Articolo abrogato dalla L.P. 27/03/2007, n. 7.

L’articolo così recitava:

“Art. 5 - Modalità per la richiesta delle agevolazioni

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni devono essere presentate ai servizi provinciali competenti in materia di piste da sci e in materia di impianti a fune nei termini e con la documentazione previste dalla deliberazione di cui all'articolo 2.

2. La Giunta provinciale può approvare apposite schede tipo per le domande di agevolazione, predisposte dai competenti servizi, contenenti le informazioni necessarie per l'istruzione e l'approvazione dei relativi atti da parte della Giunta stessa.

3. Sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute per interventi attuati dopo la data di presentazione della domanda.

4. Abrogato.

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