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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 24/06/2008, n. 17208
Edilizia e immobili - Condominio - Sfruttamento esclusivo del bene comune - Incompatibilità con l'uso simultaneo degli altri - Violazione dell'art. 1102 cod. civ. - Sussistenza - Fattispecie.In tema di uso della cosa comune secondo i criteri stabiliti nel primo comma dell'art. 1102 cod. c |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOIl condominio dello stabile sito in Milano, corso di Porta Romana 106, convenne innanzi al tribunale di detta città il condomino S.n.c. Ellebi, gestore di un bar in locali facenti parte dello stabile, per ottenere la rimozione di una struttura metallica e di altri manufatti collocati sulla parte comune dell'edificio, in violazione dell'art. 1102 c.c.. A sua volta la S.n.c. Ellebi convenne innanzi al medesimo tribunale il condominio per sentir accertare l'avvenuto acquisto a suo favore, per usucapione, della parte comune in questione, con le misure e le modali |
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MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume essere del tutto pacifico che al momento della costruzione dell'edificio l'impresa costruttrice aveva convenuto la cessione al Comune di Milano dell'area antistante l'edificio in cambio di un'area interna al condominio; riportando il contenuto della Delibera della Giunta Municipale, ribadisce che detta cessione era effettivamente avvenuta e censura la sentenza per carente motivazione allorché disattende le deduzioni difensive sul punto, assumendo che la identità dell'area in questione con quella ceduta risulterebbe dalle piantine prodotte e dalle diverse colorazioni delle aree cui allude la citata delibera. La cessione dell'area costituiva oggetto degli accordi di P.R.G. ed erano presupposte nel progetto esecutivo della società Romanda che aveva ottenuto il parere favorevole della C.E. in data 5.7.1962, e la convenzione per la permuta delle aree era stata stipulata sulla base del citato progetto esecutivo. Aggiunge la ricorrente che l'area oggetto di causa non è stata mai utilizzata dal condominio, che essa rappresenta una continuazione naturale della sede stradale adibita a marciapiede, la cui pavimentazione non mostra soluzione di continuità rispetto alla residua parte; inoltre, la proprietà comunale sarebbe dimostrata anche dall'autorizzazione chiesta dal condominio al Comune per realizzare un'intercapedine al fine di dare luce e aria ai locali seminterrati dell'edificio. Infine, rileva che gli altri atti comunali prodotti evidenziano unicamente la trattativa - ancora in corso- tra il condominio e il comune per la determinazione della differenza di prezzo che il condominio è obbligato a corrispondere al comune per la permuta. Il motivo è destituito di fondamento. Premesso che alcune questioni sollevate, prettamente di merito, risultano anche nuove perché di essa non v'è menzione nella sentenza, ne' la società ricorrente si duole di omessa pronuncia o della omessa considerazione di elementi probatori forniti, s |
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P.Q.M.La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate in Euro 1. |
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