D. Ass.R. Sicilia 15/12/2014, n. 2351/GAB | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Ass.R. Sicilia 15/12/2014, n. 2351/GAB

Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.
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[Premessa]



L’ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO


Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii. “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale”;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi e dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e ss.mm.ii.”;

Vista la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, artt. 3 e 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, art. 11;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88;

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 41;

Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 77;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30, comma 1;

Visto il decreto n. 908 dell’11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficia

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Art. 1

Per i motivi di cui alla premessa, sono modificati i requisiti per l’attribuzione della classif

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Art. 2

Fino all’adozione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 10, comma 5, del DL 31

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Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in forma

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Allegato

“Oltre ai requisiti di seguito elencati per l’attribuzione della classifica, le aziende turistico-ricettive devono disporre di:

- almeno un servizio igienico completo di lavabo, doccia o vasca, bidet, WC (ogni 4 posti letto sprovvisti di bagno privato – 6 posti letto per le strutture classificate ad una stella). All’interno delle camere d’albergo, in deroga al DPR 30 dicembre 1970, n. 1437 è consentita la sistemazione temporanea di uno o due letti supplementari per:

a) l’alloggio di bambini di età non superiore ai dodici anni appartenenti al nucleo familiare;

b) per accompagnatori di persone diversamente abili, che li assistano durante il soggiorno in albergo. I letti aggiunti dovranno essere rimossi entro il giorno successivo la liberazione della camera da parte degli ospiti;

- lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera se sprovvista di bagno privato (la camera potrà contenere un massimo di 4 posti letto non sovrapponibili, ad eccezione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù);

– organizzazione dei servizi con addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.

Devono, inoltre, essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza nonché adeguati a quanto disposto dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e successive modifiche ed al decreto legislativo n. 626/94.

Le strutture quali affittacamere e case appartamenti per vacanze ed in generale tutte le attività prevalentemente svolte in edifici o porzioni di essi aventi destinazione abitativa, purché possiedano tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 ed abbiano capacità ricettiva non superiore alle sei camere, soddisfano le disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche quando è garantita la visitabilità ex art. 5.1 del D.M. n. 236/89.

Per dipendenza alberghiera si intende una struttura costituita dal complesso dei locali facenti parte di un’azienda alberghiera nei quali sono alloggiati i clienti che devono avvalersi dei servizi generali di altra struttura della stessa azienda, detta “casa madre” o “casa principale”, collocata in diverso fabbricato o anche nello stesso ma con diverso ingresso.

Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre, dotate di collegamenti e servizi idonei ed, inoltre, devono essere assicurati una gestione unitaria e la sorveglianza dei locali.

Le dipendenze alberghiere sono classificate, di regola, nella categoria inferiore a quella attribuita alla casa madre, ed in questo caso non si terrà conto del numero delle camere della dipendenza ai fini dell’individuazione delle dimensioni dei locali comuni della casa madre.

I servizi offerti da tutti gli esercizi ricettivi sono inclusi nel prezzo della camera, ad esclusione di quelli a fianco ai quali sia diversamente specificato.

La consumazione della prima colazione, quando non è inclusa nel prezzo della camera, è facoltativa.


Accesso di animali

L’accesso di animali al seguito della clientela può essere consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nei regolamenti comunali.

Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose.


Denominazione

La denominazione di ciascuna struttura ricettiva disciplinata dal presente decreto non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell’ambito territoriale dello stesso comune, ovvero nel territorio di comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue; non è inoltre, consentito di assumere denominazione di un’azienda cessata senza formale autorizzazione del titolare della stessa, fatta salva l’applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia, tranne che siano trascorsi almeno sette anni dall’effettiva cessazione dell’azienda.

I liberi consorzi dei comuni, competenti per territorio, verificano il rispetto di quanto disposto al comma 1, in sede di rilascio della classifica, nonché nei casi di mutamento della denominazione, segnalati dagli Sportelli unici per le attività produttive, con apposita SCIA.

