIPE del 20 dicembre 1996 i canoni di locazione vengono determinati secondo quanto di seguito indicato: 2. FASCIA - A - (CIPE 13 marzo 1995 art. 8 punto 8.2 CIPE 20 dicembre 1996 art. 2 punto 1), sono inseriti in tale fascia i nuclei familiari percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilati (CIPE 13 marzo 1995 art. 8 punto 8.2) fino all'importo di due pensioni minime INPS. La rendita catastale fino a 360.000 Lire/annue non viene considerata ai fini dei massimali di reddito e non costituisce motivo di esclusione dalla fascia A.
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Articolo 27 - Accertamento periodico del reddito1. La situazione reddituale e la permanenza dei requisiti sono accertati annualmente dal soggetto gestore degli alloggi anche attraverso la richiesta all'assegnatario di informazioni e di documentazione. L'accertamento opera sulla base della situazione degli assegnatari relativa all'anno precedente. In caso di perdita dei requisiti per due anni consecutivi il soggetto gestore, t |
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Articolo 28 - Fondo sociale |
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Articolo 29 - Morosità nel pagamento del canone1. La morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto con conseguente dec |
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Articolo 30 - Autogestione degli alloggi e dei servizi1. Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori e degli spazi comuni in conformità al regolamento - tipo definito dalla Giunta regionale su proposta degli II.AA.CC.PP. entro dodici mesi dall'entrata in vigore della pre |
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Articolo 31 - Abrogazioni1. Sono abrogate le leggi regionali n. 28/84, n. 10/87, n. 18/89 e n. 5/93. |
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Tabella AA) Condizioni soggettive: a-1) reddito pro - capite del nucleo familiare determinato con la modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni: - non superiore a L. 2.000.000 = annue per persona: 1,5 punti; - non superiore a L. 3.000.000 = annue per persona: 1 punto; - non superiore a L. 4.000.000 = annue per persona: 0,5 punti; N33 Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modificazioni annuali del limite di assegnazione effettuato dal C.I.P.E., ai sensi dell'articolo 13 bis della legge 15 febbraio 1980, n. 25; a-2) richiedenti che abbiano superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda, con minori a carico: punti 1; a-3) famiglia con anzianità di formazione non superiore a un anno alla data della |
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