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Deliberaz. G.R. Piemonte 09/05/2016, n. 25-3253

Art. 7 L.r. 69/1978. Aggiornamento del 2016 delle Linee Guida per il recupero ambientale delle cave e relativi importi economici unitari per il calcolo delle fideiussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alle caratteristiche, alla durata e alla liberazione delle garanzie fideiussorie, anche in relazione al riordino delle funzioni amministrative introdotte dalla l.r. 23/2015.
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Testo del provvedimento

A relazione dell'Assessore De Santis:

Visto che la l.r. 44/2000R e la l.r. 23/2015R hanno modificato le procedure per la valutazione di istanze relative all'attività estrattiva di cava. Nello specifico con la l.r. 44/2000 la Commissione regionale Tecnico - Consultiva prevista dalla l.r. 69/1978 è stata sostituita da Conferenze di Servizi presso le Province o presso la Regione e con la l.r. 23/2015 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56) le competenze autorizzative, prima in carico ai comuni sono state delegate alle province e alla Città Metropolitana di Torino.

Preso atto che il processo istruttorio ed autorizzativo, in relazione alle nuove competenze, necessita di elementi omogenei affinché le Amministrazioni competenti possano valutare in modo uniforme i singoli progetti negli ambiti provinciali, a seconda delle tipologie di coltivazione e di recupero ambientale.

Considerato che in questa ottica nel 2002 la Giunta regionale con deliberazione del 25 febbraio 2002 n. 40 - 5384R aveva approvato le "Linee guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava, relative all'aspetto economico della cauzione o polizza fideiussoria a garanzia degli interventi stessi", a suo tempo definite in accordo con le Amministrazioni provinciali e che con successive deliberazioni le Linee guida sono state annualmente aggiornate (vedi da ultimo la DGR 8 giugno 2015, n. 14 – 1536R).

Considerato che al fine di condividere con le province e la Città Metropolitana di Torino gli aggiornamenti necessari alle Linee Guida, il “Settore Polizia Mineraria, Cave e miniere” ha convocato un tavolo di lavoro in data 23 marzo 2016 al quale hanno partecipato i rappresentanti di tutte le amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana di Torino. Al tavolo, per l’Amministrazione regionale, ha parteci

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Allegato - Aggiornamento delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fideiussioni a carico del richiedente, art. 7 della l.r. 22 novembre 1978 n. 69. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fideiussorie (riduzioni, svincolo totale e parziale) anche in relazione al riordino delle funzioni amministrative introdotte dalla l.r. 23/2015 in attuazione della l. 56/2014. Documento riferito al 2016

Considerazioni generali

Al fine di adeguare i costi unitari dei singoli e specifici interventi che concorrono alla realizzazione delle opere di recupero ambientale, all’incremento finanziario dovuto al tasso di inflazione registrato su base ISTAT (Indice FOI - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Generale al netto dei tabacchi) nel periodo febbraio 2015 - gennaio 2016, e per aggiornare, in base all’esperienza del 2015, l’elenco delle opere relative alla riqualificazione delle aree di cava, il Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere della Direzione Competitività del Sistema regionale, in data 23 marzo 2016, ha condiviso con le province e con la Città metropolitana di Torino gli adeguamenti necessari.

Le seguenti linee sono aggiornate anche in relazione al riordino delle funzioni amministrative provinciali introdotto dalla l.r. 23/2015R in attuazione della l. 56/2014R e alle ipotesi di soluzione ai quesiti proposti dai tecnici provinciali nel tavolo del 23 marzo 2016, all’indomani della riforma regionale. Infatti, a seguito dell’entrata in vigore della l.r. 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56), che ha modificato l’art. 4 della l.r. 69/1978, tutte le funzioni amministrative in materia di attività estrattive relativamente alle cave e torbiere, dal 1/01/2016 sono state delegate alle Province, che le eserciteranno a livello di Ambito Territoriale Ottimale, con l’eccezione della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, una volta attuato l’art. 3, l.r. 23/2015.A regime le funzioni saranno svolte, per competenza territoriale, dalla Città Metropolitana di Torino, dai tre Ambiti Territoriali Ottimali (di cui uno corrispondente all’attuale territorio della Provincia di Cuneo) e dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Relativamente alle fidejussioni e garanzie assicurative presentate in favore dei comuni, per tutte le cave attive nel territorio piemontese, si è definito che le fideiussioni attualmente attive in favore dei comuni siano mantenute in capo agli stessi, anche per evitare onerosi ed eccessivi allungamenti burocratici (quali la voltura delle polizze dal comune alla provincia), eventuali conflitti di competenza ed in considerazione della transitorietà della situazione (per le autorizzazioni rilasciate dalle province dal 1 gennaio 2016 le stesse saranno beneficiarie delle fideiussioni).

