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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Puglia 31/05/1980, n. 56
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- L.R. 25/08/2003, n. 19
- L.R. 05/04/1995, n. 16
- L.R. 04/07/1994, n. 24
- L.R. 24/01/1981, n. 11
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Titolo I - NORME GENERALI |
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Articolo 1 - Disciplina della tutela e dell'uso del territorio1. La legge sulla tutela ed uso del territorio della Regione Puglia individua e disciplina, in riferimento ai livelli di governo del |
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Articolo 2 - Soggetti della pianificazione1. Sino alla istituzione dell'ente intermedio, i soggetti della pianificazione sono: |
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Articolo 3 - Strumenti della pianificazione territoriale1. Gli strumenti della pianificazione sono: |
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Titolo II - STRUMENTI URBANISTICI |
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Capo I - Sezione I - Piano Urbanistico Territoriale(PUT) |
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Articolo 4 - Contenuti del PUT.1. Il PUT della Regione: a) recepisce gli indirizzi economici e sociali de |
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Articolo 5 - Elaborati del PUT.1. Il PUT è costituito dai seguenti elaborati: 1) relazione generale che contiene: |
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Articolo 6 - Formazione ed approvazione del PUT.1. La Giunta Regionale, su iniziativa dell'Assessore all'Urbanistica, adotta lo schema del PUT e lo trasmette al Consiglio Regionale per la verifica della coerenza dei suoi contenuti agli indirizzi economici e sociali della programmazione nazionale e regionale, nonché ai provvedimenti legislativi ed amministrativi nazionali e regionali in vigore. 2. Lo schema, adeguato sulla base delle indicazioni del Consiglio Regionale, viene adottato dalla Giunta Regionale quale proposta del PUT che viene depositata in l |
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Articolo 7 - Effetti del PUT.1. Il PUT costituisce quadro di riferimento per la pianificazione generale e/o di settore del territorio regionale, ad ogni scala. |
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Articolo 8 - Contenuti, elaborati, formazione e approvazione del PUTT.1. Fino all'entrata in vigore del primo PUT la Regione può individuare ed organizzare il territorio mediante PUT per temi (PUTT), i |
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Articolo 9 - Contenuti del PUI.1. Il piano urbanistico intermedio rappresenta a scala sub - regionale il quadro di specificazione delle pianificazioni territoriali |
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Articolo 10 - Elaborati del PUI.1. Il PUI è costituito dai seguenti elaborati: |
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Articolo 11 - Formazione ed approvazione del PUI.1. Fino all'istituzione dell'ente intermedio, alla formazione, adozione ed approvazione del PUI provvede la Regione secondo le proce |
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Articolo 12 - Effetti del PUI.1. Il PUI ha gli stessi effetti del PUT.
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Capo II - PIANIFICAZIONE COMUNALE |
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Sezione I - Piano regolatore |
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Articolo 13 - Piano regolatore intercomunale1. Due o più comuni contermini, costituiti in consorzio volontario ai sensi della legge comunale e provinciale, oppure compresi in consorzi obbligatori ai sensi della legislazione vigente, possono adottare il Piano Regolatore Intercomunale, sostituitivo a tutti gli effetti dei Piani Regolatori Generali. |
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Articolo 14 - Piano Regolatore Generale Comunale: contenuti1. Il Piano Regolatore Generale Comunale organizza e disciplina l'intero territorio comunale. 2. Il Piano: 1) prevede le esigenze dei settori produttivi, del settore abitativo e di quello infrastrutturale a scala urbana; |
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Articolo 15 - Piano Regolatore Generale Comunale: elaborati1. Il PRG è costituito dai seguenti elaborati: 1) Relazione generale che contiene: a) la ricognizione dello stato fisico - giuridico - economico - sociale del territorio comunale; b) la illustrazione degli obiettivi generali e particolari del PRG e dei criteri e metodi seguiti per la loro individua |
