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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 20/12/2017, n. 0290/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 20/12/2017, n. 0290/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 20/12/2017, n. 0290/Pres.
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Testo del provvedimentoIL PRESIDENTE Vista la legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane); Vista la legge regionale del 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); Vista la legge regionale del 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria); Vista la |
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Regolamento di modifica al Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l’esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144. |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. Il presente regolamento modifica il Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strut |
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Art. 2 - Modifiche all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 144/20151. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, dopo le parole: “legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in m |
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Art. 3 - Modifiche all’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 144/20151. All’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 4 - Modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 144/20151. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 5 - Modifiche all’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 144/20151. Al comma 1 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 144/2015 le parole: “all’entrata |
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Art. 6 - Modifiche all’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 144/20151. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nelle more del completamento del |
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Art. 7 - Modifiche all’articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 144/20151. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 8 - Modifiche all’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 144/2015 |
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Art. 9 - Modifiche all’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 144/20151. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 10 - Modifiche all’articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 144/20151. L’articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituito dal seguente: “Art. 27 (Ambito applicativo dei requisiti minimi autorizzativi) 1. I requisiti minimi di cui all’allegato B del presente regolamento si applicano: a) alle residenze per anziani già funzionanti di cui all’articolo 8, comma 1 e soggette a riclassificazione come disciplinato dal Titolo X, compresi gli interventi di trasferimento di sede previsti nell’ambito del processo di riclassificazione, a condizione che l’immobile sede del trasferimento garantisca un’offerta minima di 30 posti letto e massima di 120 posti letto; b) al |
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Art. 11 - Modifiche all’articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 144/20151. All’articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 12 - Modifiche all’articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 144/20151. Il comma 2 dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituito dal seguente: |
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Art. 13 - Modifiche all’articolo 50 del decreto del Presidente della Regione 144/20151. L’articolo 50 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è abrogato. |
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Art. 14 - Modifiche all’articolo 52 del decreto del Presidente della Regione 144/20151. All’articolo 52 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: “di dotazione di personale” sono sostituit |
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Art. 15 - Modifiche all’articolo 53 del decreto del Presidente della Regione 144/20151. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituita |
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Art. 16 - Modifiche all’articolo 54 del decreto del Presidente della Regione 144/20151. L’articolo 54 del decreto del Presidente della Regione n. 144/2015 è sostituito dal seguente: “Art. 54 (Presentazione della domanda di nuova autorizzazione) 1. Entro novanta giorni dal ricevimento del fascicolo di cui all’articolo 53, il titolare presenta alla Direzione centrale la domanda di nuova autorizzazione con l’indicazione del livello di classificazione prescelto tra quelli individuati nel fascicolo medesimo. |
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Art. 17 - Modifiche all’articolo 55 del decreto del Presidente della Regione 144/20151. Al comma 1 dell’articolo 55 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, dopo le parole: “la Direzion |
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Art. 18 - Modifiche all’articolo 56 del decreto del Presidente della Regione 144/20151. L’articolo 56 del decreto del Presidente della Regione 144/2015 è sostituito dal seguente: “Art. 56 (Valutazione del livello di classificazione richiesto) 1. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di nuova autorizzazione, la Direzione centrale valuta l’ammissibilità del livello di classificazione richiesto secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 e rilascia un parere non vincolante secondo le modalità di cui al comma 5. 2. Il livello di classificazione richiesto è ritenuto ammissibile nei casi in cui, alla data di presentazione della domanda di nuova autorizzazione: |
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Art. 19 - Modifiche all’articolo 57 del decreto del Presidente della Regione 144/20151. L’articolo 57 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituito dal seguente: “Art. 57 (Rilascio dei nuovi atti autorizzativi) 1. L’Azienda sanitaria procede al rilascio dei nuovi atti autorizzativi, entro 90 giorni dal ricevimento del parere della Direzione di cui all’articolo 56, comma 5, secondo i criteri indicati ai successivi commi. 2. Il nuovo atto autorizzativo è rilasciato sulla base della documentazione trasmessa dalla Direzione centrale e della valutazione di ammissibilità del livello di classificazione richiesto, di cui all’articolo 56. 3. A seguito dell’eventuale acquisizione di ulteriori elementi valutativi, l’Azienda sanitaria può discostarsi dall’esito della valutazione di ammissibilità del livello di classificazione richiesto. 4. Il nuovo atto autorizzativo, di cui al comma 1, deve indicare per ciascuna residenza: a) la denominazione della residenza; |
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Art. 20 - Modifiche all’articolo 58 del decreto del Presidente della Regione 144/20151. L’articolo 58 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituito dal seguente: “Art. 58 (Conferma delle autorizzazioni all’esercizio rilasciate in deroga temporanea) 1. I titolari delle residenze alle quali |
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Art. 21 - Modifiche all’articolo 59 del decreto del Presidente della Regione 144/20151. L’articolo 59 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituito dal seguente: “Art. 59 (Scadenza dei termini per la realizzazione degli interventi di adeguamento) 1. I termini per la realizzazione degli interventi di adeguamento possono essere prorogati per straordinarie e motivate ragioni non imputabili alla responsabilità o volontà del titolare della residenza. |
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Art. 22 - Modifiche all’articolo 60 del decreto del Presidente della Regione 144/20151. All’articolo 60 del decreto del Presidente della Regione 144/2015 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 23 - Modifica all’articolo 61 del decreto del Presidente della Regione 144/20151. L’articolo 61 del decreto del Presidente della Regione 144/2015, è sostituito dal seguente: |
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Art. 24 - Modifica agli Allegati al decreto del Presidente della Regione 144/20151. Agli Allegati al decreto del Presidente della Regione 144/2015, vengono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 25 - Norma di coordinamento1. Ovunque ricorrano nel testo del decreto del Presidente della Regione 144/2015 le seguenti parole: “Azienda per l& |
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Art. 26 - Norma transitoria1. I titolari delle strutture che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non hanno ricevuto il fascicolo |
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Art. 27 - Norma finale1. Il processo di riclassificazione di cui al Titolo X si conclude entro 120 giorni dall’entrata in vigore del prese |
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Art. 28 - Entrata in vigore1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale |
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Allegato A (riferito all’articolo 24, comma 1, lett. a) Sostituzione dell’Allegato A al decreto del Presidente della Regione 144/2015Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B (riferito all’articolo 24, comma 1, lett. a) Sostituzione dell’Allegato B al decreto del Presidente della Regione 144/2015Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato C (riferito all’articolo 24, comma 1, lett. a) Sostituzione dell’Allegato C al decreto del Presidente della Regione 144/2015Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato D (riferito all’articolo 24, comma 1, lett. a) Sostituzione dell’Allegato E al decreto del Presidente della Regione 144/2015Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato E (riferito all’articolo 24, comma 1, lett. a) Sostituzione dell’Allegato F al decreto del Presidente della Regione 144/2015Parte di provvedimento in formato grafico |
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