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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Toscana 23/02/1999, n. 8
L.R. Toscana 23/02/1999, n. 8
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[Premessa] |
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Articolo 1 - (Oggetto della legge)1. In attuazione dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 Re successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la presente legge disciplina: a) i requisiti s |
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TITOLO I - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE |
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Articolo 2 - (Obbligatorietà del possesso dei requisiti)N4 “1. Fatti salvi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisi |
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Articolo 3 - (Accertamento e verifica dei requisiti)1. L'accertamento e la verifica dei requisiti di cui all'art. 2 sono effettuati: |
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TITOLO II - AUTORIZZAZIONE |
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"Articolo 4 - (Competenza)N2 1. Il rilascio dell'autorizzazione all |
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Articolo 5 - (Strutture e studi professionali soggetti ad autorizzazione)1. Sono soggette ad autorizzazione del Sindaco, entro sei mesi dalla richiesta, tutte le strutture sanitarie private che gestiscono: a) ambulatori mono o polispecialistici; b) gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico e più in particolare laboratori di analisi cliniche, gabinetti radiologici, gabinetti di medicina nucleare, servizi di ecografia e comunque di diagnostica strumentale non complementare all'attività clinica. Per strutture eroganti prestazioni di diagnostica strume |
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“Art. 6 - Autorizzazione e dichiarazione di inizio attivitàN41. Le richieste di autorizzazione per le strutture sanitarie e gli studi professionali nonché le dichiarazioni di inizio attività per gli studi professi |
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Articolo 7 - (Domanda di autorizzazione)1. La domanda di autorizzazione deve essere indirizzata al Sindaco territorialmente competente. N4 &ldqu |
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“Art. 7 bis - Dichiarazione di inizio dell’attivitàN4 1. Gli studi, nei casi previsti dall’articolo 5, comma 2 bis, presentano la dichiarazione di inizio dell’attività per le fattispecie di cui all’articolo 6, comma 2. 2. La dichiarazione deve essere inviata dal professionista al sindaco almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività o della realizzazione della variazione. |
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“Art. 8 - Trasmissione degli atti autorizzativi e delle dichiarazioni di inizio attivitàN4 1. Il sindaco trasmette all’azienda USL competente per territorio, alla Giunta regionale e al competente ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri, copia di tutti gli atti autorizzati |
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Articolo 9 - (Funzioni di accertamento e verifica)1. Il Sindaco territorialmente competente provvede all'accertamento ed alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, avvalendosi della struttura organizzativa del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL nel territorio della quale è ricompreso il Comune medesimo. |
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“Art. 10 - Pubblicità sanitariaN2 1 La pubblicità sanitaria, in q |
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Articolo 11 - (Legale rappresentante della struttura)1. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare tempestivamente al Sindaco: a) le successive variazioni del direttore sanitario accompagnate dalla documentazione di cui all'art. 7, comma 2; b) Il nominativo del medico che sostituisce il direttore sanitario in caso di assenza o impedimento; |
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“Art. 12 - (Direttore sanitario - Requisiti)N4 1. Ogni struttura sanitaria deve avere un direttore sanitario. 2. Il direttore sanitario deve essere in possesso della specializzazione in una delle discipline dell’area di sanità pubblica o in una disciplina equipollente o deve aver svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private. |
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Articolo 13 - (Direttore sanitario - Compiti)1. Il direttore sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico ed organizzativo essendone responsabile nei confronti della titolarità e dell'autorità sanitaria competente ed in particolare: a) cura l'applicazione del documento sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura proponendo le eventuali variazioni; b) controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto all'attivit&agra |
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"Art. 14 - Titolare dello studio professionaleN4 “1. Il titolare dello studio professionale è tenuto a comunicare tempestivamente al sindaco: |
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"Articolo 15 - (Sanzioni)N4 1. Il sindaco dispone la chiusura della struttura o dello studio aperto o trasferito in altra sede senza autorizzazione o, nei casi in cui sia ammessa, senza la dichiarazione di inizio di attività. Dispone la chiusura dell’attività ambulatoriale e di degenza a ciclo diurno aperta senza autorizzazione all’interno delle strutture di ricovero. 2. Il sindaco dichiara altresì la decadenza dell’autorizzazione e dispone la chiusura della struttura e dello studio, anche aperto a seguito di dichiarazione di inizio attività, nei quali sia stato accertato l’esercizio abusivo della professione sanitaria o in cui siano state commesse gravi o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini. |
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Articolo 16 - (Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 15)1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è effettuato dalla competente struttura organizzativa delle Aziende UUSSLL N2 "2. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie si |
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Articolo 17 - (Norme transitorie.)N2"1. Le disposizioni sui requisiti obbligatori di cui alla presente legge trovano immediata applicazione nel caso di attivazione di nuove strutture e studi e di ampliamento o trasformazione o trasferimento di sede di strutture e studi già autorizzati." N2 "2. Nel caso di ampliamento o trasformazione di strutture o studi già autorizzati, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate limitatamente all'oggetto dell'ampliamento o della trasformazione." 3. Per ampliamento si intende un aumento del numero di posti letto o l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte. |
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TITOLO III - ACCREDITAMENTO |
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Articolo 18 - (L'accreditamento)1. Le strutture sanitarie pubbliche in esercizio, le strutture sanitarie private autorizzate e i professionisti che intendano erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale all'interno degli atti della programmazione sanitaria regionale, debbono ottenere preventivamente l'accreditamento. |
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"Art. 19 - (Procedure per l'accreditamento)N4 “1. I requisiti generali e specifici, i manuali e le procedure di accreditamento, nonché i tempi per l’adeguamento ai requisiti delle strutture in esercizio sono definiti con regolamento di attuazione della presente legge.” 2. I requisiti generali e specifici sono definiti avendo a riferimento nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni: a) la qualità dei sistemi organizzativi; b) la qualità tecnico-professionale; c) la qualità come percep |
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TITOLO IV - NORME FINALI |
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"Art. 20 - (Nuove costruzioni)N2 1. Per la realizzazione di strutture sanitarie, o per l'ampliamento di quelle esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno che comporti un aumento di posti letto rispetto alle dotazioni previste dalla programmazione regionale, i sogge |
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"Art. 20-bis" - Finanziamento1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, in relazione al Titolo III, si provvede |
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Articolo . 21 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali: a) la LR 16 giugno 1976, n. 26 "Norme di salvaguardia per il rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio, ampliare servizi diagnostici e ambulatoriali extraospedalieri" e successive modificazioni e integrazioni; b) il comma 1, secondo peri |
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