Deliberaz. G.R. Piemonte 08/06/2015, n. 14-1536 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Piemonte 08/06/2015, n. 14-1536

LL.RR. 69/1978 e 44/2000. Art. 7 L.R. 69/1978. Aggiornamento delle Linee Guida riferite agli interventi di recupero ambientale delle cave, alla quantificazione e alla liberazione delle cauzioni a garanzia degli interventi di recupero, per l'anno 2015.
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Testo del provvedimento

La L.R. 44/2000R ha modificato le procedure per la valutazione di istanze relative all'attività estrattiva di cava. In particolare la Commissione regionale Tecnico - Consultiva prevista dalla L.R. 69/1978 è stata sostituita da Conferenze di Servizi presso le Province o presso la Regione in funzione dell'ubicazione delle singole cave o delle loro finalità.

L'attuale processo istruttorio con le competenze sopra delineate, necessita di elementi omogenei per dare modo alle Conferenze di Servizi di valutare con uniformità i singoli progetti negli ambiti provinciali, a seconda delle tipologie di coltivazione e di recupero ambientale.

In questa ottica nel 2002 la Giunta regionale con deliberazione del 25 febbraio 2002 n. 40 - 5384 aveva approvato le "Linee guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava, relative all'aspetto economico della cauzione o polizza fideiussoria a garanzia degli interventi stessi", a suo tempo definite in accordo con le Amministrazioni provinciali; con successive deliberazioni le Linee guida sono state annualmente aggiornate, in ultimo con la Delib.G.R. n. 38-7264 del 17 marzo 2014

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Allegato - Aggiornamento delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e relativi importi economici unitari da utilizzare per il calcolo delle cauzioni a carico del richiedente, art. 7 della L.R. 22 novembre 1978, n. 69, indirizzi regionali in merito alla durata e alla liberazione delle cauzioni - Documento riferito al 2015


Premesse

Al fine di adeguare i costi unitari dei singoli e specifici interventi che concorrono alla realizzazione delle opere di recupero ambientale, in relazione all'aggiornamento finanziario dovuto all'inflazione (o deflazione) registrata su base ISTAT (Indice FOI - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Generale al netto dei tabacchi) nel periodo febbraio 2014 - gennaio 2015, e per aggiornare, in base all'esperienza del 2014, l'elenco delle opere relative alla riqualificazione delle aree di cava, il Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive della Direzione Competitività del Sistema regionale, in data 29 aprile 2015, ha provveduto a verificare con le province gli adeguamenti necessari.

È stato concordato e definito il presente documento.

1. L'aggiornamento finanziario dovuto all'inflazione registrata nel periodo febbraio 2014 - gennaio 2015 è pari allo 0,993 (corrispondente al - 0,7% di deflazione). Mentre, come risulta al capitolo 2 del presente documento, in relazione alle previsioni di ripresa economica già evidenziabili nelle variazioni percentuali sull'anno precedente con i mesi di febbraio e marzo 2015, in cui la deflazione diminuisce passando rispettivamente al - 0,4 e al - 0,2%, per la posticipazione delle cauzioni alla data di possibile svincolo (12, 24 o 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione) deve essere utilizzato il coefficiente di 0,5% annuo, rispetto all'1% utilizzato da anni. Al Capitolo 1 sono riportate le singole azioni, previste per la realizzazione degli interventi di recupero ambientale ed i relativi importi unitari concordati durante la riunione del 29 aprile 2015, da utilizzare nell'anno in corso, e sino all'approvazione di un successivo documento, per il calcolo di quanto disposto dall'art. 7 co. 3 L.R. 69/1978R.

2. Con la modifica del coefficiente, come indicato al precedente paragrafo, sono confermate le modalità di posticipazione delle cauzioni da effettuare da parte degli uffici istruttori, come previsto al Capitolo 2, in cui sono riportate le specifiche che devono essere contenute nei contratti di fidejussione e sono definiti i coefficienti di posticipazione finanziaria da utilizzare in sede istruttoria, per consentire che le cauzioni, calcolate ad una certa data, permettano al beneficiario la copertura finanziaria dei costi di recupero al termine del periodo autorizzato per l'attività estrattiva ed il recupero ambientale.

