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25/09/2024

Inefficacia del permesso di costruire in assenza di autorizzazione paesaggistica

Secondo il TAR Salerno, il rilascio del permesso di costruire non impedisce la demolizione delle opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza di demolizione concernente la realizzazione, in assenza di autorizzazione paesaggistica e del nulla osta dell’Ente Parco, delle opere di completamento, con cambio della destinazione d’uso (da rurale a residenziale), dell’edificio su due livelli di sua proprietà. Le opere erano state assentite con un permesso di costruire e poi con una SCIA.
Nel contestare la misura repressivo-ripristinatoria, il ricorrente lamentava, tra l’altro, che l’ente locale aveva intimato la demolizione delle opere contestate senza aver previamente autoannullato i relativi titoli di legittimazione edilizia.

AUTONOMIA DEGLI ATTI DI ASSENSO - In proposito TAR Campania-Salerno 15/07/2024, n. 1481 ha ritenuto di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la concessione edilizia rilasciata in carenza del parere paesaggistico non è invalida, ma inefficace e che quest’ultimo può quindi anche sopravvenire ad essa.
I giudici hanno spiegato che l’autorizzazione paesaggistica costituisce infatti atto autonomo rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. I due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, finalizzati:
- l'uno alla compatibilità dell'intervento edilizio volto ad incidere sul patrimonio paesaggistico e
- l'altro alla tutela dell'assetto urbanistico in conformità agli strumenti di pianificazione del territorio.
Il parametro di riferimento per la valutazione dell’aspetto paesaggistico non coincide con la disciplina urbanistico edilizia, ma nella specifica disciplina dettata per lo specifico vincolo. Pertanto, il fatto che siano stati rilasciati i titoli edilizi, pur in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, non può in alcun modo legittimare anche sotto il profilo paesaggistico il fabbricato.

LEGITTIMITÀ DELL’ORDINE DI DEMOLIZIONE - Inoltre il TAR ha precisato che la mancanza di un'autorizzazione paesaggistica rende non eseguibile le opere in questione e giustifica, in caso di loro realizzazione, provvedimenti inibitori, e sanzionatorio-ripristinatori, quale un'ordinanza di riduzione in pristino.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha affermato che la concessione edilizia può essere rilasciata anche in mancanza di autorizzazione paesaggistica, fermo restando che è inefficace, e i lavori non possono essere iniziati, finché non interviene il nulla osta paesaggistico. L'inizio dei lavori è pertanto subordinato all'adozione di entrambi i provvedimenti.
La garanzia, quindi, che il territorio non venga compromesso da interventi assentiti con permesso di costruire ma privi di nulla osta paesaggistico, è data dall'impossibilità giuridica di intraprendere i lavori prima dell'acquisizione del necessario nulla osta paesaggistico.
In sostanza, la necessità di un doppio titolo abilitativo osta alla qualificazione dello ius aedificandi come facoltà acquisita per effetto del rilascio della concessione edilizia, ove difetti l'autorizzazione paesaggistica. Viceversa, ove si sia conseguito il nullaosta da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, il diritto all'attività costruttiva non può dirsi consolidato a favore del proprietario.

CONCLUSIONI - In conclusione, il TAR ha affermato che le opere contestate con l’ordinanza di demolizione, per il solo fatto di essere state assentite, limitatamente ai fini urbanistico-edilizi, col permesso di costruire, non avrebbero potuto reputarsi legittimate anche sotto il distinto ed autonomo profilo paesaggistico.
Pertanto, non sussisteva la necessità di rimuovere in autotutela i menzionati titoli edilizi propedeuticamente alla sanzione demolitoria, la quale, poiché incentratasull’illecito paesaggistico, era stata legittimamente ingiunta in via diretta senza l’intermediazione dell’invocato provvedimento autoannullatorio.

Sul tema si veda anche la Nota: Permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica: chiarimenti della Cassazione.

Dalla redazione