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L. R. Toscana 15/12/1994, n. 94

Tutela sanitaria delle attività sportive.
Abrogata dalla L.R. 09/07/2003, n. 35.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/10/1997, n. 77
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TITOLO I - Norme generali
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Art. 1 - Finalità e oggetto della legge

1. La Regione, nell'ambito della programmazione sanitaria, provvede alla promozione dell'educazione ed alla tutela di coloro che praticano le attività motorie e sportive, quali validi strumenti di prevenzione, di mantenimento e recupero della salute.

2. La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attivit&agrav

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Art. 2 - Destinatari

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:

a) a tutti i cittadini per quanto attiene alla promozione dell'educ

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Art. 3 - Funzioni della Regione

1. La Regione, nella materia oggetto della presente legge, esercita le seguenti funzioni:

a) programmazione generale anche a carattere pluriennale;

b) indirizzo tecnico, coordinamento e verifica dei risultati;

c) attività autorizzativa e di vigilan

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Art. 4 - Funzioni delle Unità Sanitarie Locali

1. Le Unità Sanitarie Locali, nella materia oggetto della presente legge, attraverso le articolazioni e secondo le attribuzioni determinate dalle vigenti leggi, esercitano le seguenti funzioni:

a) conferimento degli incarichi a medici specialisti in medicina dello sport per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, secondo quanto previsto dall'art. 14;

b) interventi di educazione sanitaria e di tutela sanitaria delle attività sportive, comprendenti prestazioni di primo e secondo livello e prestazioni integrative, secondo quanto specificato nei commi successivi;

c) vigilanza nei riguardi degli ambulatori privati che operano nel campo della medicina sportiva, secondo quanto previsto dal Titolo II;

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Art. 4-bis - Funzioni delle Aziende ospedaliere.

N1

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Art. 5 - Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica

1. Per consentire all'atleta di accedere agli accertamenti sanitari prescritti per il rilascio della certificazione di idoneità sportiva agonistica e non, la società o l'organizzazione sportiva è tenuta a consegnare all'interessato la richiesta di visita medica, conforme al modello approvato dalla Giunta region

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Art. 6 - Criteri generali per la qualificazione dell'attività agonistica e per il rilascio degli attestati di idoneità alla pratica sportiva agonistica

1. I criteri per la qualificazione agonistica dell'attività sportiva, le modalità di esercizio della tutela per le singole attività sportive ed i criteri tecnici generali in base ai quali devono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità specifica alla pratica delle attività agonistiche sono quelli stabiliti con D.M. della sanità 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e, per i soggetti portatori di handicap, quelli stabiliti con D.M. sanità 4 marzo 1993, emanato ai sensi dell'art. 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 R.

2. Le certificazioni di idoneità, nell'ambito di ciascuna Unità Sanitaria Locale, per gli atleti in essa residenti, ovvero per quelli non residenti ma affiliati a societ&agra

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Art. 7 - Libretto sanitario

1. La Giunta regionale predispone un modello di «libretto sanitario» personale ad uso medico sportivo, valevole dieci anni, sul quale il medico certificante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica deve annotare:

a) le generalità dell'atleta;

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Art. 8 - Adempimenti degli organizzatori

1. Le società o organizzazioni sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a:

a) subordinare la partecipazione degli atleti alle attività sportive agonistiche e non alla presentazione di valida certificazione di idoneità sportiva prevista dalla presente legge, con le modalità indicate

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Art. 9 - Controllo anti-doping

[1. Le funzioni in materia di controllo anti-doping sono esercitate dalle Unità Sanitarie Locali d'intesa con le Federazioni sportive nazionali del CONI, secondo le norme della legge 26 ottobre 1971, n. 1099e del D.M. della

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Art. 10 - Commissione regionale d'appello

1. La Commissione regionale d'appello è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) un medico specialista o docente in medicina dello sport con funzioni di Presidente;

b) un medico specialista o docente in medicina interna o disciplina equivalente;

c) un medico specialista o docente in cardiologia;

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Art. 11 - Commissione tecnico-scientifica

1. È istituita la Commissione tecnico-scientifica quale organo tecnico-consultivo del Consiglio e della Giunta regionale in materia di tutela sanitaria delle attività motorie e sportive. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale adottata su proposta della Giunta.

2. La Commissione di cui al comma 1, dura in carica cinque anni ed è così composta:

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Art. 12 - Disciplina relativa al rimborso spese ed indennità

1. Ai componenti le commissioni di cui agli artt. 10 e 11 è corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza alle sedute una indennità di funzione in misura pari a quella prevista per i componenti il Consiglio sanitario regionale di cui all'art. 5 della L.R. 29 giugno 1994, n. 49. Il compenso non è dovuto al Presidente della Commis

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Art. 13 - Censimento dei praticanti l'attività sportiva agonistica

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, le articolazioni organizzative di medicina dello sport delle Unità Sanitarie Locali e gli specialisti in medici

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Art. 14 - Programmazione dell'attività certificativa e conferimento di incarichi a specialisti in medicina dello sport

1. Al fine di consentire il pieno utilizzo e la migliore operatività degli ambulatori, le Unità Sanitarie Locali devono programmare le attività certificative nell'intero arco dell'anno in modo da evitare concentrazioni.

