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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 29/04/2014, n. 9
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 04/11/2024, n. 25
- L.R. 02/08/2021, n. 13
- L.R. 08/03/2021, n. 3
- L.R. 20/03/2020, n. 1
- L.R. 27/12/2018, n. 14
- L.R. 22/10/2018, n. 8
- L.R. 28/12/2017, n. 20
- L.R. 29/12/2016, n. 18
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La Regione promuove lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, di seguito ICT, al fine di favorire sul territorio regionale: a) lo sviluppo della società dell’informazione e dell’inclusione sociale, abbattendo il divario digitale; b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e l’innovazione sociale, nell’ottica di realizzare una comunità intelligente regionale; c) la crescita digitale, ovvero la promozione dello sviluppo economico e della competitività delle imprese; d) la trasparenza e la partecipazione diffusa alla elaborazione delle politiche pubbliche, la collaborazione e la coprogettazione nell’ottica dell’amministrazione aperta (open gov) e la democratizzazione delle grandi basi di dati (big data) di pubblica utilità; |
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Art. 3 - (Azioni per la Società dell’informazione)1. In coerenza con l’Agenda digitale europea e con l’Agenda digitale italiana, l’Assemblea legislativa, su proposta della Giun |
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Art. 4 - (Piano digitale regionale triennale)1. Il Piano digitale regionale triennale, di seguito PDRT, definisce missioni, programmi ed interventi attuativi per il raggiungimen |
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Art. 5 - (Sistema informativo regionale dell’Umbria)1. Il Sistema informativo regionale dell’Umbria, di seguito SIRU, è costituito da strutture organizzative, infrastrutture e sistemi informativi, telematici e tecnologici degli organismi pubblici dell’Umbria, e comprende il complesso integrato delle procedure, basi di dati e servizi infrastrutturali, telematici ed applicativi. Il SIRU è articolato in ragione dei domini di competenza dei singoli soggetti per le relative f |
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Art. 6 - (Disposizioni attuative)1. La Regione, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, stabiliscono con convenzione generale avente funzione di accordo quadro, nonché con specifici a |
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CAPO II - RIORDINO DELLA FILIERA ICT REGIONALE |
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Art. 7 - (Criteri generali di riordino) |
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Art. 8 - (Società consortile Umbria Salute e Servizi) |
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Art. 9 - (Centrale regionale di acquisto) |
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Art. 9-bis - (Convenzione) |
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Art. 9-ter - (Personale) |
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Art. 9-quater (Controllo analogo) |
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Art. 10 - (Verifica e monitoraggio) |
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Art. 11 - (Società consortile Umbria Digitale) |
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Art. 12 - (Scioglimento del Consorzio S.I.R. Umbria) |
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CAPO III - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI |
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Art. 13 - Omissis |
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Art. 14 - (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) è sostituito dal seguente: “1. Al fine di assicurare a cittadini e imprese facilità ed uniformità nell’accesso dei servizi telematici forniti ai soggetti di cui all’articolo 11, la Regione mette a disposizione e promuove l’impiego dei servizi infrastrutturali per l’identità digitale che possono contenere il profilo di autorizzazione degli utenti dei servizi telematici, abilitazione e delega per eventuali intermediari e soluzioni di firma elettronica avanzata nell’ambito della community network regionale ed in connessione al Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all’articolo 64 del d.lgs. 82/2005.”. 2. Al comma 3 dell’ |
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Art. 15 - Art. 16 - Omissis
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CAPO IV - DISPOSIZIONI SULLE SOCIETÀ REGIONALI E NORME FINALI |
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Art. 17 - Omissis
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Art. 18 - (Clausola valutativa)1. L’Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di sviluppo della società dell’informazione e di implementazione nel sistema pubblico dell’amministrazione digitale. 2. A tal fine, entro due a |
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Art. 19 - (Norme transitorie, finali e di prima applicazione) |
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Art. 20 - Omissis
La presente legge è dichiarata ur |
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20/11/2024
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