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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 05/11/2024, n. 174
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con |
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Art. 1.1. È approvato l’allegato testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di tributi erariali minori. |
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ALLEGATO - TESTO UNICO DEI TRIBUTI ERARIALI MINORI |
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TITOLO I - IMPOSTE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI PRIVATE E DI CONTRATTI VITALIZI |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Omissis
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Art. 2. - Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti (articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961; articolo 17, commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011; articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012)1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all’imposta sui premi nella misura del 12,5 per cento. Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione. 2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al comma 1, rilasciate all’impresa assicuratrice dall’assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell’indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell’articolo 15. 3. Tutte le ope |
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Art. 3. - Art. 14. Omissis
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Capo II - Capo III Omissis
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TITOLO II - TITOLO III Omissis
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TITOLO IV - IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI ALL’ESTERO - IVIE |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 41. - Imposta sul valore degli immobili all’estero - IVIE (articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 201 del 2011)1. A decorrere dal 2012 è istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato. 2. Soggetti passivi dell’imposta di cui al comma 1 sono i soggetti indicati all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, proprietari dell’immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall’articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l’imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnal |
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TITOLO V - IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI E ATTUATIVE |
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Art. 42. - Imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (articolo 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012)1. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendenteme |
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Art. 43. - Imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati (articolo 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012)1. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 1, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui all’articolo 42, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più |
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Art. 44. - Definizione di mercati (articolo 1, comma 493, della legge n. 228 del 2012)1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 42 e 43, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si in |
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Art. 45. - Debitore dell’imposta (articolo 1, comma 494, della legge n. 228 del 2012)1. L’imposta di cui all’articolo 42 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui all’articolo 43 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L’imposta di cui agli articoli 42 e 43 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui all’articolo 42, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui all’articolo 43, l’imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all’articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dagli altri soggetti che comu |
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Art. 46. - Negoziazione ad alta frequenza (articolo 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012)1. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette a un’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui agli articoli 42 e |
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Art. 47. - Debitore dell’imposta relativa alle negoziazioni ad alta frequenza (articolo 1, comma 496, della legge n. 228 del 2012)1. L’imposta di cui all’articolo 46 è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo articolo. Ai fini del ve |
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Art. 48. – Decorrenza (articolo 1, comma 497, della legge n. 228 del 2012)1. L’imposta di cui agli articoli 42, 43 e 46 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui all’ar |
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Art. 49. - Indeducibilità (articolo 1, comma 499, della legge n. 228 del 2012)1. L’imposta di cui agli articoli 42, 43 e 46 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produtti |
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Art. 50. - Disposizioni di attuazione (articolo 1, comma 500, della legge n. 228 del 2012)1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione dell’imposta di cui al presente titolo, compr |
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TITOLO VI - DELL’ABBONAMENTO ALLE RADIOAUDIZIONI |
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Capo I - Omissis
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Capo II - NORME PER GLI UTENTI PRIVATI
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Sezione I - Sezione IV Omissis
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Sezione V - Disposizioni finali |
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Art. 59. - Addebito del canone Rai sulla pensione (articolo 38, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010)1. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto |
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Art. 60. - Art. 61. Omissis
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TITOLO VII - IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI E ATTUATIVE |
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Art. 62. - Istituzione dell’imposta (articolo 1, comma 35, della legge n. 145 del 2018)1. È istituita l’imposta sui servizi digitali a decorrere dal 1° gennaio 2020.
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Art. 63. - Ambito di applicazione (articolo 1, comma 35-bis, della legge n. 145 del 2018)1. L’imposta sui servizi digitali si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di cui all’articolo 65, realizzati dai soggetti di cu |
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Art. 64. - Soggetti passivi (articolo 1, comma 36, della legge n. 145 del 2018)1. Sono soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell� |
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Art. 65. - Fornitura di servizi rilevanti (articolo 1, comma 37, della legge n. 145 del 2018)1. L’imposta sui servizi digitali si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi: |
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Art. 66. - Operazioni escluse (articolo 1, comma 37-bis, della legge n. 145 del 2018)1. Non si considerano servizi digitali di cui all’articolo 65: a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale; b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario; c) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del |
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Art. 68. - Assunzione dei ricavi (articolo 1, comma 39, della legge n. 145 del 2018)1. I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette. |
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Art. 69. - Corrispettivi dei servizi di messa a disposizione di un’interfaccia digitale (articolo 1, comma 39-bis, della legge n. 145 del 2018)1. I corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di cui all’articolo 65, comma 1, lettera b), comprendono l’insieme dei corrispettivi vers |
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Art. 70. - Servizi non considerati (articolo 1, comma 39-ter, della legge n. 145 del 2018)1. Non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un’interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa |
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Art. 71. - Periodo d’imposta e ricavi tassabili (articolo 1, comma 40, della legge n. 145 del 2018)1. Il periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d’imposta se l’utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo. Un utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se: a) nel caso di |
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Art. 72. - Localizzazione del dispositivo (articolo 1, comma 40-bis, della legge n. 145 del 2018)1. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all’indirizzo di protocollo Internet (IP) del di |
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Art. 73. - Territorialità (articolo 1, comma 40-ter, della legge n. 145 del 2018)1. Quando un servizio imponibile di cui all’articolo 65 è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai sensi dell’articolo 71, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale è pari: |
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Art. 74. - Aliquota (articolo 1, comma 41, della legge n. 145 del 2018)1. L’imposta dovuta si ottiene applicando l’aliquota del 3 per cento all’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso |
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Art. 75. - Adempimenti dichiarativi e versamenti (articolo 1, comma 42, della legge n. 145 del 2018)1. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell’imposta entro il 16 maggio dell’anno solare successivo a quello di cui all’articolo 63. I me |
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Art. 76. - Identificazione (articolo 1, comma 43, della legge n. 145 del 2018)1. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti indicati all� |
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Art. 77. - Adempimenti contabili (articolo 1, comma 44-bis, della legge n. 145 del 2018)1. I soggetti passivi dell’imposta tengono un’apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, cos |
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Art. 78. - Attuazione (articolo 1, comma 46, della legge n. 145 del 2018)1. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative delle disposizioni relative all’imp |
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Art. 79. - Decorrenza (articolo 1, comma 47, della legge n. 145 del 2018)1. Le disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. |
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Art. 80. - Clausola di invarianza oneri (articolo 1, comma 48, della legge n. 145 del 2018)1. Dall’attuazione del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate pro |
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Art. 81. - Relazione (articolo 1, comma 49, della legge n. 145 del 2018)1. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed econ |
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Art. 82. - Disposizioni finali (articolo 1, commi 49-bis e 50, della legge n. 145 del 2018)1. Le disposizioni che disciplinano l’imposta sui servizi digitali sono abrogate dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno d |
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TITOLO VIII - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 83. - Oggetto delle tasse (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella tariffa di cui all’allegato 4 del presente testo unico sono soggetti alle tasse sul |
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Art. 84. - Riscossione delle tasse (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell’emanazione dell’atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all’interessato. La tassa |
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Art. 85. - Modalità di pagamento (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972; articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005)1. Le tasse si corrispondono in conformità a quanto previsto nell’annessa tariffa di cui all’allegato 4: a) in modo ordinario con versamento su conto corrente postale intestato all’Agenzia delle entrate o tramite modello di pagamento approvato con provvedimento del di |
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Art. 86. - Ufficio competente (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)1. Per le tasse da pagare in modo ordinario il versamento va effettuato presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente a emettere l’atto |
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Art. 87. - Marche (articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)1. Le marche di cui all’articolo 85 sono equiparate a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo. |
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Art. 88. - Prenotazione a debito (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)1. Le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti che interessano l’amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge nei rappo |
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Art. 89. - Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)1. Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate. |
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Art. 90. - Esenzioni (articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantis |
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Art. 91. - Disposizioni finali (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)1. Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972, a favore delle cooperative, loro consorzi e delle società di m |
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TITOLO IX - TRIBUTI E DIRITTI SPECIALI |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 92. - Tributi speciali per attività svolte dalle Amministrazioni dello Stato (articolo 1 del decreto-legge n. 533 del 1954)1. Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle amminis |
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Art. 93. - Denominazione (articolo 2 del decreto-legge n. 533 del 1954)1. Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all’articolo 92 sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di tributi speciali e sono v |
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Art. 94. - Esclusione (articolo 6 del decreto-legge n. 533 del 1954)1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano al personale degli uffici per la conservazione dei registri immobiliari. |
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Art. 95. - Norme che restano abrogate (articolo 9 del decreto-legge n. 533 del 1954)1. Resta abrogata la legge 27 dicembre 1953, n. 948, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente titolo. |
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Art. 96. - Esenzioni (articolo unico della legge n. 228 del 1954; articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2024)1. Le regioni, anche se a statuto autonomo, le province, le città metropolitane, i comuni e gli enti di beneficenza, sono esenti dal pagamento dei tri |
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Art. 97. - Omissis
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Art. 98. - Riscossione volontaria (articolo 10, comma 14, del decreto-legge n. 323 del 1996)1. La riscossione volontaria delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali è disciplinata dall’articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. |
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TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI |
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Capo I - ABROGAZIONI E DECORRENZA |
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Art. 99. - Abrogazioni1. Dalla data di cui all’articolo 100 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) per quanto attiene alla disciplina delle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi: 1) articoli 1, 1-bis, da 2-bis a 9, 11, 12, da 16 a 23, da 31 a 34, tariffa allegato A, tariffa allegato B e tabella allegato C, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; 2) articolo 21, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364; 3) articolo 5, sedicesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53; 4) articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; |
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Art. 100. - Decorrenza1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
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Allegato 1 - Allegato 3 Omissis
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