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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 09/07/1998, n. 27
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- L.R. 22/10/2018, n. 7
- L.R. 10/08/2016, n. 12
- L.R. 05/12/2006, n. 23
- L.R. 02/09/2003, n. 26
- L.R. 10/05/2001 n. 10
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 (Finalità)1. La presente legge disciplina la gestione dei rifiuti nella Regione in coerenza con il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambi |
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Art. 2 (Ambito di applicazione)1. La presente legge si applica alle attività di gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, così come definiti dall |
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Art 3 (Principi)1. La Regione, le province e i comuni, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono tenuti a dare attuazione ai seguenti principi: a) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie al fine di tutelare la salute della collettività ed evitare possibili fonti di inquinamento dell'ambiente, preferibilmente mediante l'utilizzazione di tecnologie capaci di contenere ai più bassi livelli le |
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Art. 4 (Funzioni amministrative della Regione)1. Competono alla Regione: a) l'adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti; b) il coordinamento e la verifica di conformità con il piano regionale dei piani provinciali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti; c) l'adozione del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate dai rifiuti previa predisposizione di un'anagrafe delle aree da bonificare; d) l'adozione delle linee-guida per la predisposizione dei progetti di bonifica e di mess |
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Art. 5 (Funzioni amministrative delle province)1. Sono attribuite alle province: a) l'adozione dei piani provinciali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ivi compresi quelli per la raccolta differenziata, di seguito denominati piani provinciali, secondo il principio della gestione unitaria dei rifiuti e nel rispetto delle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti; b) il coordinamento dei comuni ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale in modo che sia garantita la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi ai sensi dell'articolo 12; c) l'attività di controllo sulla corretta gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti nell'ambito del rispettivo territorio, ivi compreso il controllo in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione, |
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Art. 6 (Funzioni amministrative dei comuni)1. Sono attribuite ai comuni: a) l'attività di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 21 del D.L.vo 22/1997, compresa la eventuale progettazione, realizzazione o modifica degli impianti fissi per la gestione dei rifiuti urbani, in attuazione dei piani provinciali, in modo da assicurare la raccolta differenziata; b) l'adozione dei regolamenti per la disciplina della gestione dei rifiuti urbani, sulla base del regolamento-tipo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f); c) N4 |
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Art. 6-bis (Stabilizzazione della filiera dei veicoli fuori uso e trattamento dei rifiuti metallici)1. Al fine di garantire la stabilizzazione della filiera dei veicoli fuori uso ed evitare l'interruzione delle attività di trattamento dei veicoli fuori uso e/o di trattamento dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, trova applicazione l'articolo 15, comma 3, del dec |
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Capo II - Programmazione regionale e provinciale in materia di gestione dei rifiuti e attuazione dei piani |
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Art. 7 (Programmazione regionale)1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla L.R. 18 novembre 1991, n. 74, approva il piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 11 aprile 1986, n. 17 e successive modificazioni, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale di cui al Titolo I, Capo I, della L.R. 17/1986. 2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, sulla base dei dati forniti dalle province ai sensi dell'articolo 5, comma 3, definisce, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 3, il quadro complessivo delle azioni da attivare ai fini della costituzione di un sistema organico e funzionalmente integrato di gestione dei rifiuti. 3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede in particolare: a) l'individuazione di eventuali ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani n |
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Art. 9 (Anagrafi regionali)1. La Giunta regionale istituisce: a) l'anagrafe delle aree inquinate dai rifiuti, in cui sono individuati siti da bonificare, sulla base delle notifiche presentate dai soggetti in |
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Art. 10 (Regolamento-tipo per la gestione dei rifiuti urbani)1. La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla L.R. 74/1991, approva, con propria deliberazione, un regolamento-tipo per la gestione dei rifiuti urbani, ai fini dell'elaborazione, da parte dei comuni, dei relativi regolamenti comunali. |
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Art. 11 (Piani provinciali)1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti sul Bollettino Ufficiale della Regione, le province adottano, secondo le modalità di cui all'art. 16, della L.R. 17/1986, in quanto compatibili, i piani provinciali di cui all'art. 5, comma 1, lettera a). 2. I piani provinciali devono contenere i seguenti elementi: a) l'accertamento del fabbisogno annuo di smaltimento dei rifiuti; b) le modalità e le verifiche utili per ridurre la produzione dei rifiuti, per |
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Art. 12 (Modalità di cooperazione per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali)1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei piani provinciali, le province ed i comuni ricadenti nello stesso ambito o sotto-ambito territoriale ottimale, al fine di cooperare per garantire la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi, stipulano apposita convenzione, denominata convenzione di cooperazione sulla base del disciplinare-tipo adottato dalla Giunta regionale. |
