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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. AEEGIS 20/10/2010, n. 181
Delib. AEEGIS 20/10/2010, n. 181
Delib. AEEGIS 20/10/2010, n. 181
- Delib. Aut. En. El. Gas 03/12/2010, n. ARG/elt 225/10
- Delib. Aut. En. El. Gas 28/04/2011, n. ARG/elt 51/11
- Delib. Aut. En. El. Gas 12/12/2013, n. 578/2013/R/eel
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[Premessa]L’Autorità per l’energia elettrica e il gas nella riunione del 20 ottobre 2010 Visti: — la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); — la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07; — il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105/10, come modificato dalla legge di conversione 13 agosto 2010, n. 129/10 (di seguito: decreto-legge n. 105/10); — il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99; — il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo n. 267/00); — il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03); — la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04); — il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006; — il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006); — il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, recante «Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» (di seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007); — il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 marzo 2009, recante «Disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare»; — il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, recante «Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare» (di seguito: decreto ministeriale 6 agosto 2010); — l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato; — la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2007, n. 40/07; — l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 88/07); — la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 90/07); — l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 come successivamente modificato e integrato; — il Testo integrato delle Disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT); — il Testo integrato delle Condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, allegato B alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07; — il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto, allegato A alla deliberazione dell’Autorità 3 giugno 200 |
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ALLEGATO A - Attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici |
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Definizioni1.1 Ai soli fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 “, al TICA” N1 oltre che le seguenti: — data di invio di una comunicazione è: – per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all’atto dell’inserimento; |
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Art. 2. - Ambito di applicazione2.1 Il presente provvedimento, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 15 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica a tutti gli impianti fotovoltaici, ivi inclusi gli impianti fotovoltaici di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto ministeri |
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Art. 3. - Finalità3.2 Il presente provvedimento si pone la finalità di dare attuazione a quanto previsto dal decreto ministeriale 6 agosto 2010 ed in particolare di: |
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Titolo II - Disposizioni relative alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico |
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Art. 4. - Connessioni alla rete elettrica4.1 Ai fini della richiesta e della realizzazione della connessione di un impianto fotovoltaico alla rete con obbligo di connessione di terzi si applica quanto previ |
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Art. 5. - Misura dell’energia elettrica prodotta ai fini dell’erogazione della tariffa incentivante5.1 La misura dell’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 6 agosto 2010, viene effettuata secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 88/07. 5.2 Il responsabile, ai sensi della deliberazione n. 88/07, dell’attivit |
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Art. 6. - Modalità di calcolo della produzione aggiuntiva di un impianto fotovoltaico oggetto di un intervento di potenziamento ai fini dell’erogazione della tariffa incentivante6.1 Nel caso di potenziamento di un impianto esistente, la produzione aggiuntiva di un impianto, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto ministeriale 6 agosto 2010, è calcolata dal GSE come differenza fra: a) l’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto potenziato; |
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Titolo III - Condizioni per l’ammissione alla tariffa incentivante, alla maggiorazione e al premio |
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Art. 7. - Condizioni per accedere alla tariffa incentivante e alla maggiorazione7.1 Ai fini del presente provvedimento, l’impianto fotovoltaico può essere composto anche da sezioni di impianto a condizione che: a) all’impianto corrisponda un solo Soggetto Responsabile; b) ciascuna sezione dell’impianto sia dotata di autonoma apparecchiatura per la misura dell’energia elettrica prodotta ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 88/07; c) il Soggetto Responsabile consenta al GSE l’acquisizione, per via telematica, delle misure rilevate dalle apparecchiature per la misura di cui alla precedente lettera b), qualora necessaria per gli adempimenti di propria competenza. Tale acquisizione può avvenire anche per il tramite dei gestori di rete sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6.1, lettera b), della deliberazione n. 88/07; d) a ciascuna sezione, nel caso di impianti fotovoltaici di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2010, corrisponda una sola tipologia tra quelle previste dal titolo II, colonne A), B) e C) e dall’articolo 10, comma 6, del medesimo decreto ministeriale, ovvero corrisponda la tipologia di intervento di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto ministe |
