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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Correttivo al Codice appalti: possibile prevedere aumento sull'importo a base di gara
CORRETTIVO CODICE APPALTI RIALZI SUL PREZZO - L'art. 28 del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti) ha modificato l'art. 70 del D. Leg.vo 36/2023 nella parte relativa all'inammissibilità delle offerte.
In particolare, è stata modificata la lett. f) dell'art. 70, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, n. 36.
L'art. 70, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che sono inammissibili le offerte:
a) non conformi ai documenti di gara;
b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara;
c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
d) considerate anormalmente basse;
e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
f) il cui prezzo supera l’importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto, salvo che il bando non preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività.
Con l'aggiunta delle ultime parole alla lettera f) da parte del Correttivo al Codice appalti, è stata prevista la facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere espressamente nel bando la possibilità che il prezzo delle offerte superi l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto. Il bando dovrà individuare i limiti di operatività di tale possibilità.
Prima di tale modifica, le offerte il cui prezzo superasse l'importo a base di gara erano inammissibili (si vedano anche le Sent. C. Stato 29/05/2017, n. 2542 e Sent. C. Stato 01/02/2022, n. 688).
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