Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Ass.R. Sicilia 22/11/2018, n. 3098
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- D. Ass. R. 08/07/2021, n. 1736
- D. Ass. R. 05/06/2019
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Premessa
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO
Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii. "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale"; Visto il D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"; Visto il D.P.R. 18 gennaio 2013, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 10 del 28 febbraio 2013 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi e dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12"; Visto il D.P.R. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni" ed, in particolare, l'Allegato 1, che sostituisce l'Allegato 1 al D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modificazioni ed abroga il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 e il D.P.Reg. 21 dicembre 2015, n. 33; Vista la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta"; Vista la legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13 "Riproposizione di norme in materia di turismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell'8 febbraio 2006; |
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Art. 1Per i motivi di cui alla premessa, sono modificati i requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive, di cui a |
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Art. 2L'Allegato "A", facente parte integrante del presente decreto, annulla e sostituisce l'Allegato al Dec.Ass. 15 dicembre 2014, n. 2351/GAB "Requisiti pe |
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Art. 3Ai fini dell'individuazione dei requisiti per l'attribuzione della classifica, descritti nell'allegato "A" al presente decreto, sono strutture alberghi |
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Art. 5È revocato il Dec. Ass. 6 maggio 2002, n. 152 Integrazione del decreto 11 giugno 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende |
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Art. 6Costituisce requisito, al fine dell'ottenimento del provvedimento di classifica, il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ch |
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Art. 7Le strutture ricettive già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano, entro dieci giorni lavorativi, al Dipartimento d |
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Art. 8Le strutture ricettive di nuova attivazione comunicano l'indirizzo PEC, obbligandosi a mantenerlo attivo e funzionante, contestualmente all'atto della |
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Art. 9Le strutture ricettive comunicano al Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo per il tramite del Servizio turistico regionale competent |
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Art. 10I SUAP dei comuni della Regione siciliana adeguano la modulistica in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, e 9 del presente decre |
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Art. 11L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8, e 9 del presente decreto, in quanto impedimento all'acquisizione delle informazio |
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Art. 12Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in forma integrale comprensiva dell'allegato. |
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Art. 13Il presente decreto sarà pubblicato nel sito dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, nell'apposita sezione, ai sensi d |
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Allegato A
1) REQUISITI MINIMI, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE AZIENDE RICETTIVO-ALBERGHIERE ELENCATE ALL’ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 27/1996
1.1 Requisiti minimi Oltre ai requisiti specifici, propri di ogni tipologia di azienda turistico ricettiva, meglio dettagliati nel seguito, ogni azienda turistico-ricettive deve disporre di almeno un servizio igienico completo di lavabo, doccia o vasca, bidet, WC ogni 4 posti letto sprovvisti di bagno privato oppure ogni 6 posti letto per le strutture classificate ad una stella. Le camere non possono contenere più di 4 posti letto non sovrapponibili, ad eccezione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù. Ogni camera, se sprovvista di bagno privato, dovrà prevedere un lavabo con acqua corrente calda e fredda. Le strutture ricettive devono prevedere un'organizzazione dei servizi con addetti adeguati e qualificati al relativo funzionamento. Le strutture ricettive devono essere in possesso di tutti i requisiti di natura tecnico-edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza ed in particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Per le strutture extralberghiere, realizzate antecedentemente al R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 (T.U.LL.SS), non è richiesto il certificato di abitabilità. In questo caso, dovrà essere prodotta l'attestazione del certificato di collaudo statico dell'immobile. Per quanto al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e s.m.i., si applicano alle strutture ricettive le disposizioni previste all'art. 5, punto 5.3 ovvero "Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico. Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme. La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile. Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità. Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici". Le strutture quali affittacamere e case appartamenti per vacanze ed in generale tutte le attività ricettive svolte in edifici o porzioni di essi aventi destinazione abitativa, ed abbiano capacità ricettiva non superiore alle sei camere, devono garantire le condizioni fissate all'art. 5, punto 5.1 (Residenza) del D.M. n. 236/89 ovvero "Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale ... deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche. In particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1.". Il concetto di "visitabilità" è alteresì definito all'art. 2, lettera H), dello stesso del D.M. n. 236/89: "Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta".
1.2 Dipendenze alberghiere Per dipendenza alberghiera si intende una struttura costituita dal complesso dei locali facenti parte di un'azienda alberghiera, nei quali sono alloggiati i clienti che devono avvalersi dei servizi generali di altra struttura della stessa azienda, detta "casa madre" o "casa principale", collocata in diverso fabbricato o anche nello stesso ma con diverso ingresso. Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre, dotate di collegamenti e servizi idonei, assicurando una gestione unitaria e la sorveglianza dei locali. Le dipendenze alberghiere sono classificate, di regola, nella categoria immediatamente inferiore a quella attribuita alla casa madre, ed in questo caso non si terrà conto del numero delle camere della dipendenza ai fini dell'individuazione delle dimensioni dei locali comuni della casa madre.
