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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Piemonte 17/03/2014, n. 38-7264
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[Premessa]A relazione dell'Assessore Vignale: La l.r. 44/2000 R ha modificato le procedure per la valutazione di istanze relative all'attività estrattiva di cava. In particolare la Commissione regionale Tecnico - Consultiva prevista dalla l.r. 69/1978 è stata sostituita da Conferenze di Servizi presso le Province o presso la Regione in funzione dell'ubicazione delle singole cave o delle loro finalità. L’attuale processo istruttorio con le competenze sopra delineate, necessita di elementi omogenei per dare modo alle Conferenze di Servizi di valutare con uniformità i singoli progetti negli ambiti provinciali, a seconda delle tipologie di coltivazione e di recupero ambientale. In questa ottica nel 2002 la Giunta regionale con deliberazione del 25 febbraio 2002 n. 40 – 5384 aveva approvato le "Linee guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava, relative all'aspetto economico |
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Allegato - Aggiornamento delle Linee guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e relativi importi economici unitari da utilizzare per il calcolo delle cauzioni a carico del richiedente, art. 7 della l.r. 22 novembre 1978 n. 69, indirizzi regionali in merito alla durata e alla liberazione delle cauzioni e indirizzi in merito alla presentazione delle istanze ai sensi della l.r. 69/1978. Documento riferito al 2014Premesse Al fine di adeguare i costi unitari dei singoli e specifici interventi che concorrono alla realizzazione delle opere di recupero ambientale, in relazione all’aumento su base ISTAT, e per aggiornare, in base all’esperienza del 2013, l’elenco delle opere relative alla riqualificazione delle aree di cava, il competente Settore della Direzione Attività Produttive, in data 19 febbraio 2014, ha provveduto a verificare con le province gli adeguamenti necessari. È stato concordato e definito il presente documento. 1. L’aggiornamento finanziario dovuto all’inflazione registrata nel periodo febbraio 2013 – gennaio 2014 è pari a 1,007 (0,7% di inflazione). Mentre, come risulta al capitolo 2. del presente documento, si continuerà ad utilizzare il tasso del 1% annuo per la posticipazione delle cauzioni alla data di possibile svincolo (12, 24 o 36 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione). Al Capitolo 1. sono riportate le singole azioni, previste per la realizzazione degli interventi di recupero ambientale ed i relativi importi unitari concordati durante la riunione del 19 febbraio 2014, da utilizzare nell’anno in corso, e sino all’approvazione di un successivo documento, per il calcolo di quanto disposto dall’art. 7 co. 3 l.r. 69/1978. 2. Sono confermate le modalità di posticipazione delle cauzioni da effettuare da parte degli uffici istruttori, come previsto al Capitolo 2., in cui sono riportate le specifiche che devono essere contenute nei contratti di fidejussione e sono definiti i coefficienti di posticipazione finanziaria da utilizzare in sede istruttoria, per consentire che le cauzioni, calcolate ad una certa data, permettano al beneficiario la copertura finanziaria dei costi di recupero al termine del periodo autorizzato per l’attività estrattiva ed il recupero ambientale. 3. È confermata, sia per la maggior aderenza all’attuale contesto normativo, territoriale ed estrattivo, sia in relazione al positivo effetto di diminuzione degli importi delle garanzie riscontrato, la modifica apportata nel 2012 relativamente alla modalità di definizione del parametro relativo al terreno vegetale (non più in base alla capacità d’uso del suolo interessato ma, come per gli altri parametri, con una valutazione unitaria definita per il 2012 in 9 €/m³); il parametro aggiornato per il 2014 è elencato nel seguito. 4. Sono confermate, e come sotto ridefinite, le riduzioni della garanzia finanziaria (cauzione o fidejussione) nel caso in cui l’impresa esercente sia in possesso di certificazione o registrazione ambientale, nelle seguenti misure: 4.1. - 10% in presenza di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato relativa all’impresa esercente; 4.2. - 25% in presenza di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato relativa all’impresa esercente e che comprenda anche la gestione del sito di cava; 4.3. - 50% in presenza di registrazione EMAS ai sensi del Reg. CEE 1221/2009. Relativamente alle suddette certificazioni o registrazioni, il richiedente è tenuto a presentare, in allegato alla domanda di autorizzazione, l’autocertificazione (il cui modello è stato approvato con d.d. n. 358 dell’8 agosto 2012) con la quale dichiara di essere in possesso delle suddette certificazioni. L’autocertificazione deve essere indirizzata all’Amministrazione competente ad emettere il provvedimento autorizzatorio. È da tener presente che le certificazioni ambientali hanno una validità di 3 anni pertanto, per il mantenimento della riduzione, sarà onere delle imprese rinnovare le certificazioni per tutto il periodo dell’autorizzazione; nel contempo le Amministrazioni beneficiarie della cauzione (Comune o Regione Piemonte) dovranno verificare il mantenimento delle condizioni che hanno determinato la riduzione della garanzia. Le riduzioni dell’importo delle cauzioni non si applicano alle “Cauzioni o polizze fidejussorie minime” previste dal presente documento. Gli adeguamenti in riduzione dell’importo delle cauzioni di cui ai precedenti punti possono essere applicate, a seguito di specifica richiesta (corredata dalla relativa documentazione) delle società esercenti, per le attività estrattive in atto. La riduzione delle cauzioni deve essere preceduta dall’accertamento da parte del beneficiario (Comune interessato) del rispetto delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo. Il Comune potrà avvalersi dei competenti uffici provinciali. 5. Relativamente alla liberazione (svincolo) delle cauzioni, al Capitolo 3. del presente documento sono confermati gli indirizzi procedurali da porre in essere. 6. È confermato quanto definito nel documento approvato nel 2013 relativamente alla determinazione delle cauzioni per lotti, gli oneri cauzionali devono pertanto essere, quando tecnicamente e progettualmente possibile in relazione allo sviluppo della coltivazione mineraria, calcolati e presentati per lotti successivi. In merito è da premettere che la cauzione non deve essere calcolata sul progetto complessivo, di durata anche oltre i dieci anni, ma deve essere riferita alle opere progettate nell’ambito dell’autorizzazione. Quando tecnicamente e progettualmente possibile l’onere cauzionale complessivo, se richiesto, dovrà essere calcolato dagli uffici istruttori, suddividendolo, in relazione ai singoli lotti successivi di progetto. Resta fermo che la posticipazione finanziaria delle singole cauzioni relative ai lotti dovrà essere effettuata sino al termine dell’autorizzazione come indicato al successivo Capitolo 2. Le cauzioni dovranno pertanto essere presentate all’Amministrazione che autorizza l’intervento, inizialmente per il primo lotto e successivamente almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio lavori sul lotto successivo. La mancata presentazione da parte della società esercente la cava, della cauzione relativa al lotto interessato, comporta la decadenza dell’autorizzazione secondo la procedura prevista dall’art. 17, nonché la sanzione amministrativa di cui all’art. 21 comma 2. Per contro, come già è previsto ed avviene di norma, a seguito di richiesta e di controllo potranno essere liberate le cauzioni relative alle opere attuate nei lotti per i quali risultino ultimati i lavori (secondo le modalità di cui ai successivi capitoli). Tale modalità di calcolo e presentazione dell’onere cauzionale, pur determinando la necessità di un maggiore controllo da parte degli Enti beneficiari, di una maggiore attenzione da parte degli operatori e di una sovrapposizione degli oneri presentati per i lotti, limita l’esposizione finanziaria, senza nocumento alla tutela prevista dall’art. 7 della l.r. 69/1978. L’adeguamento dell’importo delle cauzioni come descritto al presente punto può essere applicato per cauzioni complessive superiori a 200.000 €, ove ne sussistano le condizioni, a seguito di specifica richiesta (corredata dalla relativa documentazione) da parte delle società esercenti, anche per le attività estrattive in atto. La riduzione delle cauzioni deve essere preceduta dall’accertamento da parte del beneficiario (Comune interessato) del rispetto delle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo. Il Comune potrà avvalersi dei competenti uffici provinciali. 7. Prendendo atto che in attuazione dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006 le istanze e la documentazione relativa ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale sono per legge presentati dal proponente in unica copia cartacea e le restanti copie su supporto informatico, anche per uniformarsi al Codice dell’Amministrazione Digitale d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e alle norme di riferimento dei SUAP, in linea con l’art. 38 della l.r. n. 17 del 12 agosto 2013, si è concordato sulla necessità che debba essere incentivata, ai vari livelli amministrativi (Comuni, SUAP, Province e Regione) la presentazione, delle domande di autorizzazione e la documentazione allegata, in copia cartacea unica all’Organo Responsabile del Procedimento che dovrà essere messa a disposizione della Conferenza di Servizi di cui agli artt. 32 e 33 della l.r. 44/2000. Le ulteriori copie richieste per legge saranno presentate esclusivamente su supporto informatico. 