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Articolo 16 - Piano Regolatore Generale Comunale: formazione ed approvazione1. Tutti i Comuni della Regione hanno l'obbligo di formare il Piano Regolatore Generale. 2. Il Consiglio Comunale delibera preliminarmente gli obiettivi ed i criteri di impostazione del PRG, nonché i modi ed i tempi della sua formazione. 3. Il PRG è adottato dal Consiglio Comunale, su proposta della giunta municipale. 4. Il PRG adottato è depositato, entro 15 giorni, presso la segreteria del comune per 30 giorni successivi durante i quali chiunque può prenderne visione e può nei successivi 30 giorni proporre osservazioni a tutela del pubblico interesse e/o coerenti agli obiettivi ed ai criteri di impostazione del PRG. 5. Dell'avven |
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Articolo 16-bis - (Esame istruttorio p.r.g. di Comune con popolazione non superiore a 15.000 abitanti) |
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Articolo 17 - Piano Regolatore Generale Comunale: effetti e misure di salvaguardia1. Il PRG costituisce quadro di riferimento vincolante per ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale. |
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Capo II - PIANIFICAZIONE COMUNALE |
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Sezione II - Strumenti esecutivi del Piano Regolatore |
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Articolo 18 - Strumenti esecutivi del Piano Regolatore1. Al Piano Regolatore viene data esecuzione mediante: |
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Articolo 19 - Piano Particolareggiato: contenuti1. Il piano particolareggiato(PP) precisa ed esegue le prescrizioni e previsioni del piano regolatore. 2. Il piano particolareggiato: a) delimita i |
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Articolo 20 - Piano particolareggiato: elaborati1. Gli elaborati del piano particolareggiato di esecuzione sono i seguenti: a) relazione illustrativa con specifici riferimenti alle prescrizioni e previsioni del piano regolatore; |
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Articolo 21 - Piano particolareggiato: formazione ed approvazione1. Il piano particolareggiato è adottato con delibera del Consiglio Comunale, previo parere obbligatorio del dirigenti dell'Ufficio Tecnico Comunale corredato della scheda di controllo di cui al successivo art. 35 della presente legge, nonché previo parere obbligatorio delle Commissioni Urbanistica e/o Edilizia Comunale. 2. Entro 15 giorni dalla sua adozione, il piano particolareggiato viene depositato presso la segreteria del Comune per 10 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. 3. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante i quotidiani a maggiore diffusione locale e manifesti affissi nei luoghi pubblici e sull'albo pretorio del Comune. 4. Fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, possono essere presentate opposizioni da parte dei pro |
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Articolo 22 - Piano di recupero: contenuti1. Il piano di recupero, concernente singolarmente o complessivamente gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree come individuate nell'ambito delle zone di recupero definite dal PRG, o, in mancanza, da apposita delibera del Consiglio |
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Articolo 23 - Piano di recupero: elaborati1. Gli elaborati del piano di recupero sono i seguenti: a) relazione ed elaborati grafici contenenti: 1) riferimenti specifici alle prescrizioni e previsioni del PR |
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Articolo 24 - Piano di recupero: formazione ed approvazione1. Il Piano di recupero è di iniziativa pubblica o privata. |
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Articolo 25 - Piano di lottizzazione: contenuti1. Al piano di lottizzazione si applica la disciplina di cui all'art. 19 della presente legge. |
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Articolo 26 - Piano di lottizzazione: elaborati1. Al piano di lottizzazione di applica la disciplina di cui all'art. 20 della presente legge. |
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Articolo 27 - Piano di lottizzazione: formazione ed approvazione1. Il piano di lottizzazione è adottato, unitamente allo schema di convenzione, con delibera del Consiglio Comunale e su proposta di tutti i proprietari degli immobili interessati, compresi in una o più unità minime di intervento. |
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Articolo 28 - Piano di lottizzazione: contenuto della convenzione1. La convenzione regolante i rapporti tra Comune e proprietari degli immobili compresi nel piano di lottizzazione deve prevedere: 1) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, nella misura stabilita dal DM 2/4/1968 n. 1444, salvo diversa ind |
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Articolo 29 - Concessione1. La concessione di cui all'art. 1 della legge statale 28.1.1977 n. 10 è data dal Sindaco al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederla, a norma dell'art. 4 della stessa legge 28.1.1977 n. 10. 2. Per le sole zone tip |
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Articolo 30 - Concessione in deroga1. Il potere di deroga, previsto da norme degli strumenti urbanistici o di regolamenti edilizi, può essere esercitato limitatamente |
