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L. R. Basilicata 22/02/2005, n. 13

Norme per la protezione dei boschi dagli incendi.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 06/10/2021, n. 45
- L.R. 05/01/2021, n. 2
- L.R. 30/04/2014, n. 7
- L.R. 28/07/2008, n. 16
- Sentenza Corte Cost 06/10/2006, n. 322
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Art. 1 - Finalità

1. La presente legge detta le norme in materia di incendi boschivi in attuazione della L. 21 novembre 2000, n. 353 (legge-quadro).

2. L

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Art. 2 - Programmazione

1. L'Ufficio di Protezione Civile della Regione Basilicata d'intesa con l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, per le finalità della presente legge, predispone il Piano Pluriennale Regi

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Art. 3 - Compiti e ruoli della Regione

1. La Regione Basilicata provvede altresì a:

a) assicurare il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali, istituendo e gestendo, in modo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo, la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), così come previsto dal punto 1 dell'art. 7 della L. n. 353/2000;

b) costituire le strutture operative ai diversi livelli (Centro Operativo Regionale, Centri Operativi Provinciali, Centri Operativi Zonali e Comunali);

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Art. 4 - Dichiarazione del periodo di grave pericolosità

1. La Regione Basilicata, con decreto del Presidente della Giunta regionale, dichiara ogni anno il periodo di grave pericolosità di incendi, che di no

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Art. 5 - Catasto degli incendi boschivi e cartografia delle aree incendiate

1. La Regione Basilicata costituisce, d'intesa con i Comuni e gli Enti Delegati, il catasto delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, second

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Art. 6 - Enti Delegati ed Attuazione delle misure antincendio

1. Gli Enti, delegati ai sensi della L.R. n. 42/1998, e/o la Regione Basilicata per il tramite di strutture appositamente convenzionate curano la realizzazione e la manutenzione di opere ed attuano interventi idonei all'attività antincendio, come definite e programmate nel P.A.R. e nel P.A.A., quali:

a) viali parafuoco e fasce taglia fuoco;

b) strade fo

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Art. 7 - Divieti, prescrizioni, deroghe e cautele per l'accensione di fuochi nei boschi

1. Nel territorio della Regione Basilicata è fatto divieto:

a) bruciare gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e le ferrovie, salvo l'abbruciamento per interventi di prevenzione antincendio eseguiti esclusivamente dagli Enti di cui al punto 1 del successivo art. 8;

b) usare in bosco apparecchi che producono faville o brace;

c) gettare sigarette o sigari accesi o compiere altre operazioni che possono provocare incendi;

d) abbandonare rifiuti nei boschi;

e) usare il fuoco per l'eliminazione dei rifiuti in discarica;

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Art. 8 - Misure precauzionali

1. Le Società Ferroviarie, l'ANAS, la Società Autostrade, le Province, i Comuni, i Consorzi di Bonifica e le Comunità Montane, lungo le tratte di rispettiva competenza devono provvedere, prima del dichiarato periodo di grave pericolosità di incendio, alla pulizia delle banchine, delle cunette e delle scarpate mediante la rimozione della vegetazione secca, prioritariamente sui tratti confinanti con boschi o con le aree suscettibili di propagazione del fuoco a boschi limitrofi.

2. I proprietari o i conduttori privati di boschi, che effettuano operazioni selvicolturali, devono asportare il materiale vegetale di risulta, possibile causa di provocazione e propagazione d'incendi boschivi.

3. I residui della potatura delle coltivazioni legnose e dei complessi boscati, ivi compresi quelli derivanti dagli interventi di spalcatura, possono essere bruciati se disposti in cumuli ed in aree sgombere da piantagioni e distanti dai boschi solo

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Art. 9 - Bruciatura delle stoppie

1. La bruciatura delle stoppie, salvo quanto diversamente disposto ai successivi punti 10 e 12, deve essere effettuata non prima del 15 luglio, nei comuni fino a 500 metri sul livello del mare, e non prima del 31 luglio, nei comuni con altitudine superiore.

2. Il processo di bruciatura, dall'accensione fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da idoneo personale.

3. Su tutto il territorio regionale la bruciatura delle stoppie deve essere effettuata esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 4,00 e totale spegnimento entro le ore 10,00, e in condizioni atmosferiche normali e prive di vento.

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Art. 10 - Discariche

1. Nella conduzione delle discariche autorizzate dovranno osservarsi tutte le precauzioni per evitare l'insorgere ed il propagarsi degli incendi, anche

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Art. 11 - Ricostituzione boschi percorsi dal fuoco

1. Per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco il P.A.R. indicherà in apposito capitolo le linee-guida, per il corretto svolgimento degli inte

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Art. 12 - Sanzioni pecuniarie

1. Per le violazioni di cui alle lettere a), b), e c), del comma 1 dell'art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 200,00 a 2.000,00 Euro. Detti importi nel periodo dichiarato di grave pericolosità di incendi vengono raddoppiati.

2. Per le violazioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 100,00 a 500,00 Euro. Detti importi nel periodo dichiarato di grave pericolosità di incendi vengono raddoppiati.

3. Per le violazioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 30,00 a

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Art. 13 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata [al Corpo Forestale dello Stato], alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale

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Art. 14 - Proventi ed utilizzo fondi

1. I proventi derivanti dalle sanzioni saranno introitati in un apposito capitolo del bilancio regionale ed utilizzati:

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Art. 15 - Concessione Contributi

1. La Regione Basilicata, per il raggiungimento delle finalità della presente legge, concede:

a) alle aziende agricole contributi a tasso agevolato nella misura del 70% per l'acquisto di attrezzature idonee alla trinciatura dei residui agricoli vegetali o altre idonee a prevenire e contrastare i fenomeni d'incendio;

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Art. 16 - Abrogazioni

1. La presente norma abroga l'art. 11 della L.R. n. 42/

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Art. 17 - Norma finanziaria

1. Nel Bilancio Regionale è istituito in entrata alla Categoria n. 3.01, all'UPB n. 3.02.01 il Capitolo denominato: "Introiti per le sanzioni pecuniar

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Art. 18 - Pubblicazione e dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

2. È f

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A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica