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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 18/07/1991, n. 17
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- L.R. 21/04/1999, n. 3
- L.R. 30/01/1995, n. 6
- L.R. 20/12/1993, n. 45
- L.R. 13/05/1993, n. 23
- L.R. 23/11/1992, n. 42
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Finalità1. La Regione con la presente legge disciplina le attività estrattive, la loro pianificazione ed attuazione in coerenza con gli obiettivi della p |
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Art. 2. - Estrazioni dal demanio fluviale, lacuale e marittimo1. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale, lacuale e marittimo, su cui ha competenza la Regione, è vietata l'estrazione di materiali litoidi. 2. La disposizione del comma 1 non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua. 3. Gli interventi di cui |
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Art. 3. - Ambito di applicazione1. Fermo quanto disposto dall'articolo 2 la presente legge disciplina le attività svolte in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale, marittimo, che comportino mod |
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TITOLO II - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE |
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Art. 4. - Strumenti di pianificazione1. La pianificazione in materia di attività estrattive è attuata mediante: |
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Art. 6. - Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE)1. Il PIAE costituisce parte del piano infraregionale previsto dall'art. 12 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive. 2. Il PIAE è elaborato dalla Provincia territorialmente competente, sentiti i Comuni e le Comunità montane. Esso attua le prescrizioni e le previsioni del PTR e dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. 3. Il PIAE è di norma formato nell'ambito del piano infraregionale di cui alla L.R. n. 36 del 1988, ovvero è e |
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Art. 7. - Piano comunale delle attività estrattive (PAE)1. Il PAE è redatto sulla base delle previsioni contenute nel PIAE, ed in particolare di quelle relative ai poli estrattivi. Esso costituisce variante specifica del Piano regolatore generale. 2. Il PAE, corredato da una relazione illustrativa, adeguata cartografia e relative norme tecniche di attuazione, individua: a) le aree - ulteriori rispetto ai poli individuati dal PIAE - d |
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Art. 8. - Piano particolareggiato per le aree destinate ad attività estrattiva1. Il Piano particolareggiato ha lo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di ripristino, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dall'attività estrattiva. Il Piano particolareggiato è obbligatorio nelle aree interessate dai poli estrattivi individuati dai PIAE e nei casi eventualmente fissati dal PAE. 2. Il Piano particolareggiato, di iniziativa pubblica o privata, è adottato ed approvato con le procedure dei Piani particolareggiati di attuazione del Piano regolatore generale, |
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Art. 9. - Adeguamento del PAE1. I Comuni dotati di PAE vigente provvedono ad adeguarlo alle previsioni del PIAE entro due anni dall'entrata in vigore del PIAE st |
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Art. 10. - Esonero1. I Comuni possono avanzare richiesta motivata di esonero dall'obbligo di adottare il PAE. |
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TITOLO III - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI |
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Art. 11. - Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva1. L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del Comune, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle attività estrattive, su parere della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12. N10 |
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Art. 12. - Convenzione1. La convenzione, predisposta secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, è lo strumento in base al quale il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere: a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche; b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività; c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione; d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione fi |
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Art. 13. - Domanda di autorizzazione1. La domanda di autorizzazione è corredata da: a) titolo conferente la disponibilità dei terreni; b) certificato di iscrizione alla Camera di commercio o, per le società, certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la ragione sociale, la sede |
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Art. 14 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione |
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Art. 15. - Durata dell'autorizzazione1. La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può essere superiore a cinque anni né, di norma, inferiore a tre an |
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Art. 16. - Decadenza1. Il Comune pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi: a) qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 11 del titolare dell'autorizzazione; |
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Art. 17. - Diffida1. Il provvedimento di diffida previsto dall'art. 16 prescrive: |
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Art. 18. - Revoca e sospensione1. L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per la incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, ostativi della prosecuzione dell'attività estrattiva. |
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Art. 19. - Concessione1. Ove ne ricorrano le condizioni la Regione dà applicazione all'art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. N9 2. In ogni caso in cui pronunci la decadenza, il Comune trasmette tutti gli atti relativi alla Regi |
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Art. 19-bis - Disposizioni per il razionale utilizzo delle risorse1. Al fine di ridurre il consumo dei suoli nonché realizzare sinergie che consentano di razionalizzare l’uso delle risorse finanziarie pubbliche, la Regione nella previsione del fabbisogno |
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TITOLO IV - VIGILANZA E SANZIONI |
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Art. 20. - Vigilanza1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nell'autorizzazio |
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Art. 21. - Vigilanza in materia di polizia mineraria1. Le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 4, sono esercitate dalla Regione tramite i propri Servizi per la Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali. |
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Art. 22. - Sanzioni1. Chiunque svolga le attività previste dal comma 1 dell'art. 3 senza autorizzazione o concessione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a 2.582 Euro. N17 2. Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo o di concessione è comminata: |
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TITOLO V - ORGANI CONSULTIVI |
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Art. 23. - Commissione tecnica regionale per le attività estrattive |
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Art. 24. - Consulta regionale per le attività estrattive1. È istituita la Consulta regionale per le attività estrattive quale sede permanente di confronto e partecipazione alle scelte regionali nel settore di enti, categorie ed associazioni interessate. |
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Art. 25. - Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI |
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Art. 26. - Coordinamento regionale1. Le funzioni disciplinate dalla presente legge sono esercitate in coerenza con gli strumenti della programmazione e della pianificazione regionale e in conformità agli atti |
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Art. 27. - Studi, ricerche e sperimentazione1. La Regione promuove studi, ricerche e sperimentazioni tese a: a) acquisire ed aggiornare le conoscenze relative ai processi di domanda ed offerta, alle strut |
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Art. 28. - Catasto delle attività estrattive1. La Regione istituisce, nell'ambito del sistema informativo regionale, il catasto delle attività estrattive per la rilevazione e la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione dei piani r |
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 29. - Competenze del Circondario di Rimini e delle Assemblee di Imola e Cesena1. Fino all'istituzione della Provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Circondario di Rimini per il proprio ambito territoriale: a) adotta il PIAE ai sensi dell'art. 6; |
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Art. 30. - Norme transitorie1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'approvazione dei PIAE, i Comuni possono adottare i PAE sulla base delle previsioni dei PIAE già adottati. 2. In assenza di PIAE su motivata richiesta, corredata da una relazione tecnico-programmatica, avanzata dal Comune, la Giunta regional |
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Art. 31. - Efficacia dei PAE approvati1. I PAE e loro varianti approvati dalla Regione in data successiva al 29 dicembre 1986 sono considerati conformi agli strumenti regionali di pianificazione territoriale approvati od adottati e sono pertanto efficaci a tutti gli effetti. 2. I PAE e loro varianti approvati dalla Regione in data anteriore al 29 dicembre 1986 sono considerati conformi agli strumenti regionali di pianificazione territoriale approvati od adottati fatta eccezione per le previsioni degli stessi PAE ricadenti nei seguenti sistemi, zone ed elementi individuati dai medesimi strumenti di pianificazione regionale; a) zone di riqualificazione della costa e dell'arenile; b) zone di salvaguardia della morfologia costiera, |
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Art. 32. - Approvazione di PAE adottati1. I PAE adottati dai Comuni in data successiva al 29 giugno 1989 sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi della presente legge, in conformità alle di |
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Art. 33. - Autorizzazione provvisoria1. Per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni possono rilasciare autorizzazioni |
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Art. 34. - Piano territoriale paesistico regionale1. I richiami operati dalla presente legge al Piano territoriale regionale si intendono riferiti anche al Piano territoriale paesist |
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