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L. R. Basilicata 10/11/1998, n. 42

Norme in materia forestale.
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Articolo 1 - Finalità

La presente legge, nel quadro di sviluppo economico e sociale della Basilicata, persegue le seguenti finalità:

a) promuove la valorizzazione del territorio, dell'ambiente e delle risorse del settore agro-silvo-pastorale e degli ecosistemi;

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Articolo 2 - Settori d'intervento

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione interviene nei seguenti settori:

a) rimboschimento di terreni nudi e cespugliati e ricostituzione dei boschi degradati, nonché dei boschi distrutti da incendi sia ai fini della difesa idrogeologica che della riqualificazione ambientale e paesaggistica e dell'ampliamento delle superfici boscate, compresi i lavori colturali dei boschi esistenti;

b) sviluppo della selvicoltura e dell'arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;

c) conservazione, miglioramento, ampliamento e gestione del patrimonio forestale regionale;

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Articolo 3 - Opere e attività di pronto intervento

1. La Giunta Regionale, nell'ambito degli stanziamenti di cui alla presente legge, finanzia lavori di pronto intervento derivanti da calamità naturali interessanti il territorio agro-forestale.

2. Qualora gli interventi dovessero riguar

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Articolo 4 - Attribuzione delle funzioni

1. L'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è delegato, in conformità ai principi della L.R. 28/3/1996, n. 17 e della L. 15/3/97, n. 59, alle Comunità Montane e alle Amministrazioni Provinciali anche di concerto con gli Enti di gestione dei parchi naturali per i territori di rispettiva competenza.

2. Restano di competenza regionale le azioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento generale, nonché la verifica sulla progettazione degli interventi ed in particolare:

a) la predisposizione del Piano Pluriennale di Salvaguardia e Valorizzazione Ambientale e Forestale e dei Programmi Annuali di intervento;

b) la difesa dei boschi dagli incendi e dalle avversità biotiche e abi

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Articolo 5 - Esercizio delle funzioni delegate

1. Gli indirizzi generali che devono presiedere all'esercizio delle attività delegate saranno deliberati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 28/3/96 n. 17.

2. Per l'esercizio delle funzioni della presente legge, gli Enti delegati costituiranno specifici uffici tecnici, la cui composizione sarà determinata con apposito regolamento ai sensi dell'art. 51 della legge 8/6/1990 n. 142 e successivamente alle previsioni di cui all'

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Articolo 6 - Piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale

1. La Regione Basilicata, di concerto con i Dipartimenti Agricoltura e Foreste, Assetto del Territorio e Sicurezza Sociale ed Ambiente, entro un anno dall'approvazione della presente legge, provve

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Articolo 7 - Programma annuale

1. Il Programma Annuale, elaborato dall'Ufficio regionale competente del Dipartimento Agricoltura d'intesa con gli Enti delegati ed in coerenza con il Piano Pluriennale e con quanto previsto nei vigenti Piani di Assestamento Forestale, di cui al successivo articolo 12, deve comprendere gli interventi di competenza della Regione, quelli di competenza degli Enti delegati e quelli eventualmente affidati

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Articolo 8 - Costituzione Comitato Misto ed Interdipartimentale

1. Per garantire l'unitarietà degli interventi è costituito il Comitato Misto ed Interdipartimentale. Al Comitato, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, è attribuito il compito di individuare, programmare e coordinare le risorse finanziarie destinate alle foreste, allo sviluppo della montagna, alla difesa del suolo e dagli incendi boschivi, alla bonifica ed alla tutela dell'ambiente, riconducibili alle attività di cui alla presente legge.

2. Il Comitato Misto ed Interdipartimentale è presieduto dall'Assessore alla Programmazione ed è composto da:

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Articolo 8-bis - Platea unica dei lavoratori del settore idraulico forestale

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Articolo 9 - Progettazione ed esecuzione dei lavori

1. Gli Enti delegati, sulla base del Piano Annuale di Forestazione approvato, predispongono ed approvano i relativi progetti esecutivi.

2. L'approvazione dei suddetti progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge.

3. L’esecuzione dei lavori relativi ai settori di intervento di cui al precedente articolo 2 è attuata di norma in economia mediante

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Articolo 10 - Occupazione e formazione professionale

1. La Regione Basilicata garantisce ed eventualmente incrementa i livelli occupazionali "dei lavoratori di cui all'art. 8-bis"N11.

2. Per incrementare i livelli occupazionali la Regione Basilicata organizza corsi di formazione professionale secondo le previsioni dei Programmi annuali di Forestazion

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Articolo 11 - (Servizio Antincendio)

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Articolo 12 - Piani di assestamento forestale

1. I beni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti pubblici debbono essere gestiti ed utilizzati in conformità ai Piani di Assestamento Forestale promossi dagli Enti ed approvati dalla Giunta Regionale.

2. I Piani di Assestamento Forestale, a valenza decennale, devono essere compilati secondo i criteri approvati dalla Giunta Regionale, su proposta della Commissione Tecnico-Amministrativa di cui al successivo articolo, entro sessanta giorni successivi alla sua costituzione.

3. I Piani, proposti dagli Enti pubblici proprietari o delegati o da privati, devono essere trasmessi al Dipartimento Agricoltura e Foreste, dopo l'avvenuta affissione presso le sedi municipali interessate e presso la sede

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Articolo 13 - Commissione Tecnico-Amministrativa

1. Ai fini della presente legge è istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste, la Commissione Tecnico-Amministrativa composta da:

a) il Dirigente dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Agricoltura e Foreste o suo delegato, che la presiede;

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Articolo 14 - Patrimonio Forestale Regionale

1. Le funzioni amministrative inerenti la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale e dei vivai della Regione costituito da beni di cui all'art. 1 della L.R. 6/9/1978 n. 41, sono delegati agli Enti

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Articolo 15 - Taglio dei boschi

1. In assenza dei Piani di Assestamento Forestale, le autorizzazioni al taglio dei boschi sono rilasciate dagli Enti delegati, per i territori di rispettiva competenza, previa acquisizione dei pareri regionali e delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. La Giunta Regionale, su proposta della Commissione Tecnico-Amministrativa, approva il Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi e procede all'aggiornamento delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

3. Le autorizzazioni al taglio, contenenti le eventuali prescrizioni, devono essere concesse entro 60 giorni dalla pr

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Articolo 16 - Vincolo idrogeologico

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione Basilicata, nell'ambito delle competenze assegnate dalla L. n. 183/89, procede all'aggiornamento del vincolo idrogeologico.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore de

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Articolo 17 - Inventario Forestale Regionale

1. La Regione provvede a redigere e/o aggiornare l'inventario forestale regionale.

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Articolo 18 - Esclusioni

Sono esclusi dai vincoli e dagli obblighi della presente legge i giardini pubblici e

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Articolo 19 - Abrogazione e modificazioni

La presente legge abroga o modifica qualsiasi altra norma regionale con essa in contr

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Articolo 20 - Norme finanziarie

1. Agli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte annualmente con i fondi statali e regionali, nonché con i fondi rinvenienti da programmi comunitari, che abbiano come finalità la forestazione, la difesa dell'ambiente e del suolo e lo sviluppo rurale delle aree montane e/o boschive.

2. Per l'anno 1998 &egrav

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A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica