Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, della L.R. 24/07/2012, n. 22, così recitava:

"Articolo 52 - Comitato Urbanistico Regionale

Il Comitato Urbanistico Regionale di cui alla legge regionale 17.1.1980 n. 8 ha funzione di consulenza tecnico - amministrativa nella materia "urbanistica" anche per gli enti sub - regionali e locali.

Alla predetta legge sono apportate le seguenti modifiche:

Il Comitato Urbanistico Regionale di cui alla legge regionale 17.1.1980 n. 8 ha funzione di consulenza tecnico - amministrativa nella materia "urbanistica" anche per gli enti sub - regionali e locali.

Alla predetta legge sono apportate le seguenti modifiche:

L'art. 2 è abrogato

Il Comitato Urbanistico Regionale di cui alla legge regionale 17.1.1980 n. 8 ha funzione di consulenza tecnico - amministrativa nella materia "urbanistica" anche per gli enti sub - regionali e locali.

Alla predetta legge sono apportate le seguenti modifiche:

Omissis

Il 1° comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

"Il CUR è presieduto dall'Assessore all'Urbanistica, o da un suo delegato scelto tra i componenti di cui ai successivi punti a) e b), ed è composto dai seguenti membri dotati di specifica competenza tecnico - urbanistica nelle discipline dell'uso del territorio o di specifica competenza in diritto amministrativo:

a) da tre rappresentanti dei Comuni della Regione, designati dall'ANCI;

b) da due rappresentanti delle Province della Regione, designati dall'UPI;

c) da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali degli architetti ed ingegneri, designati dai rispettivi Ordini della Regione, d'intesa tra loro;

d) da sette membri designati dal Consiglio Regionale, con voto limitato a quattro;

e) dal coordinatore dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;

f) da un funzionario della massima fascia dell'Assessorato alla Programmazione designato dall'Assessore competente."

Dalla redazione