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D. Ass.R. Sicilia 20/03/2017, n. 469/S2TUR

Inserimento dell’obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT tra i requisiti per il mantenimento della classifica in stelle delle strutture ricettive di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e s.m.i.
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[Premessa]

L’ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO


Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979 sull’ordinamento del Governo dell’Amministrazione regionale;

Visto il decreto dell’Assessore per il bilancio e le finanze 3 dicembre 1993 “Disposizioni sull’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio di statistica della Regione” (nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 12 marzo 1994, n. 14);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 7 giugno 2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;

Visto il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27R e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che i titolari della licenza d'esercizio per le attività ricettive di cui all'articolo 3 della stessa legge, o i loro rappresentanti, debbano, entro il mese di giugno dell'anno in cui scade il quinquennio di classificazione, inoltrare all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio una denuncia contenente tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della presente legge;

Visto il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale entro il 31 ottobre dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, ovvero entro un mese dalla data di adozione del provvedimento di classifica, le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico trasmettono all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, l'elenco delle aziende ricettive operanti nel territorio di pertinenza;

Visto il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale qualora durante il quinquennio, a seguito di denuncia o attività ispettiva, vengano accertati mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva, il consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico adotta i necessari provvedimenti

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Art. 1

Le strutture ricettive di nuova istituzione presentano le SCIA presso gli sportelli SUAP dei comuni competenti per territo

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Art. 2

I SUAP procedono alla relativa istruttoria ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990

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Art. 3

Per i motivi di cui in premessa, l'effettiva, completa e sistematica comunicazione al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo dei dati i

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Art. 4

I titolari delle attività ricettive, di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive

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Art. 5

I Servizi turistici regionali, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 5/2010, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 della

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Art. 6

I Servizi turistici regionali verificano, tramite i SUAP territorialmente competenti, l'effettiva continuità di att

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Art. 7

I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, ai sensi delle competenze attribuite col combinato disposto de

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Art. 8

I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane provvedono, altresì, in caso di verificata cessazione de

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Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

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Art. 10

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del turismo, dello spo

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