Articolo abrogato dalla L.R. 30/12/2014, n. 27, a seguito dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 7-ter, L.R. 20/1983. L’articolo 8 così recitava:

Art. 8 - Contributi “una tantum”

1. Il terzo comma dell' articolo 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è sostituito dal seguente:

I contributi 'una tantum' sono concessi, in aggiunta o in alternativa ai contributi pluriennali, sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi, e comunque nella misura massima del 90% della spesa ammissibile.

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