Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 17, della L.R. 22/01/1999, n. 2 e abrogato dall’art. 14, comma 1 della L.R. 25/01/2018, n. 6, così recitava:

“Art. 1 bis - Rilancio del termalismo

1. La Regione, in attuazione dell’art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", per assolvere agli obblighi e agli oneri derivanti dal trasferimento da parte dello Stato dell’azienda termale "Terme di Salice S.p.A.", già inquadrata nel soppresso Ente Autonomo Gestione Aziende Termali (E.A.G.A.T.), può finanziare un piano di rilancio delle Terme medesime.

2. I finanziamenti di cui al primo comma sono disposti nell’ambito delle disponibilità finanziarie stabilite con legge di bilancio.”

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