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D. P.C.M. 17/09/2024

Definizione del contenuto, delle modalità e dei termini delle informazioni da trasmettere all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche-PNCS per usufruire delle detrazioni fiscali nella misura del 110% delle spese documentate per interventi di efficientamento energetico e per interventi di efficientamento antisismico.
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Premessa

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e, in particolare, l’articolo 12-bis concernente il Dipartimento “Casa Italia” (di seguito, anche “Dipartimento”);

CONSIDERATO che il Dipartimento Casa Italia è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale relativa all'esercizio delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse agli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, alle attività di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico e di riduzione del rischio sismico, nonché alle attività connesse a singoli progetti di valorizzazione e sviluppo del territorio;

VISTO l’articolo 4-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale è previsto, tra l’altro, che l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, sulle attestazioni di prestazione energetica relative alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell’efficienza energetica, asseverate da professionisti abilitati, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito, con modificazioni dalla

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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e degli interventi anti

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Art. 2 - (Soggetti tenuti alla trasmissione delle informazioni)

1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 39 del 2024 trasmettono, rispettivamente, all’ENEA e al “Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche�

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Art. 3 - (Contenuto delle informazioni)

1. Le comunicazioni relative alle spese per gli interventi agevolati di efficientamento energetico e per gli interventi agevolati antisismici da trasmettere, rispettivamente, all’ENEA e al PNCS, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 del citato

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Art. 4 - (Trasmissione delle informazioni relative alle spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. I tecnici abilitati, che sottoscrivono e trasmettono all’ENEA le asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare al

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Art. 5 - (Trasmissione delle informazioni relative alle spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. I professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, di cui all’articolo 119, comma 13,

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Art. 6 - (Termini per la trasmissione dei dati)

1. Le informazioni di cui all’articolo 3 relative agli interventi di efficientamento energetico sono soggette alle stesse disposizioni che regolano i termini per l’invio all’ENEA delle asseverazioni di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a), del

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Allegato 1 - Linee guida per la trasmissione delle informazioni all’ENEA

Il presente allegato definisce il contenuto della sezione aggiuntiva da inserire nelle asseverazioni per stato d’avanzamento e per fine dei lavori, di cui all’articolo 2 del D.M. 06/08/2020 del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Requisiti delle asseverazioni […]”, in attuazione dell’articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla legge 67 del 23 maggio 2024.

La sezione aggiuntiva è parte integrante dell’asseverazione e, in quanto tale, ha il valore di dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà, che il

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Allegato 2 - Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS

Il presente allegato è rivolto ai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 e contiene le modalità per ottemperare alla trasmissione al PNCS delle informazioni elencate all’articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 39 del 2024.

I predetti professionisti trasmettono le informazioni di cui all’articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024 sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali ed amministrative applicabili, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso.

I medesimi professionisti, accedendo all’area riservata del PNCS, autorizzano il trattamento dei dati personali che sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia.

 

Accesso all’area riservata

L’accesso all’area riservata del PNCS è consentito esclusivamente ai predetti professionisti incaricati delle diverse fasi degli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, commi da 1-bis a 2-bis e s.m.i. e dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comma 4, regolarmente iscritti ai rispettivi Ordini o Consigli nazionali con cui il Dipartimento Casa Italia (DCI) ha sottoscritto un apposito accordo e il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito istituzionale del PNCS (www.pncs.gov.it) e sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia (www.casaitalia.governo.it).

L’accesso avviene tramite identificazione sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), mentre la verifica dell’autorizzazione avviene tramite interoperabilità con gli Ordini e Consigli nazionali.

 

Monitoraggio degli interventi

Tramite la piattaforma PNCS vengono acquisiti dati e informazioni, tra cui anche la quantificazione della spesa ammissibile in adempimento all’obbligo normativo introdotto dal decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, relativamente agli interventi antisismici agevolabili.

Sono tenuti alla trasmissione dei dati di competenza:

1. il progettista: in fase di asseverazione, individua i dati catastali degli immobili oggetto di intervento e fornisce la prima stima economica dello stesso: ciascun progettista dovrà compilare la scheda di asseverazione, in conformità con quanto indicato nella scheda B del

D.M.-MIT 6 agosto 2020, n. 329, al fine di individuare puntualmente l’intervento da monitorare;

2. il direttore lavori: in corrispondenza dell’emissione del SAL, aggiorna il resoconto delle spese sostenute e previste: ciascun direttore lavori è chiamato a inserire i dati finanziari dell’intervento relativamente alle spese sostenute nonché alle spese che si prevede di sostenere nel 20

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