Articolo aggiunto dall'art. 42, comma 1, della L.R. 22/10/2018, n. 8 e, successivamente, abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 02/08/2021, n. 13, così recitava:

"Art. 9-bis - (Convenzione)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione:

a) individua le procedure di gara di propria competenza da affidare per l'espletamento a Umbria Salute e Servizi;

b) individua i soggetti del sistema pubblico regionale tenuti ad avvalersi di Umbria Salute e Servizi, quale centrale acquisti;

c) approva apposito schema di convezione nella quale sono disciplinate le modalità e le procedure per l'attuazione di quanto previsto alle lettere a) e b)."

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