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D. Leg.vo 13/09/2024, n. 136

Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l’articolo 14;

Vista la legge 8 marzo 2019, n. 20, recante «Delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui alla

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Capo I - MODIFICHE AL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14
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Art. 1. - Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), le parole: «per i debiti estranei a quelli sociali» sono sostituite dalle seguenti: «e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza pe

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Art. 2. - Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «Costituiscono segnali per la previsione di cui al

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Art. 3. - Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 5-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei siti istituzionali di cui al comma 1 sono altresì disponibili un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risaname

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Art. 4. - Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «Ferme le ipotesi di conversione di cui agli articoli 73 e 83» sono sostituite dalle seguenti: «Ferme le ipotesi di cui agli articoli 73 e 83».

2. All’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «nelle procedure disciplinate » sono sostituite dalle seguenti: «nei procedimenti disciplinati».

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Art. 5. - Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «quando si trova» sono inserite le seguenti: «nelle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto»;

b) al comma 2, dopo le parole: «anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro»;

c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dell’articolo 38» sono inserite le seguenti: «, comma 2,».

2. All’articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147», sono sostituite dalle seguenti: «con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia»;

b) al comma 5:

1) al secondo periodo, dopo le parole: «all’atto della nomina come titolo di preferenza» sono inserite le seguenti: «; l’esperto cura l’aggiornamento del curriculum vitae con la sintetica indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito»;

2) al quarto periodo, dopo le parole: «individuazione del profilo dell’esperto,» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento agli esiti delle composizioni negoziate seguite,»;

c) al comma 7, quinto periodo, dopo le parole: «come esperto nell’ambito di precedenti composizioni negoziate» sono inserite le seguenti: «e del loro esito».

3. All’articolo 16 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «L’eventuale attività dell’esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell’incarico conferitogli e pertanto non costituisce attività professionale ai sensi del secondo periodo.»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. L’esperto dà conto, nei pareri che gli vengono richiesti, dell’attività che ha svolto e che intende svolgere nell’agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell’accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l’imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell’intermediario finanziario.».

4. All’articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) alla lettera a), alinea, dopo le parole: «i bilanci» è inserita la seguente: «approvati» e le parole: «situazione patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «situazione economico-patrimoniale»;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economicopatrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;»;

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

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Art. 6. - Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 25-sexies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni

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Art. 7. - Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 25-octies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’organo di controllo societario e il soggetto

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Art. 8. - Modifiche alla Parte prima, Titolo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Alla parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,

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Art. 9. - Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
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Art. 10. - Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
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Art. 11. - Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «In der

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Art. 12. - Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «a norma dell’articolo 120-bis» sono inserite le seguenti: «e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza»;

b) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole: «nell’area web riservata ai sensi dell’articolo 359» sono sostituite dalle seguenti: «nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all’area riservata»;

c) al comma 8, secondo periodo, le parole: «presso la» sono sostituite dalla seguente: «della»;

d) al comma 9, primo periodo, le parole: «e fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell’articolo 37, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «e fino alla rimessione al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell’articolo 37, comma 2»;

e) al comma 10, dopo le parole: «entro la prima udienza» sono inserite le seguenti: «fissata ai sensi dell’articolo 41».

2. All’articolo 44 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) fissa un termine, decorrente dall’iscrizi

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Art. 13. - Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 54 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza del procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche nei casi di cui agli

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Art. 14. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Alla parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,

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Art. 15. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «della situazione economico finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

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Art. 16. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 57 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Si applica l’articolo 116.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102.».

2. All’articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all’articolo 48.» sono sostituite dalle seguenti: «è ammessa opposizione con ricorso al tribunale. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all’articolo 48.».

3. All’articolo 60, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «misure protettive temporanee» sono sostituite dalle seguenti: «le misure protettive di cui all’articolo 54».

4. All’articolo 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole: «sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»;

2) alla lettera d), le parole: «rispetto alla liquidazione giudiziale» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione»;

b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «dalla data della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti «dalla data della notificazione» e dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Su istanza del debitore il tribunale può autorizzare, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento.»;

c) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: «banche e intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «banche, intermediari finanziari e cessi

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Art. 17. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo I-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 64-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta è allegata la rela

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Art. 18. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 65 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: «della presente sezione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo»;

2) dopo le parole: «titolo III,» sono inserite le seguenti: «ad ecc

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Art. 19. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 67 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), le parole: «di straordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti l’ordinaria»;

b) al comma 4, le parole: «avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC» e, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.».

2. All’articolo 70 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell’OCC, a tutti i creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribu

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Art. 20. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 74 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda»;

b) al comma 3:

1) le parole: «ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento» sono sostituite dalle seguenti «prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento»;

2) dopo le parole: «è obbligatoria» è inserita la seguente: «solo».

2. All’articolo 75 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera b), le parole: «sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»;

2) alla lettera d), le parole: «di straordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti l’ordinaria»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

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Art. 21. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «la liquidazione del patrimonio,» sono aggiunte le seguenti: «anche con cessione dei beni,»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma.»;

c) al comma 7, dopo le parole: «sul valore di liquidazione» sono aggiunte le seguenti: «di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c),»;

d) i commi 8 e 9 sono abrogati.

2. All’articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi. Sono inserite in classi separate le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell’ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta.».

3. All’articolo 87, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), l

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Art. 22. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 92, comma 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il secondo periodo è aggiunto il

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Art. 23. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 94 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Quando il piano prevede l’offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l’affitto o il trasferimento in suo favore dell’azienda o di uno o più rami d’azienda, si applica l’articolo 91.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo e alienazioni».

2. All’articolo 94-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «all’articolo 47 e della concessione» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 47 oppure della richiesta o della concessione».

