Articolo abrogato dalla L.R. 27/11/2006, n. 24, a decorrere dal 1° gennaio 2007. L’articolo 6 così recitava:

Art. 6 - Impianti di smaltimento

1. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 3, lettera a) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni per l'anno 1987.

2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 2920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, e del bilancio per l'anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 50 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

3. Sul precitato capitolo 2920 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per le finalità di cui all'articolo 31, comma 3, lettera a) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, contributi in annualità, per un periodo non superiore ad anni venti, nella misura massima del 7% calcolato su un importo pari, al massimo, al 100% della spesa riconosciuta ammissibile, con esclusione della parte eventualmente assistita in conto capitale.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzato, nell'anno 1988, un limite di impegno di lire 30 milioni.

6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.

7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 viene istituito, con decorrenza dall'anno 1988, alla Rubrica n. 10 - Programma 1.2.4. - Spese di investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 2924 (2.1.232.5.08.16) con la denominazione: «Contributi annui costanti per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e relative attrezzature» e con lo stanziamento complessivo di lire 60 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989. Al predetto onere di lire 60 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

8. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Dalla redazione