Articolo modificato dall’art. 25, comma 1, del D. Pres. R. 20/12/2017, n. 0290/Pres. e, successivamente, abrogato dall’art. 28, comma 1, del D. Pres. R. 18/08/2022, n. 0108/Pres., così recitava:

"Art. 45 - (Autorizzazione all’esercizio dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti)

1. I servizi semiresidenziali già funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e destinati all’accoglimento di anziani non autosufficienti sono soggetti ad autorizzazione all’esercizio secondo le procedure di seguito indicate.

2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, i titolari dei servizi di cui al comma 1, che rispettano i requisiti minimi autorizzativi indicati nell’allegato D del presente regolamento, presentano all’Azienda sanitaria competente per territorio la domanda di autorizzazione all’esercizio, redatta in conformità al modello 5 dell’allegato F al presente regolamento e corredata dai documenti in esso indicati.

3. L’Azienda sanitaria, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda:

a) verifica la completezza della documentazione pervenuta e richiede le eventuali integrazioni che devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla richiesta. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi fino a quella di presentazione delle integrazioni o, in mancanza, fino alla scadenza del termine di trenta giorni;

b) effettua le verifiche tecniche di controllo del possesso dei requisiti minimi autorizzativi indicati nell’allegato D del presente regolamento;

c) rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività qualora l’esito dell’ispezione tecnica sia positivo o, in caso contrario, comunica al richiedente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

4. L’Azienda sanitaria redige l’autorizzazione all’esercizio in conformità al modello 6 dell’allegato F al presente regolamento e ne invia copia al Distretto sanitario competente per territorio e alla Direzione centrale.

5. I titolari dei servizi di cui al comma 1, che non presentano la domanda di autorizzazione all’esercizio entro i termini e le modalità previste al comma 2, non possono proseguire nell’esercizio dell’attività e sono soggetti alle sanzioni previste dall’articolo 43.

6. Ai sensi dell’articolo 48, comma 2 della legge regionale 17/2014, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio non determina, in alcun modo, l’accreditamento dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti e la sussistenza degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992."

Dalla redazione