1.3 Prezzi I servizi offerti da tutti gli esercizi ricettivi devono essere di norma inclusi nel prezzo esposto della camera, ad eccezione di quelli per i quali sia stato espressamente e diversamente specificato. La consumazione della prima colazione, quando non è inclusa nel prezzo della camera, è facoltativa.
1.4 Accesso di animali L'accesso di animali al seguito della clientela può essere consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nei regolamenti comunali. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose.
1.5 Denominazione La denominazione di ciascuna struttura ricettiva disciplinata dal presente decreto non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso comune, ovvero nel territorio di comuni confinanti, qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue. Non è consentito assumere la denominazione di un'azienda cessata senza formale autorizzazione del titolare della stessa, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia, tranne che siano trascorsi almeno sette anni dall'effettiva cessazione dell'azienda. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è consentito alle aziende ricettive di nuova attivazione: - assumere una denominazione che possa generare equivoci di identificazione rispetto ad altre aziende già esistenti nel territorio provinciale; - assumere una denominazione che possa generare equivoci sulla reale natura e classificazione dell'azienda ricettiva; - esporre insegne e, più in generale, predisporre materiale promo-pubblicitario di qualunque natura, anche via internet, che riporti una denominazione dell'azienda diversa da quella dichiarata all'atto dell'avvio dell'attività; I Liberi Consorzi dei comuni e le Città Metropolitane, competenti per territorio, verificano il rispetto delle disposizione di cui al presente punto 1.5 in sede di attribuzione e aggiornamento della classifica, nei casi di mutamento della denominazione, segnalati agli Sportelli Unici per le Attività Produttive, con apposita SCIA, e più in generale nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. n. 27/1996.
2) ALBERGHI, MOTEL, VILLAGGI-ALBERGO
2.1. Definizioni e norme comuni riguardanti alberghi, motel, villaggi-albergo Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, eventualmente vitto, ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di uno stabile. Le dimensioni minime delle camere e/o unità abitative sono quelle fissate dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1970 n. 14, la superficie minima delle camere a un letto è di 8 metri quadrati, delle camere a due letti 14 metri quadrati, delle camere a tre letti 20 metri quadrati, delle camere a quattro letti 26 metri quadrati. L'altezza utile minima è quella fissata dalle norme di igiene edilizia stabilite dai rispettivi Regolamenti edilizi comunali; le dimensioni delle camere da letto vanno calcolate al netto di ogni altro locale, ambiente accessorio e servizi igienici. All'interno delle camere d'albergo doppie di superficie non inferiore a mq. 14,00, e nelle stanze triple di superficie non inferiore a mq. 20,00, in deroga al D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, è consentita, esclusivamente a richiesta documentata del cliente, la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di un bambino di età non superiore ai dodici anni appartenente al nucleo familiare, o di un accompagnatore di persone bisognose di assistenza. Il letto aggiuntivo va rimosso al momento della partenza dell'ospite, al fine di ripristinare il numero di posti letto autorizzati. In tali casi, il numero di posti letto aggiuntivi non è computato ai fini della capacità ricettiva consentita. Il numero totale degli ospiti contemporaneamente presenti presso la struttura ricettiva deve comunque essere inferiore o uguale al numero massimo di posti letto indicato nelle autorizzazioni o nelle autocertificazioni di prevenzione incendi. N1 Non sono in alcun caso ammesse camere con più di quattro posti letto, comunque non sovrapponibili; le dimensioni di cui al terzo comma, del presente punto 2.1, potranno essere eventualmente ridotte, per i soli esercizi già esistenti e classificati alla data di entrata in vigore dell'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 come modificato dalla legge di conversione n. 203 del 30 maggio 1995 ed in particolare "... nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso". Alberghi, motel e villaggi-albergo devono disporre di almeno 7 camere o unità abitative nella casa madre. Si prescinde dalla limitazione del numero delle camere per gli immobili soggetti al regime vincolistico conseguente a dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e per quelli ricadenti nelle zone omogenee "A" degli strumenti urbanistici. Le "unità abitative" sono costituite da uno o più locali sprovvisti di cucina, contrassegnati dalla stessa numerazione. Le "suite" sono unità ricettive comprendenti anche un vano soggiorno all'interno della camera da letto o in un locale annesso; nel locale annesso è possibile pernottare in divano o poltrona letto, nel rispetto dei limiti minimi dimensionali sopra fissati. Le dimensioni minime delle camere da letto, sia delle "unità abitative" che delle "suite", sono quelle come sopra definite. Alberghi, motel e villaggi-albergo sono classificati in cinque classi, contrassegnati in ordine decrescente da cinque ad una stella. Gli alberghi contrassegnati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di classe internazionale.