3. All’articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «liquidazione dell’azienda in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «liquidazione del patrimonio».

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Art. 24. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 104 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

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Art. 25. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 107 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione depositata e inviata ai creditori, al

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Art. 26. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 112 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l’impresa non supera i requisiti di cui all’articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il valore di liquidazione, come definito dall’articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall’articolo 84, comma 7;

c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito;

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:

1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;

2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedent

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Art. 27. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 120-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso

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Art. 28. - Modifiche alla Parte prima, Titolo V del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Alla parte prima, titolo V del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.

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Art. 29. - Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 124, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «delle ragioni di fatto e di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «dei motivi».

2. All’articolo 126 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «la propria accettazione» sono inserite le seguenti: «, verificata la disponibilità di t

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Art. 30. - Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
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Art. 31. - Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
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Art. 32. - Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione V del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 173 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) le parole: «non si scioglie se ha ad oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «non si scioglie se dal contratto risulta che ha ad oggetto»;

2) le parole: «nel termine» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini»;

3) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Con l’accoglimento della domanda, il curatore subentra nel contratto.»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 3, il creditore ipotecario può contestare, con l’impugnazione di cui all’articolo 206, comma 3, la congruità del prezzo pattuito dimostrando che, al momento della stipula del contratto, il valore di mercato del bene era superiore a quello pattuito di almeno un quarto. Se la non congruità del prezzo è accertata, il contratto si scioglie e si procede alla liquidazione del bene. Il promissario acquirente può evitare lo scioglimento del contratto eseguendo il pagamento della differenza prima che il collegio provveda sull’impugnazione ai sensi dell’articolo 207, comma 13.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In tutti i casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l’immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell’apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari all’importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato con mezzi tracciabili. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo nonché delle ipoteche iscritte sull’immobile.».

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Art. 33. - Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 198 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 34. - Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: «, per mezzo della posta elettronica certificata, se l’indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di cui all’articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati,»;

b) alla lettera e), le parole: «assegnato alla procedura» sono sostituite dalle seguenti: «della procedura»;

c) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se il creditore ha sede o risiede nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europeo la comunicazione contiene le informazioni di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015».

2. All’

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Art. 35. - Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 213 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «da sottoporre all’approvazione del com

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Art. 36. - Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IV, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 215, comma 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «le azioni revocatorie conc

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Art. 37. - Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo V del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
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Art. 38. - Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VI del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 234 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La chiusura della procedura nel caso di cui all’articolo 233, comma 1, lettere c) e d), non è impedita dall’esistenza di crediti nei conf

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Art. 39. - Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VII del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 240 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) le parole: «purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti» sono sostituite dalle seguenti: «purché in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione giudiziale dei beni o dei diritti»;

2) le parole: «iscritto nell’albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358» sono soppresse;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Quando il tribunale dispone l’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale unitaria ai sensi dell’articolo 287 la proposta di cui al comma 1 può essere presentata con unica domanda, con più domande tra loro coordinate o con domanda autonoma. Resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. La domanda unica o le domande coordinate devono contenere l’illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, rispetto alla scelta di presentare una domanda autonoma. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 286, commi 5, 6 e 8.»;

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «, anche provvisoriamente,» sono soppresse.

2. All’artic

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Art. 40. - Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VIII del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
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Art. 41. - Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IX del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 268, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il debitore eccepisce l’impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all’attestazione i documenti di cui all’articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all’OCC la richiesta di cui al primo periodo e l’attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell’attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.».

2. All’articolo 269, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.» sono sostituite dalle seguenti: «la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni e contiene l’attestazione di cui all’articolo 268, comma 3, quarto periodo.».

3. All’articolo 270 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l’OCC di cui all’articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d’appello cui appartiene il tribunale competente e l’eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale»;

2) alla l

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Art. 42. - Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo X, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 279, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «dell’articolo 280» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 280 e 282, comma 2».

2. Alla parte prima, titolo V, capo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo la Sezione I, è inserita la seguente: «Sezione I-bis. Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale».

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Art. 43. - Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo X, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 282 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le procedure di liquidazione controllata, l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l’esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L’istanza del debitore è comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.»;

b) al comma 2, le parole: «non op

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Art. 44. - Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 284 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «collegati e interferenti» sono sostituite dalle seguenti: «collegati o coordinati»;

b) al comma 4:

1) le parole: «ai sensi dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1 o del comma 2»;

2) le parole: «collegati e interferenti» sono sostituite dalle seguenti: «collegati o coordinati»;

c) al comma 5:

1) le parole: «Il piano unitario o i piani recip

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Art. 45. - Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
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Art. 46. - Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
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Art. 47. - Modifiche alla Parte prima, Titolo VII, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 297, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «all’articolo 40» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 41».

2. All’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «situazione patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «situazione economico-patrimoniale e finanziaria».

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Art. 48. - Modifiche alla Parte prima, Titolo IX, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
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Art. 49. - Modifiche alla Parte prima, Titolo X, Capo I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
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Art. 50. - Modifiche alla Parte prima, Titolo X, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell’ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice della crisi e dell’insolvenza, o che possono essere incaricati dall’impresa quali professionisti indipendenti. Nella domanda di iscrizione può essere indicata la funzione, o le funzioni, che il richiedente intende svolgere. Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sull’attività degli iscritti all’elenco, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti.»;

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Art. 51. - Modifiche alla Parte prima, Titolo X, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
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Capo II - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
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12045729 12065321
Art. 52. - Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234
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12045729 12065322
Art. 53. - Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
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Art. 54. - Modifiche al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41
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Art. 55. - Omissis

 

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Art. 56. - Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, lettera b), numero 3), del presente decreto si applicano alle trattative avviate con istanz

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Art. 57. - Clausola d’invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse

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