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Art. 8. - Ammissione alla tariffa incentivante e alla maggiorazione8.1 Il GSE verifica la completezza della richiesta di cui al comma 7.2, nonché il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e delle disposizioni del decreto ministeriale 6 agosto 2010. Entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, il GSE comunica al Soggetto Responsabile l’ammissione o la non ammissione alla tariffa incentivante nei limiti stabiliti all’articolo 3 del medesimo decreto ministeriale e la relativa tariffa spettante, nonché l’ammissione o meno all’eventuale maggiorazione provvedendo ad assicurarne, nelle medesime tempistiche, l’erogazione. Al fine di definire i termini di decorrenza e di conclusione delle tempistiche di cui al predetto articolo 4, comma 2, si utilizzano le definizioni di data di ricevimento di una comunicazione e di data di invio di una comunicazione. |
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Art. 9. - Condizioni per accedere al premio9.1 Il Soggetto Responsabile di un impianto ammesso a beneficiare delle tariffe incen |
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Art. 10. - Ammissione al premio10.1 Il GSE verifica la completezza dell’istanza di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, completa delle certificazioni energetiche di cui all’articolo 9, comma 2, del medesimo decreto ministeriale, nonché il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento. Entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di cui al comma 9.1, il GSE comunica al Soggetto Responsabile l’ammissione o la non ammissione al premio. Al fine di definire i termini di decorrenza e di conclusione delle tempistiche di cui al predetto articolo 4, comma 2, si utilizzano le definizi |
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Titolo IV - Modalità e condizioni di erogazione delle tariffe incentivanti, delle maggiorazioni e del premio |
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Art. 11. - Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti, delle maggiorazioni e del premio11.1 La tariffa incentivante e l’eventuale maggiorazione vengono riconosciute ai Soggetti Responsabili ammessi ai sensi dell’articolo 8: a) per venti anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, per gli impianti fotovoltaici per i quali il Soggetto Responsabile abbia presentato al GSE richiesta nei tempi previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010; |
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Art. 12. - Obblighi da rispettare nella gestione dell’impianto che ha avuto accesso alle tariffe incentivanti12.1 Nella gestione dell’impianto fotovoltaico che ha avuto accesso alle tariffe incentivanti, il Soggetto Responsabile è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi: |
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Art. 13. - Regole tecniche e convenzione per l’applicazione del terzo conto energia fotovoltaico13.1 Il GSE predispone un documento tecnico contenente le modalità per implementare le disposizioni di cui al presente provvedimento e al decreto ministeriale 6 agosto 2010, prevedendo un successivo periodo di consultazione. In tale documento sono riportate, inoltre, le modalità per l’individuazione della tipologia di tariffa incentivante a cui un impianto può accedere, ivi incluse schede di dettaglio che, in relazione alle singole applic |
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Art. 14. - Verifiche14.1 Il GSE esegue verifiche sugli impianti fotovoltaici in esercizio che percepiscono le tariffe incentivanti, prevedendo anche sopralluoghi a campione al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, nonché al fine di verificare le apparecchiature di misura. 14.2 |
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Art. 15. - Monitoraggio tecnologico15.1 Al fine di consentire il monitoraggio tecnologico previsto all’articolo 18, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, i Soggetti Responsabili sono tenuti a fornire al GSE le seguenti informazioni: a) contestualmente alla richiesta dell’incentivo, il consuntivo del costo totale dell’impianto, suddiviso nelle tre voci: — fornitura moduli; |
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Titolo V - Disposizioni finali |
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Art. 16. - Modalità di copertura delle risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti, delle maggiorazioni e del premio, nonché per la gestione delle attività previste dal decreto ministeriale 6 agosto 201016.1 Le tariffe incentivanti, le maggiorazioni e il premio sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto. 16.2 I costi relativi all’avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal GSE ai sensi dell’articolo 13, sono posti a carico del Conto per nuo |
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Art. 17. - Disposizioni finali17.1 Con successivo provvedimento l’Autorità determinerà le modal |
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“Articolo 18 - Indennizzo nel caso di perdita del diritto a una determinata tariffa incentivanteN2 18.1 Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per la connessione previsti dal TICA comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante si applica quanto previsto dal presente articolo. 18.2 Ai fini del presente articolo, i giorni lavorativi di ritardo imputabili al gestore di rete sono i giorni per i quali sono stati riconosciuti o devono essere riconosciuti gli indennizzi automatici previsti dal TICA. 18.3 Il Soggetto Responsabile, dopo aver ricevuto dal GSE la comunicazione di cui al comma 8.1, presenta al gestore di rete la richiesta di erogazione dell’indennizzo di cui al presente articolo, evidenziando: a) i tempi, previsti dal TICA e nel preventivo, per la connessione da parte del gestore di rete dell’impianto fotovoltaico; b) i giorni lavorativi di ritardo imputabili al gestore di rete per i quali sono stati riconosciuti o devono essere riconosciuti gli indennizzi automatici previsti dal TICA; c) il valore della tariffa incent |
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