Per le strutture extralberghiere, realizzate antecedentemente al R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 (T.U.LL.SS), non è richiesto il certificato di abitabilità. In questo caso, dovrà essere prodotta l’attestazione del certificato di collaudo statico dell’immobile.

Per le aziende ricettive esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nell’ipotesi che oggettive impossibilità tecniche derivanti da vincoli di natura urbanistica, ambientale, monumentale, etc., impedissero il possesso di una parte dei requisiti minimi richiesti per la corrispondente classificazione in stelle, previsti dal presente decreto, i liberi consorzi dei comuni, competenti per territorio, possono, su richiesta di parte e previa autorizzazione dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo – finalizzata all’adozione di una metodologia comune da applicare nell’ambito del territorio regionale - valutata la documentazione comprovante l’oggettiva impossibilità tecnica, entro i termini stabiliti all’art. 5, comma 3, della legge regionale n. 27/96, mantenere la classificazione precedentemente assegnata alla struttura ricettiva, motivando l’eventuale diniego.

Trascorso infruttuosamente il predetto termine, vi provvederà, su richiesta dell’interessato, l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo .

I requisiti di cui al presente provvedimento potranno essere oggetto di successiva modifica alla luce di nuovi orientamenti che si determineranno in sede comunitaria, nazionale o regionale.


STRUTTURE ALBERGHIERE

1. Alberghi, motel, villaggi-albergo

Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, eventualmente vitto, ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile. Le dimensioni delle camere e/o unità abitative sono quelle previste dalla normativa vigente.

Con riferimento alla superficie, la stessa non potrà essere inferiore a mq. 8 se ad un posto letto; mq. 14 se a due posti letto; mq. 20 se a tre posti letto; mq. 26 se a quattro posti letto.

Le dimensioni per quanto attiene l’altezza fanno riferimento alla vigente normativa.

Ogni camera potrà contenere un massimo di quattro posti letto, non sovrapponibili; le dimensioni di cui sopra potranno essere eventualmente ridotte, per gli esercizi già esistenti, secondo quanto disposto dalla legge n. 203 del 30 maggio 1995.

Tali esercizi devono disporre di almeno 7 camere o unità abitative nella casa madre.

Per le dimore soggette a vincolo della Sovrintendenza, si prescinde dalla limitazione del numero delle camere.

Le unità abitative sono costituite da uno o più locali sprovvisti di cucina, contrassegnati dalla stessa numerazione.

Per suite si intendono le unità ricettive costituite da un vano soggiorno all’interno della camera stessa o in locale annesso; nel locale annesso è possibile pernottare in divano o poltrona letto, secondo i predetti parametri dimensionali.

Gli alberghi, i motel e i villaggi-albergo sono classificati in cinque classi, contrassegnati in ordine decrescente da cinque ad una stella.

Gli alberghi contrassegnati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di classe internazionale.


Alberghi

Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.

Gli alberghi, annessi ad impianti termali, oltre ai requisiti minimi ed a quant’altro richiesto per gli alberghi di categoria tre stelle o superiore, devono disporre di:

- gabinetti di accertamenti clinici, piscine termali interne e/o esterne;

- locali per varie terapie con relativi servizi ed impianti;

- idonea sistemazione a verde con panchine, viali, illuminazione, parcheggi.


Motel

Sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.

I motel, oltre alle dotazioni ed ai requisiti della classifica di appartenenza, devono essere in possesso di:

- autorimessa attrezzata con box o posti macchina o parcheggio custodito oppure idoneo alloggiamento per le imbarcazioni in numero pari a quello delle camere;

- attrezzature di assistenza meccanica;

- rifornimento carburante.


Villaggi-albergo

Sono alberghi che, in un’unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.

