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13/11/2024

Complessi edilizi, regolarità edilizia e urbanistica dei singoli manufatti

Secondo il TAR Lazio, nell’ambito di un complesso aziendale, ciascun manufatto costituisce una “res” a sé stante con distinto regime giuridico.

COMPLESSI EDILIZI REGOLARITÀ EDILIZIA E URBANISTICA SINGOLI MANUFATTI - Nel caso di specie il proprietario di un centro sportivo contestava la dichiarazione di inefficacia di una SCIA per l’esecuzione di interventi di conversione di parte degli impianti adibiti al tennis in campi per la pratica del beach volley. Il provvedimento inibitorio del Comune era motivato sulla base della precedente adozione di un diniego di condono edilizio concernente le opere preesistenti e, dunque, del principio in forza del quale qualsivoglia intervento edilizio su opere abusive ne ripete senz’altro il carattere di illiceità. Secondo il Comune, infatti, il circolo sportivo era sito in un’unica particella catastale ed autorizzato da unica concessione edilizia, ed era quindi da considerare come unica unità immobiliare.
Secondo il ricorrente, invece, il diniego di condono, riguardante opere diverse da quelle oggetto della SCIA, non era idoneo a spiegare effetti preclusivi anche in relazione a queste ultime.

TAR Lazio Roma 31/10/2024, n. 19212 ha dato ragione al ricorrente, ritenendo non corretto - in quanto del tutto privo di fondamento normativo - l’assunto dell’amministrazione secondo il quale l’insistenza di una pluralità di manufatti sulla medesima particella costituisce ragione sufficiente a giustificare una omogeneizzazione del loro regime giuridico. A tal fine non è neppure idoneo il dato documentale dell’esistenza di unico titolo abilitativo (nel caso di specie, l’originaria concessione edilizia del 1978) riferibile all’intero centro sportivo.
Secondo il TAR, infatti, ciascun manufatto costituisce una res a sé stante anche se facente parte di un unico complesso aziendale, fintanto che non sia data dimostrazione dell’unicità funzionale e strutturale sul piano strettamente urbanistico-edilizio.
Sul punto i giudici hanno richiamato l’orientamento giurisprudenziale in tema di condono edilizio da cui si desume che soltanto in caso di costruzione originaria di un unico manufatto, poi suddiviso, è possibile argomentare nel senso di una considerazione unitaria di singole porzioni immobiliari ormai dotate di autonomia funzionale.
I giudici hanno anche rilevato che lo stesso diniego di condono (che non ricomprendeva la realizzazione dei campi da tennis), prendeva in esame i diversi interventi edilizi oggetto dell’istanza e non il centro sportivo (o la particella) in sé.

Dalla redazione