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Art. 13 (Poteri sostitutivi della Regione)1. Qualora le province od i comuni omettano l'adozione di singoli atti obbligatori concernenti le funzioni ad essi attribuite o dele |
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Art. 14 (Criteri tecnici per la valutazione e l'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e delle discariche)1. La Regione e la provincia competenti all'approvazione dei progetti di cui all'art. 15, sulla base delle direttive contenute nel p |
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Art. 15 (Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e delle discariche)1. I soggetti che intendano realizzare gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e le discariche di cui all'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), e all'articolo 5, comma 2, lettera a), ivi compresi i comuni nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), presentano apposita domanda rispettivamente alla Regione ed alla provincia competente per territorio, corredata dal relativo progetto, a seguito della pubblicazione dei criteri tecnici emanati ai sensi dell'articolo 14. 1 bis. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 178 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, dei criteri di priorità e delle percentuali di raccolta differenziata disposti rispettivamente dall’articolo 179 e dall’articolo 205, comma 1, del medesimo d.lgs. 152/2006, è vietata l’installazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti o che utilizzino rifiuti come combustibile, qualora l’installazione stessa non sia rispondente ai criteri e ai fabbisogni previsti dal Piano di gestione dei rifiuti. La predetta disposizione si applica anche ai procedimenti autorizzativi di progetti di impianti non conclusi con il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio. N12 1 ter. Il divieto di installazione di nuovi impianti di cui al comma 1 bis si applica anche ai procedimenti di autorizzazione pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. N21 2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi: a) indicazione del sito dell'impianto o della discarica in conformità alle prevision |
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Art. 16 (Autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti)1. La Regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, autorizzano le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti. 2. L'autorizzazione è concessa entro nova |
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Art. 17 - (Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati)1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti contaminati si applicano le norme previste dal titolo V, della parte IV, del d.lgs. 152/2006. 2. Le funzioni amministrative |
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Art. 18 (Approvazione dei progetti e autorizzazione degli impianti di ricerca e di sperimentazione)1. La Regione approva il progetto e autorizza la realizzazione e l'esercizio degli impianti di ricerca e di sperimentazione secondo le modalità di cui agli articoli 15 e 16, in quanto applicabili, localizzandoli, di norma, nelle aree individuate come idonee dai piani provinciali. |
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Art. 19 (Stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani)1. Le stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani, soggette a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, s |
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Art. 20 (Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti)1. Per i rifiuti individuati nei decreti di cui all'articolo 31, comma 2, del D.L.vo 22/1997, l'esercizio delle operazioni di smaltimento presso il luogo di produzione dei rifiuti o autosmaltimento e di recupero, disciplinato dal Titolo I, Capo V del D.L.vo 22/19 |
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Capo III - Disposizioni finali |
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Art. 21 ("Interventi per il contenimento, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani e per lo sviluppo delle raccolte differenziate")1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349, quelle di volontariato riconosciute ai sensi della L.R. 28 giugno 1993, n. 29, i sindacati e le associazioni degli imprenditori, organizza e promuove campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata ed alla diffusione delle tecnologie e delle metodiche che consentano di contenere la produzione dei rifiuti urbani |
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Art. 21-bis - (Tariffazione puntuale)1. La Regione promuove la tariffazione puntuale quale strumento per incentivare prioritariamente i |
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Art. 22 - (Utilizzo di materiali riciclati)1. Per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del D.Lgs. n. 22 del 1997, la Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione di servizi: a) coprono il proprio fabbisogno annuale di carta e cartoncino ad uso grafico e tipografico con una quota di carta, ottenuta integralmente o prevalentemente da materiali riciclati, pari almeno al cinquanta per cento del fabbisogno stesso; |
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Art. 22 bis - (Accordi volontari e di programma)1. La Regione e/o gli enti locali promuovono e attivano tra l'amministrazione regionale stessa, gli enti locali, le associazioni economiche di categoria e gli operatori economici indi |
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Art. 22 ter - (Divieti di conferimento in discarica di particolari tipologie di rifiuti)1. È fatto divieto di smaltire in discarica rifiuti verdi costituiti da partite omogenee di sfalci, ramaglie, attività di manutenzione del verde pubblico e privato. 2. È fatto divieto di smaltire in discarica partite omogenee di frazioni riciclabili di rifiuto, costituite da carta, plastiche, vetro, legno. Per partite omogenee si intendono quantitativi costituiti da u |
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Art. 22 quater - (Sanzioni)1. La violazione delle di |
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Art. 23 (Promozione dell'educazione e formazione professionale in materia ambientale e delle attività di volontariato)1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, quelle di volontariato e dei consumatori, le istituzioni scolastiche, nonché gli enti, le associazion |