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Articolo 31 - Trasformazione di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico |
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Articolo 32 - Misure di salvaguardia1. Le misure di salvaguardia di cui al precedente art. 17 si applicano agli strumenti esecutivi del PR, di iniziativa pubblica, dall |
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Articolo 34 - Licenza di abitabilità o di uso1. La licenza di abitabilità o di uso è rilasciata dal Sindaco, previo nulla - osta dell'Ufficiale Sanitario e parere favorevole d |
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Articolo 35 - Scheda di controllo1. Le deliberazioni comunali di adozione e di approvazione del piano esecutivo devono essere corredate da una scheda di controllo, compilata secondo un modello stabilito con delibera della Giunta Regionale, dalla quale risultino i contenuti dei pareri eventualmente espressi dagli Enti, Commissioni ed Uffici di cui all'articolo 21 della presente legge e gli elementi per il riscontro della conformità dei piani medesimi alle prescrizioni: |
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Capo II - PIANIFICAZIONE COMUNALE |
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Sezione III - Attuazione del piano regolatore |
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Articolo 36 - Attuazione del piano regolatore1. Il Piano Regolatore Generale si attua mediante il programma pluriennale definito dalla legge statale 28.1.1977 n. 10 e disciplinato dalla legge regionale 12.2.1979 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per i comuni non obbligati alla redazione del PPA le fasi di esecuzione previste negli strumenti urbanistici sono inderogabili. 3. Alla legge regionale di cui al primo comma sono apportate le seguenti modifiche: 4. Il Piano Regolatore Generale si attua mediante il programma pluriennale definito dalla legge statale 28.1.1977 n. 10 e disciplinato dalla legge regionale 12.2.1979 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Per i comuni non obbligati alla redazione del PPA le fasi di esecuzione previste negli strumenti urbanistici sono inderogabili. 6. Alla legge regionale di cui al primo comma sono apportate le seguenti modifiche: 7. L'art. 1 è sostituito dal seguente: |
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Articolo 37 - Attuazione degli strumenti esecutivi del piano regolatore e pubblica utilità1. I piani particolareggiati vanno attuati in un tempo non maggiore di 10 anni e la loro approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste. 2. I piani esecutivi di cui alla legge 18.4.1962 n. 167 e successive modifiche (piani di zona) ed all' |
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Articolo 38 - Onerosità della concessione1. La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché al c |
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Titolo III - VIGILANZA E SANZIONI |
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Capo I - Poteri del Sindaco |
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Articolo 40 - Vigilanza sulle attività edilizie e sulle modificazioni di destinazione1. Il Sindaco esercita la vigilanza sulle attività edilizie e sulle modifiche di destinazione degli immobili, che si eseguono nel t |
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Articolo 41 - Procedure repressive di attività irregolari1. Qualora sia constatata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di prescrizioni di strumenti urbanistici e dei loro programmi di attuazione, nonché delle concessioni, il Sindaco deve ordinare l'immediata sospensione di ogni attività, con riserva dei provvedimenti definitivi che deve emanare entro 30 giorni dalla notifica della ordinanza. 2. L'ordinanza di sospensione ed i provvediment |
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Capo II - Sanzioni amministrative |
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Articolo 42 - Sanzioni amministrative per irregolare pagamento del contributo di concessione1. Il mancato versamento del contributo di concessione, di cui all'art. 38, nei termini stabiliti dai provvedimenti comunali, compor |
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Articolo 43 - Sanzioni amministrative per opere eseguite in parziale difformità della concessione o autorizzazione1. Il Sindaco ordina la demolizione, a spese del titolare della concessione o autorizzazione, delle opere realizzate in parziale difformità dalla concessione o autorizzazione, fissandone il termine. |
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Articolo 44 - Sanzioni amministrative per opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione1. Il Sindaco dispone con ordinanza motivata la demolizione, a cura e spese del proprietario, delle opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione, fissandone il termi |