In merito si è, altresì, definito che per le modifiche delle garanzie fideiussorie (svincoli parziali o totali delle fideiussioni, riduzioni), presentate a favore dei comuni, che saranno richieste dagli esercenti ai comuni, diventa indispensabile una stretta collaborazione tra i comuni e gli uffici provinciali competenti, che sono comunque tenuti a svolgere attività di vigilanza ai sensi dell’art. 19 della l.r. 69/1978. Pertanto, per le modifiche parziali o totali delle fideiussioni di cui sopra, i comuni beneficiari provvederanno solo a seguito dell’accertamento da parte dei competenti uffici provinciali del rispetto delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo, in sede di vigilanza, ai sensi del citato art. 19 della l.r. 69/1978.

Riguardo l’aggiornamento finanziario degli importi unitari da utilizzare per la determinazione delle garanzie, dovuto all’inflazione registrata nel periodo febbraio 2015 – gennaio 2016 esso è stato pari allo 1,003 (corrispondente al 0,3% di inflazione). Al Capitolo 4 sono riportate le singole azioni, previste per la realizzazione degli interventi di recupero ambientale ed i relativi importi unitari, da utilizzare nell’anno in corso e sino all’approvazione di un successivo documento, per il calcolo delle garanzie previste dall’art. 7 comma 3 della l.r. 69/1978.

Come risulta al Capitolo 1, in relazione alle previsioni di ripresa economica già evidenziabili nel 2016 (0,3% di inflazione) rispetto al 2015 in cui si era registrato il – 0,7% di deflazione, per la posticipazione delle fidejussioni alla data di possibile svincolo (12, 24 o 36 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione) è confermato il coefficiente di 0,5% annuo.


1. Modalità di calcolo delle fideiussioni, riduzioni previste e posticipazioni finanziarie

La determinazione delle garanzie è attuata dagli uffici istruttori sulla base del costo della realizzazione dei progetti di recupero presentati con l’applicazione dei parametri unitari definiti al Capitolo 4.

Gli oneri non devono essere calcolati sul progetto complessivo, che può avere durata anche superiore ai dieci anni, ma deve essere riferita alle opere progettate nell’ambito dell’autorizzazione.

Quando tecnicamente e progettualmente possibile l’onere fideiussorio, se richiesto, dovrà essere calcolato dagli uffici istruttori, suddividendolo, in relazione ai singoli lotti successivi di progetto.

Resta fermo che la posticipazione finanziaria delle singole fideiussioni relative ai lotti dovrà essere effettuata sino al termine dell’autorizzazione.

Le fideiussioni dovranno pertanto essere presentate all’Amministrazione che autorizza l’intervento, inizialmente per il primo lotto e successivamente almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio lavori sul lotto successivo. La mancata presentazione da parte della società esercente la cava, della fideiussione relativa al lotto interessato, comporta la decadenza dell’autorizzazione secondo la procedura prevista dall’art. 17, l.r. 69/1978, nonché la sanzione amministrativa di cui all’art. 21 comma 2, legge citata.

Per contro, come già è previsto ed avviene di norma, a seguito di richiesta e di controllo potranno essere liberate le fideiussioni relative alle opere attuate nei lotti per i quali risultino ultimati i lavori (secondo le modalità di cui ai successivi capitoli).