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Art. 24 (Finanziamento degli impianti e delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti e di ricerca e sperimentazione)1. Le spese relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di ricerca e sperimentazione ed alla realizzazione di varianti sostanziali |
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Art. 25 (Abrogazioni)1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le LL.RR. 22 maggio 1995, n. 38, 10 gennaio 1996, n. 5 e 23 maggio 1996, n. 19, sono abr |
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Capo IV - Disposizioni transitorie |
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Art. 26 (Primo piano regionale di gestione dei rifiuti e piani provinciali)1. Entro il termine di cui all'articolo 22, comma 7, del D.L.vo 22/1997, la Giunta regionale, avvalendosi anche delle linee-guida pe |
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Art. 27 (Efficacia dei piani esistenti)1. In attesa dell'approvazione del primo piano regionale dei rifiuti di cui all'articolo 26 e fino alla pubblicazione dei conseguenti piani provinciali producono i loro effetti: |
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Art. 28 (Approvazione dei progetti e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche)1. In attesa dell'approvazione del primo piano regionale dei rifiuti di cui all'articolo 26 e della pubblicazione dei conseguenti piani provinciali, i soggetti interessati presentano alla Regione o alla provincia territorialmente competente qualora sia intervenuta la verifica di conformità dei piani provinciali di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), apposita domanda per la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche, corredata dal relativo progetto. 2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro i seguenti elementi: a) l'esatta ubicazione e delimitazione dell'impianto o della discarica; |
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Art. 29 (Autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle discariche)1. La Regione o la provincia, secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, autorizzano l'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani |
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Art. 30 (Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e discariche in esercizio)1. Gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e le discariche attualmente in esercizio sulla base di provvedimenti pr |
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Art. 31 (Gestione dei rifiuti urbani non pericolosi esistenti)1. Le gestioni pubbliche dei rifiuti urbani non pericolosi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino all'organizzazione della gestione unitaria di cui all'articolo 12. |
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Art. 32 (Programma per la bonifica delle aree interessate da discariche dismesse)1. I comuni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano alla Regione l'elenco delle aree interessate da discariche dismesse ricadenti nel proprio territorio. 2. Entro i successivi quattro mesi la Giunta regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui alla L.R. 74/1991, propone al Consiglio regionale un programma per la bonifica delle aree interessate da dis |
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Art. 34 (Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali in attesa dei piani)1. In attesa dell'approvazione del primo piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 26 e della pubblicazione dei conseg |
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Art. 35 (Autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915)1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R |
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Art. 36 (Procedure di valutazione di impatto ambientale)1. In attesa dell'emanazione di apposita legge regionale di disciplina delle procedure di VIA, i progetti di cui agli articoli 15 e |
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Art. 37 (Raccolta differenziata dei rifiuti urbani)1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in attesa dell'approvazione del primo piano regionale per |
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Art. 38 (Contributi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani)1. La Regione concede alle province ed ai comuni contributi per la realizzazione degli interventi finalizzati alla raccolta differen |
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Art. 39 (Contributi per la bonifica delle aree interessate da discariche dismesse)1. La Regione concede ai comuni contributi in conto capitale fino al cento per cento del costo delle opere relative alla bonifica de |
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Art. 39 bis - (Contributi per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti potenzialmente inquinanti abbandonati in siti dismessi)1. La Regione, nel rispetto dei principi concernenti la gestione dei rifiuti di cui alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e, in particolare, al fine di dare attuazione ai principi di precauzione e prevenzione nello svolgimento delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti ai sensi dell’ |
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Art. 40 (Disposizioni finanziarie)1. Per il finanziamento dell'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dagli articoli 5 e 6, si provvede mediante istituzione per memoria nel bilancio regionale di previsione per il 1998 del capitolo n. 52106 con la seguente denominazione: "Finanziamento per l'esercizio delle funzioni conferite alle province ed ai comuni ai sensi degli articoli 5 e 6". 2. Per le finalità di cui all’articolo 17, comma 4, si provvede mediante istituzione per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1998, del capitolo n. 52114 con la seguente denominazione: "Anticipazione della spesa necessaria per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei rifiuti rinvenuti in aree inquinate" e nello stato di previsione dell'entrata del capitolo n. 03385 con la seguente denominazione: "Rimborso dell'anticipazione della spesa necessaria per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei rifiuti rinvenuti in aree inquinate". |
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