Articolo abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 08/06/2021, n. 14, così recitava:

"Art. 16 - Non cumulabilità degli incarichi

1. Nei vari organismi di gestione e consultivi si applica, per quanto compatibile, il criterio della non cumulabilità degli incarichi."

Dalla redazione