La determinazione dell’importo delle fideiussioni per lotti, come sopra descritto, può essere applicato per fideiussioni complessive superiori a 200.000 €.

Ove ne sussistano le condizioni, a seguito di specifica richiesta (corredata dalla relativa documentazione) da parte delle società esercenti, l’adeguamento per lotti di cui sopra è applicabile anche per le attività estrattive in atto.

In tal caso la riduzione della fideiussione, rideterminata per lotti successivi, deve essere preceduta dall’accertamento da parte del beneficiario del rispetto delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo.

Per le fidejussioni già in essere i comuni beneficiari provvederanno alla riduzione di cui sopra solo a seguito dell’accertamento da parte dei competenti uffici provinciali del rispetto delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo, in sede di vigilanza, ai sensi dell’art. 19 della l.r. 69/1978R.

Per il calcolo della garanzia finanziaria, nel caso in cui l’impresa esercente sia in possesso di certificazione o registrazione ambientale, si applicano le seguenti riduzioni:

- 10% in presenza di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato relativa all’impresa esercente;

- 25% in presenza di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato relativa all’impresa esercente e che comprenda anche la gestione del sito di cava;

- 50% in presenza di registrazione EMAS ai sensi del Reg. CEE 1221/2009.

Relativamente alle suddette certificazioni o registrazioni, il richiedente è tenuto a presentare, in allegato alla domanda di autorizzazione, l’autocertificazione (il cui modello è stato approvato con d.d. n. 358 dell’8 agosto 2012) con la quale dichiara di essere in possesso della certificazione. L’autocertificazione deve essere indirizzata all’Amministrazione competente ad emettere il provvedimento autorizzatorio. È da tener presente che le certificazioni ambientali hanno una validità di 3 anni pertanto, per il mantenimento della riduzione, sarà onere delle imprese rinnovare le certificazioni per tutto il periodo dell’autorizzazione; nel contempo le Amministrazioni beneficiarie della fideiussione dovranno verificare il mantenimento delle condizioni che hanno determinato la riduzione della garanzia.

Le riduzioni dell’importo delle fideiussioni non si applicano alle “Polizze fidejussorie minime” previste dal presente documento. Gli adeguamenti in riduzione dell’importo delle fideiussioni di cui sopra possono essere applicate, a seguito di specifica richiesta (corredata dalla relativa documentazione) delle società esercenti, per le attività estrattive in atto. La riduzione delle fideiussioni deve essere preceduta dall’accertamento da parte del beneficiario del rispetto delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo, come sopra descritto.

Nel seguito sono esposti i coefficienti da utilizzare per l'aggiornamento finanziario dei costi di recupero al momento dell’esecuzione delle opere di recupero ambientale da parte dell’operatore, e della verifica dei lavori e della liberazione o escussione, da parte della pubblica amministrazione, della fideiussione medesima.

I coefficienti di posticipazione sono calcolati tenendo conto di un tasso di inflazione annuo ipotizzato pari al 0,5%, per l’intero periodo decennale.


a) Coefficienti di posticipazione delle fideiussioni alla data di scadenza dell'autorizzazione

A seconda dell’anno di scadenza delle autorizzazioni il dato calcolato deve essere posticipato per il coefficiente indicato:


Anno

Coefficiente

2017

1,0050

2018

1,0100

2019

1,0151

2020

1,0202

2021

1,0253

2022

1,0304

2023

1,0356

2024

1,0407

2025

1,0459

2026

1,0511


b) Coefficienti di posticipazione delle fideiussioni al momento del controllo del recupero.

Al fine di calcolare le fideiussioni al momento del controllo del recupero ambientale occorre poi sempre posticipare ulteriormente il dato, per uno dei seguenti coefficienti:


Periodo di posticipazione

Coefficiente

12 mesi

1,0050

24 mesi

1,0100

36 mesi

1,0151

5 anni

1,0253


I coefficienti sono da definire in funzione del periodo compreso tra l’esecuzione delle opere di recupero ed il controllo da parte pubblica:

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