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Sent.C. Stato 12/02/2010, n. 743

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1. Appalti LSF - Gara - Offerta economicamente più vantaggiosa - Maggiore discrezionalità P.A. - Varianti migliorative - Ammissibilità
1. La previsione esplicita della possibilità di presentare varianti in sede di offerta per il tipo di gara basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è contemplata dalla L. 94/109 (ed oggi generalizzata dall’art. 76 del Codice LSF); l’Amministrazione deve indicare, in sede di redazione della lex specialis, se le varianti sono ammesse e, in caso affermativo, identificare i loro requisiti minimi. In ogni caso deve ritenersi insito nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa che, anche quando il progetto posto a base di gara sia definitivo (come nel caso di specie), sia consentito alle imprese proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio.

1. Conf. C. Stato V 11 luglio 2008 n. 3481 R; IV 11 febbraio 1999 n. 149. R 1a. (GARA-OFF.1) - Sull’offerta economicamente più vantaggiosa ved. C. Stato V 21 aprile 2009 n. 2402. R Ved. anche C. Stato VI 30 giugno 2009 n. 4235 [R=WCS30G09423]
(Cod. LSF, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 76) R

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