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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 30/01/1995, n. 6
L. R. Emilia Romagna 30/01/1995, n. 6
L. R. Emilia Romagna 30/01/1995, n. 6
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Art. 1 - Finalità |
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TITOLO I - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE E TRASFERIMENTO DI COMPETENZE ALLE PROVINCE |
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Art. 10 - Modifiche agli artt. 1, 8, 10 e 12 della L.R. 1° agosto 1978, n. 261. N10 |
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TITOLO II - MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA |
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Art. 11 - Sostituzione dell'art. 14 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 |
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Art. 12 - Sostituzione dell'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978 |
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Art. 15 - Modifiche all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46 |
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Art. 16 - Modifiche agli artt. 1, 2 e 6 della L.R. n. 46 del 19881. All'art. 1, comma 1, della L.R. 46/88 R, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dall'art. 46 della L.R. 47/78 come integrato; ". 2. L'art. 2 della L.R. 46/88 è sostituito dal seguente: "Art. 2 1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 35 e 36 della L.R. 47/78 per le zone omogenee A, gli strumenti urbanistici e loro varianti possono individuare, in altri ambiti determinati del territorio comunale, le destinazioni d'uso compatibili degli immobili, nel rispetto dei limiti, vincoli e standards fissati dalle norme vigenti. 2. Nella regolamentazione di cui al comma 1 il Comune si attiene ai seguenti criteri e modalità: a) l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili persegue il riordino e la riqualificazione funzionale delle strutture insediative ed il loro risanamento dalle fonti di inquinamento acustico ed ambientale; b) l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili favorisce la riduzione della congestione e del degrado funzionale delle aree |
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Art. 17 - Modifiche all'art. 40 della L.R. n. 47 del 1978 |
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Art. 18 - Modifiche all'art. 46 della L.R. n. 47 del 1978 |
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Art. 19 - Direttive in materia urbanistica |
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Art. 20 - Programmi integrati di intervento1. Il programma integrato di intervento, di cui all'art. 16, commi 1 e 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 R, è approvato dal Consiglio comunale con deliberazione soggetta al controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. |
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Art. 21 - Attuazione dei programmi integrati di intervento1. In sede di approvazione del programma integrato di intervento il Consiglio comunale può attribuire alla delibera valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri le |
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Art. 22 - Modifiche all’art. 27 della L.R. n. 47 del 19781. All'art. 27 della LR 47/78 R, i commi dal quarto al tredicesimo sono sostituiti dai seguenti: "La domanda di concessione deve essere corredata da una dichiarazione, con gli effetti di cui all'art. 481 del Codice penale, nella quale i progettisti incaricati asseverano gli elaborati progettuali presentati, relativi a calcoli e relazioni in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali dell'opera, e la loro conformità al regolamento edilizio per quel tipo di opera nonché al certificato d' uso di cui all'art. 7 della LR 33/90, se rilasciato, ovvero, in caso di mancato rilascio, alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed alle norme di sicurezza e sanitarie. A seguito della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio incaricato comu |
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Art. 23 - Modifiche all'art. 10 della L.R. 26 aprile 1990, n. 331. All'art. 10 della LR n. 33 del 1990 R, il comma 3 è sostituito dai seguenti: "3. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia, i controlli sull'opera eseguita sono finalizzati alla sola verifica della rispondenza della stessa agli elaborati di progetto approvati. Ai controlli provvede il Sindaco, avvalendosi degli uffici competenti o in subordine di tecnici, compresi in un elenco la cui discipl |
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Art. 24 - Sostituzione dell'art. 13 della L.R. n. 33 del 19901. L'art. 13 della LR 33/90 R è sostituito dal seguente: "Art. 13 - Requisiti tecnici delle opere edilizie 1. I requisiti tecnici delle opere edilizie, definiti ai sensi della lett. b), comma 1, dell'art. 11, sono individuati dallo schema di regolamento edilizio tipo di cui al comma 1 dell'art. 2. Essi sono suddivisi in due gruppi: a) requisiti cogenti: sono requisiti obbligatori su tutto il territorio regionale, in quanto essenziali per la sicurezza e la salute degli utenti; b) requisiti raccomandati: sono requisiti tesi a garantire una più elevata qualità delle opere edilizie. |
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Art. 25 - Modifiche agli artt. 2, 9, 15 e 16 e abrogazione dell'art. 14 della L.R. n. 33 del 19901. Modifiche all'art. 2 della LR 33/90: a) il comma 1 è così sostituito: La Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale, I sezione, e previo parere della Commissione consiliare competente, approva lo schema di regolamento edilizio tipo per i Comuni dell’Emilia-Romagna. Ove la commissione consiliare non si esprime non si esprime entro trenta giorni dal ricevimento, il parere si intende espresso in termini positivi.; b) al comma 3 dopo la parola legge sono aggiunte la seguenti |
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Art. 26 - Modifiche agli artt. 14 e 15 della L.R. 1° febbraio 1983, n. 9 |
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Art. 27 - Modifiche agli artt. 7, 8, 22 e 33 della L.R. 18 luglio 1991, n. 171. All'art. 7 della LR n. 17 del 1991 R, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "3 bis. A decorrere dalla data di efficacia delle delibere di approvazione |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 37 - Elaborazione dei Piani regolatori generali in forma associata |
Testo coordinato con le modifiche fino alla L.R. 30/11/2009, n. 23.
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