3. È confermata, sia per la maggior aderenza all'attuale contesto normativo, territoriale ed estrattivo, sia in relazione al positivo effetto di diminuzione degli importi delle garanzie riscontrato, la modifica apportata nel 2012 relativamente alla modalità di definizione del parametro relativo al terreno vegetale (non più in base alla capacità d'uso del suolo interessato ma con una valutazione unitaria definita per il 2012 in 9 euro/m3); il parametro aggiornato per il 2015 è elencato nel seguito.

4. Sono confermate, come ridefinite nel 2014, le riduzioni della garanzia finanziaria (cauzione o fidejussione) nel caso in cui l'impresa esercente sia in possesso di certificazione o registrazione ambientale, nelle seguenti misure:

4.1. - 10% in presenza di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato, relativa all'impresa esercente;

4.2. - 25% in presenza di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato, relativa all'impresa esercente e che comprenda anche la gestione del sito di cava;

4.3. - 50% in presenza di registrazione EMAS ai sensi del Reg. CEE 1221/2009.

Relativamente alle suddette certificazioni o registrazioni, il richiedente è tenuto a presentare, in allegato alla domanda di autorizzazione, l'autocertificazione (il cui modello è stato approvato con d.d. n. 358 dell'8 agosto 2012) con la quale dichiara di essere in possesso della certificazione/registrazione.

L'autocertificazione deve essere indirizzata all'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento autorizzatorio. È da tener presente che le certificazioni ambientali hanno una validità di 3 anni pertanto, per il mantenimento della riduzione, sarà onere delle imprese rinnovare la certificazione/registrazione per tutto il periodo dell'autorizzazione; nel contempo le Amministrazioni 2 beneficiarie della cauzione (Comune o Regione Piemonte) dovranno verificare il mantenimento delle condizioni che hanno determinato la riduzione della garanzia. Le riduzioni dell'importo delle cauzioni non si applicano alle "Cauzioni o polizze fidejussorie minime" previste nel presente documento. Gli adeguamenti in riduzione dell'importo delle cauzioni di cui ai precedenti punti possono essere applicate, a seguito di specifica richiesta (corredata dalla relativa documentazione) delle società esercenti, per le attività estrattive in atto. La riduzione delle cauzioni deve essere preceduta dall'accertamento da parte del beneficiario (Comune o Regione Piemonte) del rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo. Il Comune potrà avvalersi dei competenti uffici provinciali.

5. Relativamente alla liberazione (svincolo) delle cauzioni, al Capitolo 3 del presente documento sono confermati gli indirizzi procedurali da porre in essere.