2. Le società e le organizzazioni sportive sono tenute a presentare alle competenti articolazioni organizzative delle Unità Sanitarie Locali il fabbisogno di certificazioni dei propri atleti sulla base dell'attività sportiva programmata e della scadenza degli attestati di idoneità già rilasciati.

3. Le c

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Art. 15 - Elenchi degli specialisti

1. Gli specialisti in medicina dello sport che intendono effettuare le visite per il rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica devono inoltrare, entro e non oltre il trenta giugno di ciascun anno, domanda alla Unità Sanitaria Locale competente per territorio, per l'inserimento nell'elenco da utilizzare per l'anno successivo.

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Art. 16 - Determinazione delle tariffe per il rilascio di attestati di idoneità alla pratica sportiva agonistica

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della Federazione regionale degli Ordini dei medici, dete

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TITOLO II - Autorizzazione ambulatori privati di medicina dello sport. Controllo e vigilanza
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Art. 17 - Definizione di ambulatorio di medicina dello sport

1. Per ambulatorio di medicina dello sport si intende il complesso di beni mobili ed immobili e di personale, adi

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Art. 18 - Oggetto dell'autorizzazione

1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per:

a) l'apertura degli ambulatori di medicina dello sport;

b) la variazione del titolare dell'ambulatorio;

c) la variazione del direttore sanitario;

d) la riduzione dei locali;

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Art. 19 - Pubblicità sanitaria

1. La pubblicità concernente gli ambulatori di medicina dello sport deve essere conforme alla

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Art. 20 - Vigilanza e controllo

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sugli ambulatori di medicina dello sport avvalendosi dei servizi delle Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti.

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Art. 21 - Titolare e direttore sanitario

1. Il titolare dell'ambulatorio è tenuto a:

a) assicurare la presenza del direttore sanitario e del restante personale medico e non, previsti dalla presente legge;

b) garantire, tramite il direttore sanitario, adempimenti di cui al comma 5;

c) provvedere al pagamento della tassa annua di concessione regionale prevista dalla L.R. 15 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il titolare è tenuto a comunicare te

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Art. 22 - Regolamento interno igienico sanitario

1. Ogni ambulatorio dispone di un regolamento interno concernente:

a) la dotazione complessiva del personale, nonché le attribu

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Art. 23 - Salvaguardia dei diritti degli utenti

1. Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 1° giugno 1983, n. 36, «Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi delle Unità Sanitarie Locali» l'utente degli ambulatori di medicina sportiva ha diritto di:

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TITOLO III - Provvedimenti sanzionatori. Norme finali e transitorie
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Art. 24 - Provvedimenti sanzionatori

1. La violazione agli adempimenti e agli obblighi previsti dall'art. 8 comporta per il soggetto tenuto all'adempimento l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000. Ai fini della irrogazione della sanzione si applica la L.R. 12 novembre 1993, n. 85 e la legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento alle norme per la oblazione.

2. Il Presidente della Giunta regionale dispone la chiusura dell'ambulatorio aperto senza l'autorizzazione prevista dal comma 1, lettera a), dell'art. 18.

L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo di un anno da

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Art. 25 - Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 24

1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è effettuato dai competenti servizi delle Unità Sanitarie Locali, di cui all'art. 20, oltre che dai dipendenti della Giunta regionale a ciò appositamente incaricati.

2. La violazione deve essere contestata al trasgressore nei modi e nelle forme previste dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689

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Art. 26 - Tasse sulle concessioni regionali

1. Ai provvedimenti amministrativi di cui all'art. 18, comma 1 ed all'art. 19, si applica la discipli

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Art. 27 - Norme transitorie

1. Gli ambulatori già autorizzati ai sensi dell'art. 193 del R.D. n. 1265 del 1934 devono presentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di rinnovo dell'autorizzazione nei modi di cui all'art. 18, commi 2, 3 e 4, comunicando i tempi necessari per l'adeguamento ai requisiti previsti dalla

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Art. 28 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 della presente legge e previsti in lire 10.000

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Allegato A

(ex art. 18 della L.R. 15 dicembre 1994, n. 94).


1. REQUISITI MINIMI DEGLI AMBULATORI DI MEDICINA DELLO SPORT

La destinazione dell'immobile in cui è ubicato l'ambulatorio di medicina dello sport e lo sviluppo degli ambienti devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti igienici locali. Il legale rappresentante dell'ambulatorio è tenuto ad esibire un certificato di agibilità ai sensi dell'art. 221 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 Re successive integrazioni e modificazioni.

I locali, gli archivi, le apparecchiature e tutto quanto necessario per il corretto svolgimento dell'attività devono soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, di prevenzione antincendi, antinfortunistica ed igiene del lavoro. Deve essere altresì garantito il rispetto della legge 10 febbraio 1989, n. 45 ed essere assicurata la dotazione di idonei sistemi di raccolta, di allontanamento e distruzione dei rifiuti.

L'ambulatorio non deve essere collocato su mezzi mobili e deve disporre dei locali e delle attrezzature sotto indicati anche quando sia collocato presso altra struttura sanitaria.

I pavimenti dei locali destinati a ricevere il pubblico ed all'esecuzione delle attività sanitarie devono essere facilmente lavabili e non devono essere ricoperti da tappeti o passatoie.

L'edificio destinato all'attività deve essere conforme, relativamente ai requisiti necessari in materia di superamento delle barriere architettoniche, alla legge 9 gennaio 1989, n. 13R e alla L.R. 9 settembre 1991

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