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D. Pres.P. Trento 20/10/2008, n. 47-154/Leg.

Approvazione del regolamento di esecuzione della L.P. 15.3.1993, n. 8 «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate», come modificata dalla L.P. 15.11.2007, n. 20.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. P. 20/10/2015, n. 16-30/Leg.
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[Premessa]


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA


- v

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Art. 1 Oggetto

1. Questo regolamento detta le norme di esecuzione della legge provinciale 15 marzo 1

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Art. 2 Requisiti minimi e massimi dei rifugi alpini

1. Per assicurare le funzioni di sobria ospitalità in zone di montagna ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale, i rifugi alpini devono possedere i requisiti minimi e massimi funzionali e strutturali definiti da questo articolo.

2. Ogni rifugio alpino, al fine dell’iscrizione nell’elenco delle strutture alpinistiche previsto dall’articolo 2 della legge provinciale, deve essere sufficientemente attrezzato con distinti locali per la sosta, per il ristoro e per il pernottamento nonché disporre dei seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali:

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Art. 3 Requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, di approvvigionamento idrico e depurazione degli scarichi dei rifugi alpini

1. I rifugi alpini devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di approvvigionamento idrico, come specificati dalla tabella A allegata a questo regolamento.

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Art. 4 Periodo di apertura e servizi minimi di gestione

1. I rifugi alpini devono assicurare una apertura stagionale minima dal 20 giugno al 20 settembre; il periodo di apertura e chiusura del rifugio è reso noto al pubblico a cura del gestore secondo le modalità stabilite dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, sentita la Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche prevista dall’articolo 4 della legge provinciale.

2. Il

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Art. 5 Requisiti soggettivi del gestore del rifugio alpino

1. Fermo restando i requisiti generali stabiliti nella dichiarazione di inizio attività (DIA), il gestore del

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Art. 6 Caratteristiche strutturali e funzionali dei bivacchi

1. I bivacchi sono costituiti da sobrie e minimali strutture, costruite con materiale

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Art. 7 Trasmissione della DIA alla Provincia

1. Il comune al quale è presentata la DIA per l’esercizio del rifugio al

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Art. 8 Verifica del mantenimento dei requisiti dei rifugi alpini

1. Ai fini della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco delle strutture alpinistiche previsto dall’articolo 2 della legge provinciale, la struttura provinciale competente in materia di turismo provvede in ogni tempo alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 per i rifugi alpini esistenti.

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Art. 8 bis. - Case sugli alberi nei rifugi escursionistici

N1

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Art. 9 Disposizioni transitorie

1. Al fine di garantire la conclusione dei procedimenti avviati ai sensi del capo V della legge provinciale, la procedura di cui all’articolo 8 resta sospesa fino alla conclusione dei procedimenti di concessione per le istanze presentate prima dell’en

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Art. 10 Abrogazioni

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Allegato


TABELLA A (articolo 3, comma 1)


CAMERE



volume d’aria

Nei sottotetti con falda inclinata, la cui altezza minima in radice non deve essere inferiore a 1 metro lineare, 3,5 metri cubi d'aria per ogni posto letto o cuccetta ricavati nei locali adibiti al pernottamento; per gli altri locali di pernottamento il volume d'aria per ogni posto letto o cuccetta deve essere di almeno metri cubi 4,00 e l'altezza non inferiore a metri lineari 2,20.


Rapporto illuminometrico

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