6. È confermato quanto definito nel documento approvato nel 2013 in merito alla determinazione delle cauzioni per lotti. Gli oneri cauzionali devono essere, quando tecnicamente e progettualmente possibile in relazione allo sviluppo della coltivazione mineraria, calcolati e presentati per lotti successivi. In merito è da premettere che la cauzione non deve essere calcolata sul progetto complessivo, di durata anche oltre i dieci anni, ma deve essere riferita alle opere progettate nell'ambito dell'autorizzazione concedibile. Quando tecnicamente e progettualmente possibile l'onere cauzionale complessivo, se richiesto, dovrà essere calcolato dagli uffici istruttori, suddividendolo, in relazione ai singoli lotti successivi di progetto. Resta fermo che la posticipazione finanziaria delle singole cauzioni relative ai lotti dovrà essere effettuata sino al termine dell'autorizzazione come indicato al successivo Capitolo 2. Le cauzioni dovranno pertanto essere presentate all'Amministrazione che autorizza l'intervento, inizialmente per il primo lotto e successivamente almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dei lavori sul lotto successivo. La mancata presentazione da parte della società esercente la cava, della cauzione relativa al lotto interessato, comporta la decadenza dell'autorizzazione secondo la procedura prevista dall'art. 17, nonché la sanzione amministrativa di cui all'art. 21 comma 2 della L.R. 69/1978. Per contro, come già è previsto ed avviene di norma, a seguito di richiesta e di controllo potranno essere liberate le cauzioni relative alle opere attuate nei lotti per i quali risultino ultimati i lavori (secondo le modalità di cui ai successivi capitoli). Tale modalità di calcolo e presentazione dell'onere cauzionale, pur determinando la necessità di un maggiore controllo da parte degli Enti beneficiari, di una maggiore attenzione da parte degli operatori e di una sovrapposizione degli oneri presentati per i lotti, limita l'esposizione finanziaria, senza nocumento alla tutela prevista dall'art. 7 della L.R. 69/1978. L'adeguamento dell'importo delle cauzioni come descritto al presente punto può essere applicato per cauzioni complessive superiori a 200.000 euro, ove ne sussistano le condizioni, a seguito di specifica richiesta (corredata dalla relativa documentazione) da parte delle società esercenti, anche per le attività estrattive in atto. La riduzione delle cauzioni deve essere preceduta dall'accertamento da parte del beneficiario (Comune o Regione Piemonte) del rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo. Il Comune potrà avvalersi dei competenti uffici provinciali.

7. Relativamente al calcolo delle cauzioni per le cave in sotterraneo (nella realtà piemontese di norma per l'estrazione di gesso), su proposta della provincia di Asti, il metodo di calcolo è stato affinato per tenere conto, oltre che delle condizioni già definite (accessibilità o meno dei vuoti a fine lavori), anche delle condizioni geostrutturali dell'ammasso roccioso e delle tecniche di scavo. Sono stati pertanto definiti cinque macroparametri, che tengono conto di specifiche peculiarità a valenza ambientale e mineraria, ai quali sono associati valori cumulativi di incremento percentuale dei parametri unitari. Inoltre i parametri unitari sono stati ridefiniti da un valore minimo di 0,50 euro/m3 ad un massimo di 1.50 euro/m3. Confermando la necessità di prevedere il controllo della stabilità dei vuoti per un lasso temporale maggiore dei tre anni previsti per le cave in cui nel recupero ambientale prevalgono la rinaturalizzazione e il riuso forestale, la posticipazione della cauzione è stata però ridotta da 10 a 5 anni, successivi all'ultimazione dei lavori, in relazione all'istituto giuridico per il quale la cauzione deve essere presentata (art. 7 della L.R. 22 novembre 1978 n. 69) e alle condizioni poste dalle compagnie assicurative.


1. Elenco delle opere e degli importi economici unitari per la determinazione dell'importo delle garanzie.

Le opere e gli importi unitari sono elencati a seconda delle seguenti tipologie di interventi estrattivi di cava:

a. Sistemazioni fondiarie ed agrarie

b. Cave in ambienti pianeggianti

c. Cave in ambienti collinari coltivabili senza l'uso di esplosivo

d. Cave in ambienti collinari e montani di materiali per uso industriale, coltivabili a mezzo dell'uso di esplosivo

e. Cave in ambienti montani di pietre ornamentali

f. Cave in sotterraneo.

All'interno delle singole tipologie di cava le opere sono suddivise in:

1. Opere di movimento terra e preparazione.

2. Opere di rinverdimento, rimboschimento e di ingegneria naturalistica.

Data la peculiarità del capitolato, che non è riferito solo ad opere eseguite o fatte eseguire, ma è funzionale al calcolo delle cauzioni previste dall'art. 7 della L.R. 69/1978, per tutelare le Amministrazioni che hanno autorizzato l'intervento di cava, non si fa riferimento ai prezziari e capitolati di norma utilizzati. Infatti, le cauzioni sono finalizzate ad assicurare la possibilità di intervento pubblico, nel caso in cui, per motivi diversi (mancata o incompleta ottemperanza alle prescrizioni, fallimento o altro), le società esercenti le cave non eseguano o eseguano solo parzialmente le opere di recupero progettate e prescritte.

