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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 03/06/2014, n. 120
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27)
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[Premessa]IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, i |
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Art. 1 - Albo nazionale gestori ambientali1. L'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, costituito presso |
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Art. 2 - Organi1. Sono organi dell'Albo: a) il Comitato nazion |
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Art. 3 - Comitato nazionale1. Il Comitato nazionale dell'Albo è composto da diciannove membri, di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e designati rispettivamente: a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente; b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vicepresidente; c) uno dal Ministro della salute; d) uno dal Ministro dell'economia e delle fin |
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Art. 4 - Sezioni regionali e provinciali1. Ogni sezione regionale e provinciale è istituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è così composta: a) dal presidente della camera di commercio o da un membro del consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di presidente; |
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Art. 5 - Attribuzioni del Comitato nazionale1. Il Comitato nazionale ha potere deliberante ed esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni: a) cura la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo in base alle comunicazioni delle Sezioni regionali e provinciali; b) stabilisce i criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione nelle categorie e classi di cui agli articoli 8 e 9, validi per tutte le Sezioni regionali e provinciali; |
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Art. 6 - Attribuzioni delle Sezioni regionali e provinciali1. Le Sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti attribuzioni: a) ricevono e istruiscono le istanze e le comunicazioni presentate all'Albo e adottano i relativi provvedimenti; b) accettano le garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività, ove previ |
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Art. 7 - Funzionamento degli organi dell'Albo1. I componenti effettivi e i componenti supplenti del Comitato nazionale, nonché i componenti delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni. 2. Il Comitato nazionale richiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la revoca dall'incarico dei componenti effettivi o dei relativi supplenti del Comitato nazionale nei seguenti casi: a) assenza i |
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Capo II - Attività dell'Albo |
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Art. 8 - Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo1. L'iscrizione all'Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività: a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani; b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'artic |
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Art. 9 - Categorie e classi delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo1. L'iscrizione all'Albo è articolata in categorie corrispondenti alle attività di cui all'articolo 8, comma 1. 2. La categoria 1, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che la popolazione complessivamente servita sia: a) superiore o uguale a 500.000 abitanti; b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti; c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitant |
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Art. 10 - Requisiti e condizioni per l'iscrizione all'Albo1. Le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo: a) nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale; b) nella persona del legale rappresentante. 2. Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti di cui al comma 1: a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani; |
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Art. 11 - Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria1. I requisiti di idoneità tecnica consistono: a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici; |
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Art. 12 - Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa. 2. Il responsa |
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Art. 13 - Formazione del responsabile tecnico1. L'idoneità di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c), è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessa |
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Art. 14 - Trasmissione e protocollazione delle domande e delle comunicazioni1. Le domande e le comunicazioni relative all'iscrizione sono trasmesse alle Sezioni regiona |
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Art. 15 - Procedimento d'iscrizione all'Albo1. La domanda d'iscrizione all'Albo è presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente. Per le imprese e gli enti con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo è presentata alla sezione regionale e provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio. 2. La domanda d'iscrizione deve essere corredata con: a) nomina del responsabile tecnico e dichiarazione, con firma autenticata, di accettazione dell'incarico; b) autocertificazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio ivi previsti, nonché documentazione comprovante l'idoneità tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacità finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 4; |
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Art. 16 - Procedure d'iscrizione semplificate1. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente sono: a) aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni; b) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all' |
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Art. 17 - Garanzia finanziaria1. L'iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere e) e h). L'iscrizione per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è sottoposta a garanzia fi |
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Art. 18 - Variazioni1. Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi. La sezione regionale o provinciale delibera sulla comunicazione di variazione. 2. Nel caso di variazione per increm |
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Art. 19 - Sospensione1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando si verifichi e sia addebitabile all'impresa o ente: |
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Art. 20 - Cancellazione1. Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora: a) l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale |
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Art. 21 - Procedimento disciplinare1. Le sanzioni di cui agli articoli 19 e 20, lettere b), d) ed e), sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali previa cont |
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Art. 22 - Rinnovo dell'iscrizione all'Albo1. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attes |
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Art. 23 - Ricorsi al Comitato nazionale1. Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali, nonché dell |
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Art. 24 - Risorse finanziarie1. Le domande d'iscrizione, variazione o cancellazione sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale diritto è fissato nella misura prevista per le denunce al registro delle imprese. 2. Successivamente all'assegnazione del numero d'iscrizione all'Albo le imprese e gli enti iscritti possono accedere ai provvedimenti emessi dalla sezione competente, sia telematicamente sia presso qualsiasi camera di commercio e possono richiedere il rilascio di certificati d'iscrizione, visure o elenchi. Tali documenti sono soggetti al pagamento degli importi previsti per il rilascio della certificazione del registro delle imprese delle camere di commercio. 3. Le imprese e gli enti iscritti all'Albo sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo i seguenti ammontari: |
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Art. 25 - Pubblicazione dell'Albo1. Il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione informatica dell'Albo. |
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Art. 26 - Disposizioni transitorie e finali1. Le iscrizioni relative alle attività di cui all'articolo 8, comma 1, effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le garanzie finanziarie già prestate, restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza. 2. Le iscrizioni effettuate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del regolamento 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1998, n. 276, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, rimangono valide ed efficaci fino alla scadenza delle stesse. |
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