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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 09/07/2003, n. 35
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- L.R. 22/12/2003, n. 62
- L.R. 27/07/2007, n. 40
- L.R. 21/11/2008, n. 62
- L.R. 12/12/2017, n. 70
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Capo I - NORME GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità e oggetto della legge)1. La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche, non agonistiche e di quelle motorie e ricreative e promuove l'educazione e la tutela di coloro che praticano attività motorie e sportive in quanto modalità di prevenzione, mantenimento e recupero della salute. 2. Per attività sportiva agonistica si intende quella at |
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Art. 2 - (Funzioni della Regione)1. La Regione, nella materia oggetto della presente legge, esercita le seguenti funzioni: a) programmazione anche a carattere pluriennale; b) indirizzo tecnico, coordinamento e verifica dei risultati; |
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Art. 3 - (Funzioni delle aziende sanitarie)1. Le aziende unità sanitarie locali, nella materia oggetto della presente legge, esercitano: a) la tutela sanitaria delle attività sportive, comprendenti prestazioni di primo e secondo livello e prestazioni integrative, secondo quanto specificato nei commi 2, 3 e 4; b) gli interventi di educazione sanitaria indirizzati in modo particolare alla promozione dello sport e alla diffusione di una cultura che attribuisca alla pratica regolare dell'attività fisica un ruolo essenziale nell'adozione di stili di vita sani e alla prevenzione del fenomeno doping; c) la vigilanza nei riguardi degli ambulatori privati che operano nel campo della medicina sportiva; d) la vigilanza sul corretto rilascio e utilizzo delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico e non agonistico; |
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Art. 4 - (Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica)1. Per consentire all'atleta di accedere agli accertamenti sanitari prescritti per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica, la società o l'organizzazione sportiva è tenuta a consegnare all'interessato la richiesta di visita medica, conforme al modello predisposto dalla Regione, ed il libretto sanitario secondo quanto previsto dall’articolo 6. 2. La richiesta di certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica deve essere presentata nelle circostanze e con la periodicit&agrav |
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Art. 5 - (Criteri generali per la qualificazione dell'attività sportiva agonistica e per il rilascio dei relativi attestati di idoneità)1. Le modalità di esercizio della tutela per le singole attività sportive ed i criteri tecnici generali in base ai quali devono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità specifica alla pratica delle attività sportive agonistiche e non agonistiche sono stabiliti dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982, N2 N6 dal decreto ministeriale 4 marzo 1993 “e dal d.m. salute 24 aprile 2013” N7. 2. Il medico sociale che riscontri all'atleta condizioni morbose che possano compromettere l'idoneità a continuare la pratica dell'attività sportiva agonistica è tenuto a darne comunicazione alla societ&a |
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Art. 6 - (Libretto sanitario)1. È istituito il libretto sanitario, di norma su supporto digitale, ad uso medico sportivo. Il dirigente della competente struttura regionale predispone un modello di libretto, valido dieci anni. 2. Il libretto |
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Art. 7 - (Adempimenti degli organizzatori)1. Le società o organizzazioni sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a: a) subordinare la partecipazione degli atleti alle attività sportive agonistiche e non agonistiche alla presentazione della certificazione di idoneità sportiva prevista dalla pr |
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Art. 8 - (Controllo antidoping)1. Le funzioni in materia di controllo antidoping sono esercitate dalle aziende unità sanitarie locali d'intesa con la Commissione di vigilanza di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping). 2. La Giunta regio |
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Art. 91. La Commissione regionale d'appello è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da: a) un medico specialista in medicina dello sport con fun |
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Art. 10 - (Anagrafe dei soggetti sottoposti a visita per idoneità allo sport agonistico e non agonistico)1. Le aziende unità sanitarie locali istituiscono un'anagrafe degli atleti sottoposti a visita per il rilascio della certificazione relativa all'attività sportiva agonistica, suddivisi per di |
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Art. 11 - (Programmazione dell'attività certificativa)1. Al fine di consentire il pieno utilizzo e la migliore operatività degli ambulatori, le azie |
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Art. 12 - (Determinazione delle tariffe massime per il rilascio di attestati di idoneità alla attività sportiva agonistica)1. La Giunta regionale, acquisito il parere della Federazione regionale degli Ordini dei medici, dete |
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Art. 13 - (Autorizzazione ed accreditamento degli ambulatori privati)1. Agli ambulatori di medicina dello sport si applicano le disposizioni stabilite “dalla legge regi |
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Capo II - PROVVEDIMENTI SANZIONATORI |
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Art. 14 - (Provvedimenti sanzionatori)1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è svolto dai competenti servizi delle aziende unità sanitarie locali. 2. La violazione agli adempimenti e agli obblighi previsti d |
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Capo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 15 - (Norme transitorie)1. Gli ambulatori di medicina dello sport già autorizzati ai sensi della l.r. 94/1994, per continuare a svolgere l'attività sanitaria, per il rilascio dei certificati dell'attività sportiva agonistica, devono presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 8/1999 Il termine per la presentazione della domanda di rinnovo è di centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione To |
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Art. 16 - (Attività certificativa)1. Le certificazioni di idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica sono rilasciate, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dalle aziende unità sanitarie locali e dalle strutture ambulatoriali private che hanno già ottenuto l'accreditamento. 2 |
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Art. 17 |
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Art. 18 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: - la legge regionale 15 |
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