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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. CIPE 13/03/1995
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[Premessa]Il Comitato interministeriale per la programmazione economica Visto l'art. 2, comma 2, punto 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, che demanda a questo Comitato la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la fissazione dei relativi canoni; Visti l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e l'art. 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, concernenti - rispettivamente - l'istituzione della Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto |
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PremessaPer l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni si applicano i criteri generali di cui al testo allegato, che forma parte integrante della presente delibera e che sostituisce il testo annesso alla delibera del 19 novembre 1981, meglio specificata in premessa. Ai fini della verifica sull'applicazione dei criteri di cui sopra le regioni trasmettono al Segretariato del CER i pr |
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ALLEGATO Criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457. |
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1. Portata delle disposizioni e termine per l'attuazione.Le regioni, nell'esercizio della loro attività in materia di assegnazione degli alloggi di edi |
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2. Ambito di applicazione.I presenti criteri si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o delle regioni, nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociale proprie dell'edilizia residenziale pubblica. |
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3. Requisiti per l'assegnazione.3.1. I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati é ammesso soltanto se tale diritto é riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso é iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata; b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali é ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare; d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma connessi dallo Stato o da enti pubblici |
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4. Procedura per le assegnazioni.4.1. Le assegnazioni, che, a norma dell'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, sono di competenza dei comuni, debbono avvenire mediante pubblico concorso, conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti comunali o sovracomun |
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5. Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.La regione, anche su proposta dei comuni interessati, può riservare un'aliquota degli alloggi disponibili per far |
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7. Subentro.In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano, rispettivamente nella |
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8. Criteri per la determinazione dei canoni.8.1. Il canone di locazione degli alloggi indicati al punto 2, comma 1, é diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione no |
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CondizioniA) Reddito imponibile del nucleo familiare (quale somma dei redditi fiscalmente imponibili risultanti dalle ultime dic |
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CanoneA) "Canone sociale" non superiore al 10% del reddito imponibile familiare, anche articolato in relazione alla composizione del nucleo familiare. B) "Canone di riferimento" pari al 4,50% del valore catastale dell'alloggio. La regione potrà stabilire diverse percentuali di incidenza, comunque non inferiori al 3% e non superiori al 6% del valore catastale, da articolare in un massimo di tre fasce in relazione al reddito del nucleo familiare, in modo da garantire la predetta incidenza media del 4,50%. |
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9. Autogestione.9.1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori e degli spazi comuni (cosiddetti servizi a rimborso), in conformità con il regolamento tipo definito dalla regione. |
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10. Annullamento e revoca dell'assegnazione.10.1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto dal sindaco del comune nei seguenti casi: 1) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti a |
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11. Clausola finale.Rimangono esclusi dalla disciplina regionale le norme contenute nella vigente legislazione in materia di edilizia residenzi |
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