Articolo abrogato dalla L.R. 27/11/2006, n. 24, a decorrere dal 1° gennaio 2007. L’articolo 17 così recitava:

Art. 17 - Contributi per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e agli enti fieristici, o comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001, della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, contributi annui costanti, per la durata di dieci anni, di importo pari al 10% della spesa ammissibile, per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dai piani per il traffico di cui all'articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ovvero dai Programmi urbani dei parcheggi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato un limite di impegno di lire 300 milioni per l'anno 1988 ed un ulteriore limite d'impegno di lire 300 milioni per l'anno 1989.

3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:

a) anno 1988: lire 300 milioni;

b) anni dal 1989 al 1997: lire 600 milioni;

c) anno 1998: lire 300 milioni.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 alla Rubrica n. 10 - Programma 1.2.5 - Sezione VIII - Categoria 2.3. viene istituito, con decorrenza dall'anno 1988, il capitolo 2990 (2.1.232.5.08.27) con la denominazione: «Contributi annui costanti ai Comuni, o ai privati concessionari dai medesimi, per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dai piani per il traffico» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1988 e 1989.

5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

6. Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte - in relazione al disposto di cui ai commi 7 e 8 - mediante storno di pari importo dal capitolo 7730 del precitato stato di previsione.

7. Il limite d'impegno di lire 3.000 milioni autorizzato per l'anno 1984 con l'articolo 42 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, viene ridotto di lire 300 milioni per l'anno 1988 e di lire 600 milioni a decorrere dall'anno 1989.

8. Le annualità relative vengono pertanto ridotte di lire 300 milioni per l'anno 1988 e di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993.

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