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Sent. C. Stato 16/06/2010, n. 3806

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1. Appalti LSF- Gara - Procedimento - Tempo breve dedicato dalla Commissione alle operazioni di scrutinio - Irrilevanza - 4. Appalti LSF - Gara - Offerte - Offerta economicamente più vantaggiosa - Variazioni migliorative - Possibilità - Limiti
1. Nelle gare pubbliche il tempo dedicato dalla Commissione aggiudicatrice alle operazioni di scrutinio non è un presupposto che possa invalidare i giudizi conclusivi, la cui logicità e ragionevolezza devono essere valutate sulla base di quanto oggettivamente espresso negli atti contestati. Rispetto alla conclusione della procedura valutativa rileva infatti non il tempo dedicato all’esame delle offerte e della allegata documentazione, ma la verifica della correttezza dei risultati alla stregua dei consueti parametri di legittimità dell’azione amministrativa, rispetto ai quali l’elemento «tempo» rimane un fattore estrinseco, che può assumere una ipotetica rilevanza solo nel caso in cui alla brevità delle operazioni concorsuali si accompagni un esito irrazionale e illogico. 2. Nelle gare d’appalto LSF la scelta dei criteri più adeguati per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante e, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, è sottratta al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, tranne che, in relazione alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, non sia manifestamente illogica, arbitraria, ovvero macroscopicamente viziata da travisamento di fatto. 3. La Commissione aggiudicatrice in una gara d’appalto LSF può introdurre elementi di specificazione e integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte già indicati nel bando di gara o nella lettera d’invito, oppure fissare sottocriteri di adattamento di tali criteri o regole specifiche sulle modalità di valutazione, a condizione però che vi provveda prima dell’apertura delle buste recanti le offerte stesse e che non introduca nuovi elementi di valutazione non previsti dal bando. 4. Nelle gare d’appalto LSF, ai fini della valutabilità dell’offerta, sono consentite precisazioni, integrazioni e migliorie finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante senza alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste e senza incidere sulla par condicio. È infatti insito nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa che, anche quando il progetto posto a base di gara è definitivo, deve ritenersi consentito alle imprese di proporre le variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i detti caratteri essenziali.

1. Conf. C. Stato V 12 giugno 2009 n. 3768 R. 2. Conf. C. Stato V 16 febbraio 2009 n. 837 R 3. Conf. C. Stato V 22 febbraio 2010 n. 1029 .R 4. Conf. C. Stato V 12 febbraio 2010 n. 743 R 21 gennaio 2009 n. 282.[R=WCS21GE09282]


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