Articolo aggiunto dall’articolo unico, comma 1, della L.R. 04/07/1994, n. 24 e, successivamente, abrogato dall’art. 3, comma 1, della L.R. 24/07/2012, n. 22, così recitava:

"Articolo 16-bis - (Esame istruttorio p.r.g. di Comune con popolazione non superiore a 15.000 abitanti)

1. L'esame istruttorio del piano regolatore generale di Comune con popolazione non superiore a 15.000 abitanti all'ultimo censimento:

dall'assessore regionale all'Urbanistica, che lo presiede;

dal coordinamento del Settore urbanistico regionale (C.U.R.), designati dal Presidente del Comitato stesso.

2. Alle riunioni del Comitato ristretto possono essere inviati il Sindaco del Comune interessato o suo delegato, assistito dal progettista del p.r.g. e dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, nonché i rappresentanti degli Assessori regionali e delle Amministrazioni dello Stato competenti ad esprimere parere in merito all'approvazione del piano.

3. Le determinazioni del comitato ristretto devono essere assunte con la maggioranza assoluta dei componenti e sostituiscono a tutti gli effetti la relazione istruttoria del Settore urbanistico regionale ed il parere del C.U.R. previsti dal comma 8 del precedente art. 16.

4. Per il funzionamento del comitato ristretto valgono le stesse regole del C.U.R., salvo quanto espressamente disciplinato dal presente articolo."

Dalla redazione