Quanto sopra, anche in relazione ad alcune voci quali come "Accantonamento, conservazione, stesa e livellamento del terreno vegetale" prevista per tutte le cave ed in particolare per le cave sotto falda come indicato al punto b. 3, "Profilatura del fronte comprendente il disgaggio e la messa in sicurezza delle pareti in roccia", "Scavo in roccia, a profondità minima di 50 cm, su piazzali da dismettere e recuperare, comprensivo di scavo, asportazione del materiale e riempimento con suolo" e in ultimo le modifiche apportate al calcolo delle cauzioni per le cave in sotterraneo, che sono riferite o a beni da conservare e da mantenere nel sito di cava, e non ad un'opera effettiva, o a specifiche opere di carattere minerario, non direttamente disponibili nei capitolati prezzi o ancora a parametri non riconducibili ad opere.

L'elenco di opere elencate contiene tutti i lavori di recupero e riqualificazione ordinariamente necessari per le attività estrattive, a tale scopo viene aggiornato annualmente, in specifici casi, in cui si renda necessario cauzionare opere di recupero ambientale, sempre strettamente inerenti la cava, potrà essere fatto riferimento al prezziario regionale delle Opere Pubbliche.


I - Accantonamento, conservazione, stesa e livellamento del terreno vegetale

Comprende l'accantonamento, la conservazione, la stesa ed il livellamento del terreno vegetale presente nel sito o necessario per il recupero ambientale dell'area; il sito dopo tali operazioni, deve risultare preparato per i successivi lavori agricoli o forestali: 9.16 euro/m 3 .

L'importo sopraccitato si applica con le eccezioni e le modalità previste ai punti a.1, b.1.1 e c.1.1.

L'accantonamento e la conservazione del terreno vegetale, nei limiti previsti, è inoltre sottoposto al Decreto legislativo 117/2008R.

Anche in relazione ai disposti del suddetto D.Lgs. dal 2012, per tutte le cave autorizzate deve essere monitorata annualmente la consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistenti in cava, attraverso il loro rilevamento topografico e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l'ubicazione dei cumuli dovrà essere pertanto riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento annuale.


II - Opere di recupero suddivise secondo le tipologie di cava

a. SISTEMAZIONI FONDIARIE ED AGRARIE

a.1 accantonamento, stesa e livellamento del terreno vegetale presente nel sito o necessario per il riuso agricolo dell'area; il sito dopo tali operazioni deve risultare preparato per la successiva attività agricola: 3,55 euro/m3

a.2 ogni altra eventuale opera necessaria per il riuso agricolo dell'area vedi paragrafo b).

a.3 Cauzioni o polizze fideiussorie minime

L'importo complessivo della cauzione, posticipato al momento del controllo del recupero ambientale, non deve essere comunque inferiore a 86.840,01 euro.

L'utilizzo del parametro a.1 trova applicazione nei casi in cui l'attività estrattiva sia di tipo estensivo, con ridotte profondità di scavo e su terreni accorpati di aziende agrarie, in altri termini quando l'intervento assume anche evidenti caratteristiche di sistemazione agraria o fondiaria.


b. CAVE IN AMBIENTI PIANEGGIANTI

b.1 Opere di movimento terra e preparazione

b.1.1 terreno vegetale da rimettere in sito, come previsto al precedente paragrafo I, il terreno vegetale deve essere cauzionato per una potenza minima pari a 30 cm e per una potenza massima pari a 50 cm;

b.1.1.1 per l'eventuale potenza eccedente i 50 cm si utilizza il parametro di: 3,55 euro/m3

b.1.2 ripristino delle quote finali previste in progetto, escluso l'utilizzo di terreno vegetale:

a) nel

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