N13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dalla L.R. 26/05/2004, n. 11 e abrogato dalla L.R. 22/02/2005, n. 13.

L’articolo 11 così recitava:

“Articolo 11 - (Servizio Antincendio)

1. L'Ufficio regionale competente, in attuazione della Legge 21 novembre 2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi e delle direttive ministeriali emanate in proposito, predispone il Programma annuale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2. Il Programma annuale costituisce il documento unico di programmazione regionale delle attività di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi cui tutti i soggetti coinvolti devono attenersi ed è approvato contestualmente al Programma annuale di forestazione, in modo da realizzare un coordinamento tra le due fasi di pianificazione.

3. La Regione Basilicata, mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'andamento climatico stagionale, individua annualmente il periodo a rischio di incendio boschivo e tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendi.

4. Nel periodo a rischio di incendio boschivo, nell'ambito degli addetti al settore forestale, reclutati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, vengono istituiti nuclei operativi di pronto intervento, organizzati in squadre distribuite per Comunità Montane e Province, per far fronte alle emergenze degli incendi boschivi.

5. I nuclei operativi saranno formati da personale specializzato, mediante specifici corsi di formazione teorico-pratica promossi dalla Regione Basilicata, dotato di Dispositivi di Protezione Individuali idonei alla natura ed alla gravità dei rischi connessi a tale attività e delle attrezzature necessarie allo svolgimento efficace del servizio.

6. Gli operai adibiti ai nuclei operativi di pronto intervento saranno equiparati, ai sensi della normativa vigente, agli operai specializzati per il periodo in cui verranno utilizzati per le operazioni antincendio.

7. Nelle more dell'istituzione della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, la Regione Basilicata, per il coordinamento degli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, si avvale del Centro Operativo Regionale (C.O.R.) del Corpo Forestale dello Stato.

8. La Regione, per l'espletamento delle funzioni trasferite dallo Stato in materia di lotta agli incendi boschivi, di conservazione dell'ambiente naturale e del suolo, potrà stipulare apposite convenzioni con istituzioni pubbliche e con soggetti privati sentite le organizzazioni sindacali.

9. La Regione Basilicata istituirà un fondo di incentivazione destinato all'attività antincendio con successivo atto deliberativo approvato dalla Giunta Regionale di intesa con le OO.SS. e le delegazioni di UPI ed UNCEM.”

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