I villaggi-albergo, oltre ad un centro di vita principale per la prestazione di servizi centralizzati ed ai requisiti più avanti elencati, a seconda della classifica attribuita devono essere in possesso di:

- un centro di vita sportiva e ricreativa con spazi esterni adeguatamente attrezzati per l’attività di animazione;

- viabilità e spazi esterni attrezzati, parcheggi situati in zone che non turbino la tranquillità delle unità abitative.

Se il villaggio-albergo è ubicato in prossimità del mare, vicino alla zona balneare, dovranno, inoltre, prevedersi:

- servizi igienici;

- bar;

- spogliatoi (facoltativi);

- magazzino per il deposito delle attrezzature.


CLASSIFICA

1. Alberghi, motel, villaggi-albergo

A.5 Stelle (*****)

Requisiti minimi

Eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni ed arredi;

Sale a disposizione degli ospiti per incontri, riunioni, etc.

Organizzazione gestionale e direttiva particolarmente qualificata e ottima conoscenza di almeno due lingue straniere tra quelle maggiormente diffuse.

Sale di ritrovo, di soggiorno e svago, di lettura, scrittura, TV, bar, ristorante in locali appositamente attrezzati, servizi di ricevimento, accoglienza e informazioni.

I predetti ambienti dovranno essere arredati secondo standard di qualità.

I locali comuni dovranno essere dotati di un adeguato numero di impianti igienico-sanitari separati per uomini e donne preceduti da salette ed arredati in armonia con i locali comuni.

Le sale devono avere superficie complessiva non inferiore a mq. 6 per ognuna delle prime 10 camere più mq. 1,5 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima più mq. 0,75 per ogni camera oltre la ventesima (escludendo dal computo eventuale la sala ristorante e il bar se utilizzati dalla clientela di passaggio).

Biancheria, stoviglie e argenteria di primissima qualità ed adeguate agli ambienti.

Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, WC e bidet) in tutte le camere.

Scale e corridoi spaziosi.

Impianto telefonico abilitato alle chiamate interne ed esterne in ogni camera e nei bagni, almeno nelle nuove costruzioni.

Locali di servizio ai piani.

Ascensori, montacarichi e montavivande adeguati alla struttura ed alla capacità recettiva.

Televisione con antenna satellitare in tutte le camere.

Radio con regolazione autonoma in tutte le camere.

Telefax, fotocopiatrice e struttura telematica con collegamento internet, a pagamento.

Pannellatura e/o efficace materiale fono assorbente in tutte le camere.

Impianto di climatizzazione nelle camere, regolabile dal cliente, e nei locali comuni.

Adeguati impianti di ristorazione.

Parcheggio capace di alloggiare le vetture degli ospiti e/o apposita convenzione con garage o parcheggio autorizzato. Se custodito, sarà a pagamento. Si può prescindere da questo requisito se l’impossibilità oggettiva di realizzazione viene adeguatamente documentata.

Ingresso protetto da portico o pensilina.

Ingresso separato per i bagagli.

Disponibilità di alcune suite.

Divise per il personale e targhe d’identificazione.

Chiamata d’emergenza in tutti i servizi igienici privati e comuni.


Prestazione di servizi

Servizio di primo intervento in autorimessa all’interno della struttura o in officina autorizzata convenzionata.

Servizi accessori ( boutique, fitness, parrucchiere per uomo e donna, etc., dei quali almeno uno obbligatorio), a pagamento.

Servizio di lavanderia e stireria: biancheria resa entro le 12 ore se consegnata prima delle ore 9.00 a pagamento.

Servizio trasporto clienti (vettura o minibus) e bagagli.

Trasporto interno bagagli assicurato 24/24 ore.

Servizio parcheggio auto custodito, assicurato 24/24 ore.

Servizio di prima colazione, pranzo e cena, in sale appositamente attrezzate o in camera su richiesta del cliente.

Servizio di bar e di ristorazione assicurato con personale addetto in via esclusiva.

Servizio di bar nei locali comuni assicurato 16/24 ore.

Servizio di bar nelle camere assicurato 24/24 ore.

Servizio di ricezione, portineria-informazioni assicurato 24/24

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