1. Elenco delle opere e degli importi economici unitari per la determinazione dell’importo delle garanzie Le opere e gli importi unitari sono elencati a seconda delle seguenti tipologie di interventi estrattivi di cava: a. Sistemazioni fondiarie ed agrarie b. Cave in ambienti pianeggianti c. Cave in ambienti collinari coltivabili senza l'uso di esplosivo d. Cave in ambienti collinari e montani di materiali per uso industriale, coltivabili a mezzo dell'uso di esplosivo e. Cave in ambienti montani di pietre ornamentali f. Cave in sotterraneo. All’interno delle singole tipologie di cava le opere sono suddivise in: 1. Opere di movimento terra e preparazione. 2. Opere di rinverdimento, rimboschimento e di ingegneria naturalistica. Data la peculiarità del capitolato, che non è riferito solo ad opere eseguite o fatte eseguire, ma è funzionale al calcolo delle cauzioni previste dall’art. 7 della l.r. 69/1978, per tutelare le Amministrazioni che hanno autorizzato l’intervento di cava, non si fa riferimento ai prezziari e capitolati di norma utilizzati. Infatti, le cauzioni sono finalizzate ad assicurare la possibilità di intervento pubblico, nel caso in cui, per motivi diversi (mancata o incompleta ottemperanza alle prescrizioni, fallimento o altro), le società esercenti le cave non eseguano o eseguano solo parzialmente le opere di recupero progettate e prescritte. Quanto sopra, anche in relazione ad alcune voci come "Accantonamento, conservazione, stesa e livellamento del terreno vegetale" prevista per tutte le cave, "Profilatura del fronte comprendente il disgaggio e la messa in sicurezza delle pareti in roccia" e "Scavo in roccia, a profondità minima di 50 cm, su piazzali da dismettere e recuperare, comprensivo di scavo, asportazione del materiale e riempimento con suolo", che sono riferite a beni da conservare e da mantenere nel sito di cava e non ad un’opera effettiva o a specifiche opere di carattere minerario, non direttamente disponibili nei capitolati prezzi. L’elenco di opere elencate contiene tutti i lavori di recupero e riqualificazione ordinariamente necessari per le attività estrattive, a tale scopo viene aggiornato annualmente, in specifici casi, in cui si renda necessario cauzionare opere di recupero ambientale, sempre strettamente inerenti la cava, potrà essere fatto riferimento al prezziario regionale delle Opere Pubbliche. I - Accantonamento, conservazione, stesa e livellamento del terreno vegetale Comprende l'accantonamento, la conservazione, la stesa ed il livellamento del terreno vegetale presente nel sito o necessario per il recupero ambientale dell'area; il sito dopo tali operazioni, deve risultare preparato per i successivi lavori agricoli o forestali: 9.23 €/m³. L’importo sopraccitato si applica con le eccezioni e le modalità previste ai punti a. 1, b. 1.1 e c. 1.1. L'accantonamento e la conservazione del terreno vegetale, nei limiti previsti, è inoltre sottoposto al Decreto legislativo 117/2008. Anche in relazione ai disposti del suddetto d.lgs. dal 2012, per tutte le cave autorizzate deve essere monitorata annualmente la consistenza dei cumuli di terreno vegetale esistenti in cava, attraverso il loro rilevamento topografico e la contestuale definizione delle cubature esistenti; l’ubicazione dei cumuli dovrà essere pertanto riportata ed aggiornata sul rilievo topografico di aggiornamento annuale. II - Opere di recupero suddivise secondo le tipologie di cava a. SISTEMAZIONI FONDIARIE ED AGRARIE a.1 accantonamento, stesa e livellamento del terreno vegetale presente nel sito o necessario per il riuso agricolo dell'area; il sito dopo tali operazioni deve risultare preparato per la successiva attività agricola: 3,58 €/m³ a.2 ogni altra eventuale opera necessaria per il riuso agricolo dell'area vedi paragrafo b). a.3 Cauzioni o polizze fideiussorie minime L’importo complessivo della cauzione, posticipato al momento del controllo del recupero ambientale, non deve essere comunque inferiore a 87.447,89 €. L’utilizzo del parametro a. 1 trova applicazione nei casi in cui l’attività estrattiva sia di tipo estensivo, con ridotte profondità di scavo e su terreni accorpati di aziende agrarie, in altri termini quando l’intervento assume anche evidenti caratteristiche di sistemazione agr |
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