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Articolo 45 - Annullamento di concessione o di autorizzazione1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Sindaco app |
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Articolo 46 - Sanzioni amministrative per opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di Enti territoriali, in totale difformità o in assenza di concessione o autorizzazione1. Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e/o di enti territor |
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Articolo 47 - Altre sanzioni amministrative1. Salvo quant'altro disposto da leggi statali e regionali, le violazioni delle prescrizioni e dei divieti della presente legge comportano le seguenti sanzioni amministrative: |
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Articolo 48 - Disposizioni generali sulle sanzioni amministrative1. Le sanzioni amministrative non sono comminabili in caso di gratuita acquisizione dell'immobile al patrimonio indisponibile del Comune. |
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Capo III - Poteri sostituitivi |
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Articolo 49 - Sostituzione nella vigilanza del Sindaco1. In caso di inattività del Sindaco nelle ipotesi previste dagli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 della presente legge |
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Articolo 50 - Annullamento provvedimenti illegittimi1. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, provvede, entro 30 giorni dalla conoscenza, ad assegnare un termine di ulteriori 30 giorni al Sindaco o al Consiglio Comunale p |
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Titolo IV - STANDARDS URBANISTICI |
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Articolo 51 - Limitazioni delle previsioni insediative fino all'entrata in vigore dei piani territoriali1. Salvo quant'altro disposto da leggi statali e regionali, sino all'entrata in vigore dei piani territoriali: a) le previsioni insediative per la pianificazione al livello comunale vanno rapportate ad un periodo di 15 anni; b) il calcolo dei fabbisogni pregressi ed emergenti nei settori residenziale, produttivo (agricolo, industriale, artigianale, direzionale, commerciale, turistico) ed infrastrutturale, va eseguito secondo i criteri di cui all'ultimo comma del presente articolo, nonché secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi statali e, in particolare, utilizzando i parametri e le disposizioni del DM 2.4.1968 n. 1444; c) per gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e direzionali va osservato quanto segue: 1) per le zone industriali la localizzazione di piano deve essere verificata in relazione: alla presenza (o alla economica esecuzione) delle infrastrutture; alla interferenza con preesistenti attività produttive primarie; alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche; al loro dimensionamento proporzionato in relazione alla entità complessiva della popolazione del Comune, alle attività della popolazione suddetta, alla ripartizione degli addetti residenti nel Comune e dei posti di lavoro ivi localizzati secondo i diversi settori produttivi. 2) per le destinazioni artigianali, esterne alle zone omogenee A, B e C, la localizzazione di piano deve essere verificata in relazione alle compatibilità delle attività previste con le zone residenziali, alla presenza (o alla economica esecuzione) delle infrastrutture; esse inoltre vanno proporzionate in relazione alle esigenze pregresse ed emergenti del settore nel solo ambito comunale. In tali zone il piano può prevedere, in funzione delle attività consentite, la presenza di residenze nella misura di una unità abitativa per lotto con superficie utile comunque non superiore al 20% di quella destinata alle attività produttive. 3) per le destinazioni commerciali, esterne alle zone omogenee A, B e C, la localizzazione di piano va verificata in relazione al |
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Titolo V - COMITATO URBANISTICO REGIONALE |
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Articolo 52 - Comitato Urbanistico Regionale |
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Titolo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Articolo 53 |
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Articolo 541. Il piano paesistico di cui all'art. 5 d |
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Articolo 551. Tutti i Comuni della Regione sono obbligati a dotarsi di un Piano Regolatore conforme alle prescrizioni della presente legge, entro due anni dall'entrata in vigore della stessa. 2. Fino all'adozione ed approvazione del PRG di cui al comma precedente, possono essere apportate varianti agli strumenti urbanistici vigenti |
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Articolo 561. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.
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25/11/2024
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