2.1.1 Definizioni e norme specifiche per alberghi Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile. Gli alberghi annessi ad impianti termali, devono disporre dei requisiti minimi e di quant'altro richiesto per gli alberghi di categoria tre stelle o superiore, e devono disporre di: - gabinetti di accertamenti clinici, piscine termali interne e/o esterne; - locali per varie terapie con relativi servizi ed impianti; - idonea sisiemazione a verde con panchine, viali, illuminazione, parcheggi.
2.1.3 Definizioni e norme specifiche per motel I motel sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante. I motel, oltre alle dotazioni ed ai requisiti della classifica di appartenenza, devono essere in possesso di: - autorimessa attrezzata con box o posti macchina o parcheggio custodito oppure idoneo alloggiamento per le imbarcazioni in numero pari a quello delle camere; - attrezzature di assistenza meccanica; - rifornimento carburante.
2.1.4 Definizioni e norme specifiche per villaggi-albergo Sono villaggi-albergo gli alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di "unità abitative" dislocate in più stabili, servizi centralizzati. I villaggi-albergo, oltre ad un centro di vita principale per la prestazione di servizi centralizzati ed ai requisiti più avanti elencati, a seconda della classifica attribuita devono essere in possesso di: - un centro di vita sportiva e ricreativa con spazi esterni adeguatamente attrezzati per l'attività di animazione; - viabilità e spazi esterni attrezzati, parcheggi situati in zone che non turbino la tranquillità delle unità abitative. Se il villaggio-albergo è ubicato in prossimità del mare, vicino alla zona balneare, dovranno, inoltre, prevedersi: - servizi igienici; - bar; - magazzino per il deposito delle attrezzature; è facoltativa la presenza di spogliatoi.
2.2 Classifica
2.2.1. Alberghi, motel, villaggi-albergo
5 Stelle (*****) REQUISITI MINIMI - Organizzazione gestionale e direttiva particolarmente qualificata e personale con ottima conoscenza dell'inglese e di almeno un'altra lingua straniera tra quelle maggiormente diffuse. Presenza di servizi di ricevimento, accoglienza e informazioni. Il personale deve essere riconoscibile tramite divise e targhette d'identificazione. - Servizio di fotocopiatura e centro media a disposizione dell'utenza attrezzato con personal computer con collegamento Internet. - Eccellente funzionalità di tutti gli impianti e costante controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni ed arredi. - Sale a disposizione degli ospiti per incontri, riunioni, etc. - Sale di ritrovo, di soggiorno e svago, di lettura, TV, bar. - Per gli alberghi aventi capacità ricettiva superiore a 50 posti letto è obbligatoria l'esistenza di una cucina adeguatamente attrezzata a servizio del ristorante, a sua volta ospitato in locali appositamente attrezzati e di adeguata dimensione; per gli alberghi aventi capacità sino a 50 posti letto, l'esistenza della cucina all'interno della struttura è facoltativa; in quest'ultimo caso è comunque sempre obbligatorio rendere disponibile per entrambi i pasti giornalieri un servizio di ristorazione, anche con scelta a buffet, e servizio al tavolo, con ampia scelta di vivande. - Sala o area prima colazione, arredata secondo standard di qualità. - Le sale devono avere superficie complessiva non inferiore a mq. 5 per ognuna delle prime 10 camere più mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, più mq. 0,75 per ogni camera oltre la ventesima. - I locali comuni dovranno essere dotati di un adeguato numero di impianti igienico-sanitari distinti per sesso preceduti da antibagno. - Impianto wi.fi. nei locali comuni. - Scale e corridoi spaziosi. - Locali di servizio ai piani. - Montacarichi, montavivande e uno o più ascensori il cui numero e dimensione devono essere commisurati alla capacità ricettiva. L'installazione dell'ascensore, dei montacarichi e/o dei montavivande è obbligatoria se l'immobile è articolato su più di due livelli in uso alla clientela; è ammissibile che non resti servito non più di un livello se in uso alla clientela. Si prescinde dalla presente prescrizione esclusivamente nel caso di immobili soggetti al regime vincolistico conseguente a dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e per quelli ricadenti nelle zone omogenee "A" degli strumenti urbanistici, per i quali l'ente preposto alla tutela del vincolo si sia espresso negativamente sulle previsioni progettuali delle rispettive realizzazioni. In tal caso dovrà comunque essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e s.m.i., all'art. 5, punto 5.3. - Parcheggio capace di alloggiare le vetture degli ospiti e/o apposita convenzione con garage o parcheggio autorizzato. Si può prescindere da questo requisito se viene adeguatamente documentata l'impossibilità oggettiva di realizzazione e l'inesistenza di parcheggi autorizzati o garage nelle vicinanze dell'immobile. - Ingresso protetto da portico o pensilina |
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