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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 30/05/2003, n. 8808
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - Condominio - Uso più intenso della cosa comune - Fattispecie.
La nozione di pari uso della cosa comune cui fa riferimento l'art. 1102 cod. civ. - che in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1139 cod. civ. è applicabile anche in ma
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon ricorso al Presidente del Tribunale di Spoleto 19 aprile 1990, Ivo Delfini e Silvana Donnini esposero di essere proprietari di un appartamento nell'edificio in Spoleto, via Flaminia n. 161/163, soggetto al regime del condominio, abitato dalla figlia Daniela: appartamento prospiciente sulla via Paolo Schiavetti; di aver chiesto al condominio il permesso di aprire, a proprie spese, nella recinzione comune un varco, dove sarebbe stato apposto un cancello, per accedere alla pubblica via Schiavet |
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MOTIVI DELLA DECISIONE1.- A fondamento del ricorso, i ricorrenti deducono: 1.1 Violazione e o falsa applicazione dell'art. 1102 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa e o contraddittoria motivazione su punto decisivo della domanda, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. La Corte d'Appello non ha fatto corretta applicazione dei principi concernenti il godimento del muro comune, posto che la utilizzazione prospettata dai signori Delfini e Donnini non incontra il divieto di cui all'art. 1102 cod. civ. Per la verità, il muro comune continua a svolgere la funzione propria di delimitare la proprietà condominiale e di impedire l'ingresso agli estranei e, allo stesso tempo, non impedisce agli altri comproprietari di fare un pari uso della recinzione. 1.2 Violazione e o falsa applicazione degli art. 1027 e 1028 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Omessa e o contraddittoria motivazione su punto decisivo della domanda in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Avuto riguardo al carattere precario del transito e alla natura esclusivamente personale e non reale dell'utilità, l'apertura del varco non darà luogo al sorgere di una servitù in favore degli immobili dei ricorrenti. 1.3 Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 comma 2 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. posto che poteva pronunziarsi la compensazion |
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P.Q.M.La Corte: |
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